LAVOROPATRONATO
Assegno temporaneo per figli minori, le novità

In attesa dei decreti attuativi della legge delega in materia di assegno unico e universale, la cui entrata in vigore è stata rimandata al 1° gennaio 2022, con Decreto Legge n. 79/2021 sono state introdotte misure temporanee per il periodo 01/07/2021 – 31/12/2021:

  • assegno temporaneo per figli minori;
  • maggiorazione importi degli assegni per il nucleo familiare.
Con decreto legge n. 132/2021 del 30/09/2021 il termine di presentazione della domanda di assegno temporaneo per le mensilità arretrate decorrente dal mese di luglio 2021 è stato prorogato al 31/10/2021.
Resta ferma la possibilità di presentazione della domanda anche successivamente a tale termine e fino al 31 dicembre 2021 con decorrenza dal mese di presentazione della domanda.

 

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

Requisiti di accesso

Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, se ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

  • di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno:
    • Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
    • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.
    • Essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età. Il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere residente e convivente con il minore. Pertanto, il genitore ed il minore devono essere coabitanti e avere dimora nello stesso comune all’atto della domanda, fermo restando la possibilità che l’assegno sia erogato nella misura del 50% anche all’altro genitore in caso di affido condiviso. Per quanto concerne la condizione di figli a carico, tale requisito sussiste in caso di reddito complessivo anno del figlio minore non superiore a € 4.000.
    • Essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. Qualora il richiedente in quanto lavoratore sia beneficiario di assegno per il nucleo familiare non potrà accedere alla prestazione dell’assegno temporaneo per incompatibilità tra le due misure.
  • economici:
    • Possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità di importo inferiore a € 50.000,00.

L’assegno temporaneo potrà essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi, a nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione, a nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare per mancanza di uno o più requisiti di legge.

 

Misura dell’assegno

Gli importi spettanti sono definiti per ciascun figlio minore in relazione alle soglie ISEE e al numero dei figli minori presenti nel nucleo familiare, maggiorati di € 50 per ciascun figlio minore con disabilità.

Gli importi sono in misura decrescente al crescere del livello dell’ISEE, come indicato nella tabella allegata al decreto.

 

Modalità di presentazione della domanda e decorrenza dell’assegno

La domanda deve essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • Portale web, tramite pin cittadino;
  • Contact Center Integrato;
  • Patronati.

L’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Per le domande presentate entro il 31/10/2021, come detto, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su Iban del richiedente, bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale, o accredito sulla carta di beneficiari reddito di cittadinanza.

In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’Iban di ciascun genitore.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef.

L’assegno temporaneo corrisposto dall’Inps è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l’assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, l’assegno spetta al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, l’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori.

 

Compatibilità

L’assegno temporaneo è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome o enti locali, quali assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; assegno natalità; premio alla nascita; fondo sostegno alla natalità; detrazioni fiscali.

 

MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare in vigore, superiori a zero, sono maggiorati di:

  • € 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli;
  • € 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

I lavoratori dipendenti del settore privato possono presentare la domanda telematica di assegno per il nucleo familiare per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, direttamente mediante l’apposita procedura presente nel portale dell’istituto o tramite istituti di Patronato.

 

Legge n. 46/2021 D.L. n. 79/2021 in vigore dal 09/06/2021 convertito in Legge n. 122/2021. Inps messaggio n. 2331/2021, Inps circolare n. 93/2021.

 

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