
Con la pubblicazione della Legge n. 46/2021 è stata attribuita al Governo la delega ad adottare, entro 12 mesi, uno o più decreti volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’introduzione dell’assegno unico e universale.
L’assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito a tutti i nuclei familiari con figli a carico e presenta le seguenti caratteristiche:
- l’accesso all’assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività;
- l’ammontare dell’assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore ISEE;
- l’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto o condiviso, l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori;
- è pienamente compatibile con la percezione del reddito di cittadinanza;
- non è considerato ai fini della richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità;
- non è influenzato, né in termini di accesso alla prestazione né per il calcolo di esso, da eventuali borse di lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità;
- è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Condizioni di spettanza
Il richiedente, per poter accedere all’assegno unico e universale, deve rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovveroessere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso
- del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
- del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.
Misura e criteri di calcolo
L’assegno unico e universale, che decorre dal settimo mese di gravidanza, spetta per:
- ogni figlio minorenne a carico,
- ogni figlio maggiorenne e fino al compimento del 21° anno di età, in misura ridotta rispetto all’assegno spettante per il figlio minorenne, purché il figlio maggiorenne presenti almeno una delle seguenti condizioni:
- frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale;
- frequenti un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale;
- sia registrato come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro;
- svolga il servizio civile universale.
Nel caso di figlio maggiorenne a carico, di età inferiore a 21 anni, l’assegno unico e universale potrà essere erogato direttamente al figlio, su sua richiesta.
L’importo è maggiorato nei seguenti casi:
- figli successivi al secondo;
- la madre abbia un’età inferiore a 21 anni;
- figli disabili, per i quali l’assegno potrà essere erogato anche dopo il compimento del 21° anno di età qualora ancora a carico, ma in tal caso senza corresponsione di alcuna maggiorazione.
Modalità di erogazione
L’assegno è corrisposto nella forma del credito di imposta o di erogazione mensile di una somma di denaro.
Prestazioni soppresse/sostituite
L’introduzione dell’assegno unico e universale comporterà il graduale superamento o soppressione delle seguenti misure:
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- assegno di natalità (cd. “bonus bebé”);
- premio alla nascita;
- Fondo di sostegno alla natalità;
nonché, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, di:
- detrazioni fiscali per figli a carico;
- assegni per il nucleo familiare
mentre verranno mantenute le misure e gli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico.
Modalità di attuazione
Ai fini dell’attuazione uniforme sul territorio nazionale dell’assegno unico e universale, è previsto che, al momento della registrazione della nascita, l’ufficiale di stato civile informi le famiglie del beneficio dell’assegno unico e universale.