In attesa dei decreti attuativi della legge delega in materia di assegno unico e universale, la cui entrata in vigore è stata rimandata al 1° gennaio 2022, con Decreto Legge n. 79/2021 sono state introdotte misure temporanee per il periodo 01/07/2021 – 31/12/2021:
Requisiti di accesso
Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, se ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
L’assegno temporaneo potrà essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi, a nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione, a nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare per mancanza di uno o più requisiti di legge.
Misura dell’assegno
Gli importi spettanti sono definiti per ciascun figlio minore in relazione alle soglie ISEE e al numero dei figli minori presenti nel nucleo familiare, maggiorati di € 50 per ciascun figlio minore con disabilità.
Gli importi sono in misura decrescente al crescere del livello dell’ISEE, come indicato nella tabella allegata al decreto.
Modalità di presentazione della domanda e decorrenza dell’assegno
La domanda deve essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
L’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
Per le domande presentate entro il 31/10/2021, come detto, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su Iban del richiedente, bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale, o accredito sulla carta di beneficiari reddito di cittadinanza.
In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’Iban di ciascun genitore.
L’assegno non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef.
L’assegno temporaneo corrisposto dall’Inps è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l’assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, l’assegno spetta al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, l’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori.
Compatibilità
L’assegno temporaneo è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome o enti locali, quali assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; assegno natalità; premio alla nascita; fondo sostegno alla natalità; detrazioni fiscali.
A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare in vigore, superiori a zero, sono maggiorati di:
I lavoratori dipendenti del settore privato possono presentare la domanda telematica di assegno per il nucleo familiare per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, direttamente mediante l’apposita procedura presente nel portale dell’istituto o tramite istituti di Patronato.
Legge n. 46/2021 D.L. n. 79/2021 in vigore dal 09/06/2021 convertito in Legge n. 122/2021. Inps messaggio n. 2331/2021, Inps circolare n. 93/2021.
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