LAVOROPATRONATO
Assegno temporaneo per figli minori e maggiorazione ANF

In attesa dei decreti attuativi della legge delega in materia di assegno unico e universale, la cui entrata in vigore è stata rimandata al 1° gennaio 2022, con Decreto Legge n. 79/2021 sono state introdotte misure temporanee per il periodo 01/07/2021 – 31/12/2021:

  • assegno temporaneo per figli minori;
  • maggiorazione importi degli assegni per il nucleo familiare.

 

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

Requisiti di accesso

Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, se ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno:

    • Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
    • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
    • Essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
    • Essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Si tratta di una platea costituita da lavoratori autonomi, disoccupati, incapienti e inattivi, nonché lavoratori dipendenti esclusi dagli assegni per il nucleo familiare per ragioni di reddito (es. mancato rispetto della percentuale del 70% del reddito di lavoro dipendente rispetto al reddito totale familiare).

economici:

    • Possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità di importo inferiore a € 50.000,00.

 

Misura dell’assegno

Gli importi spettanti sono definiti per ciascun figlio minore in relazione alle soglie ISEE e al numero dei figli minori presenti nel nucleo familiare, maggiorati di € 50 per ciascun figlio minore con disabilità.

Gli importi sono in misura decrescente al crescere del livello dell’ISEE, come indicato nella tabella allegata al decreto.

 

Modalità di presentazione della domanda e decorrenza dell’assegno

La domanda deve essere presentata in modalità telematica all’Inps direttamente o tramite istituti di Patronato, secondo le modalità che dovranno essere indicate dall’Inps entro il 30/06/2021.

L’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Per le domande presentate entro il 30/09/2021 sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su Iban del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’Iban di ciascun genitore.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef.

 

Compatibilità

L’assegno temporaneo è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome o enti locali.

 

MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare in vigore, superiori a zero, sono maggiorati di:

  • € 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli;
  • € 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

 

Legge n. 46/2021 D.L. n. 79/2021 in vigore dal 09/06/2021

AGGIORNAMENTO DEL 16/08/2021 dopo la conversione in legge > SCOPRI