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Aiuti anti Covid-19 anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà

Le micro e piccole imprese – che impiegano non più di 50 persone e conseguono un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro – anche se alla data del 31 dicembre 2019 si trovavano «in difficoltà» secondo la normativa europea, possono accedere al contributo a fondo perduto e alle altre misure di sostegno che richiedono il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal «Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel contesto dell’emergenza sanitaria da Covid-19» (“Quadro Temporaneo”).

È questa l’importante novità che deriva da una comunicazione della Commissione Ue, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 2 luglio 2020, con la quale è stata apportata una nuova modifica al Quadro Temporaneo per venire incontro alle esigenze delle imprese di minori dimensioni (che in Italia costituiscono oltre il 90% del tessuto imprenditoriale).

 

La nozione europea di imprese «in difficoltà»

Il Quadro Temporaneo è stato istituito con l’obiettivo di fornire un sostegno mirato a imprese, comunque capaci di produrre profitti, che si sono trovate in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di Coronavirus. Per tale motivo, fino alla introduzione delle modifiche in esame, non erano ammesse agli aiuti a norma del Quadro Temporaneo le imprese, di tutte le dimensioni, che si trovavano, già alla data del 31 dicembre 2019, in una situazione di «difficoltà» secondo la definizione contenuta all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Si tratta in particolare:

  • delle società di capitali (diverse dalle Pmi costituite da meno di tre anni) che abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
  • delle società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse delle Pmi costituite da meno di tre anni) che abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
  • delle imprese oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  • delle imprese che abbiano ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbiano ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbiano ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e siano ancora soggette a un piano di ristrutturazione;
  • delle imprese (diverse dalle Pmi) che negli ultimi due anni presentano, insieme, il rapporto debito/patrimonio netto contabile superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi (Ebitda/interessi) inferiore a 1.

 

I bonus coinvolti dall’apertura

Tra le misure subordinate al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro Temporaneo si ricordano, oltre al già citato contributo a fondo perduto, il tax credit locazioni, il credito di imposta per l’adeguamento sanitario degli ambienti di lavoro e l’abbuono del saldo 2019 e del primo acconto 2020 dell’Irap.

Per venire incontro alle micro e piccole imprese, particolarmente colpite dalla carenza di liquidità causata dalle ripercussioni economiche della pandemia di Covid-19, la Commissione Ue ha apportato la «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19», stabilendo che «in deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese … che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione».

In forza della modifica, le micro e le piccole imprese, anche se in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, potranno accedere lo stesso alle misure di sostegno “anti-Covid” messe in campo dagli Stati.

 

Il paletto dell’insolvenza

L’unica condizione da rispettare è che le imprese non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non hanno rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora soggette a un piano di ristrutturazione).