LAVORO E WELFAREPATRONATO
Assegno unico e universale per i figli a carico

Con la pubblicazione della Legge n. 46/2021 è stata attribuita al Governo la delega ad adottare, entro 12 mesi, uno o più decreti volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’introduzione dell’assegno unico e universale.

L’assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito a tutti i nuclei familiari con figli a carico e presenta le seguenti caratteristiche:

  • l’accesso all’assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività;
  • l’ammontare dell’assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore ISEE;
  • l’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto o condiviso, l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori;
  • è pienamente compatibile con la percezione del reddito di cittadinanza;
  • non è considerato ai fini della richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità;
  • non è influenzato, né in termini di accesso alla prestazione né per il calcolo di esso, da eventuali borse di lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità;
  • è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

 

Condizioni di spettanza

Il richiedente, per poter accedere all’assegno unico e universale, deve rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovveroessere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso
    • del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
    • del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

 

Misura e criteri di calcolo

L’assegno unico e universale, che decorre dal settimo mese di gravidanza, spetta per:

  • ogni figlio minorenne a carico,
  • ogni figlio maggiorenne e fino al compimento del 21° anno di età, in misura ridotta rispetto all’assegno spettante per il figlio minorenne, purché il figlio maggiorenne presenti almeno una delle seguenti condizioni:
    • frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale;
    • frequenti un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale;
    • sia registrato come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro;
    • svolga il servizio civile universale.

Nel caso di figlio maggiorenne a carico, di età inferiore a 21 anni, l’assegno unico e universale potrà essere erogato direttamente al figlio, su sua richiesta.

L’importo è maggiorato nei seguenti casi:

  • figli successivi al secondo;
  • la madre abbia un’età inferiore a 21 anni;
  • figli disabili, per i quali l’assegno potrà essere erogato anche dopo il compimento del 21° anno di età qualora ancora a carico, ma in tal caso senza corresponsione di alcuna maggiorazione.

 

Modalità di erogazione

L’assegno è corrisposto nella forma del credito di imposta o di erogazione mensile di una somma di denaro.

 

Prestazioni soppresse/sostituite

L’introduzione dell’assegno unico e universale comporterà il graduale superamento o soppressione delle seguenti misure:

  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • assegno di natalità (cd. “bonus bebé”);
  • premio alla nascita;
  • Fondo di sostegno alla natalità;

nonché, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, di:

  • detrazioni fiscali per figli a carico;
  • assegni per il nucleo familiare

mentre verranno mantenute le misure e gli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico.

 

Modalità di attuazione

Ai fini dell’attuazione uniforme sul territorio nazionale dell’assegno unico e universale, è previsto che, al momento della registrazione della nascita, l’ufficiale di stato civile informi le famiglie del beneficio dell’assegno unico e universale.