L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 27/E/2022, ha fornito i seguenti chiarimenti in merito alla possibilità, prevista dal cd. Decreto energia n. 21/2022, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni carburante, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di € 200,00 per lavoratore.
Datori di lavoro
La norma fa riferimento ai datori di lavoro privati, intendendo, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti.
Lavoratori beneficiari
La disposizione non effettua alcuna distinzione e non pone alcun limite reddituale all’ammissione al beneficio, rilevando soltanto la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.
Inoltre, i buoni possono essere corrisposti dal datore di lavoro, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.
Deducibilità
Il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
Ambito di applicazione
I buoni carburante sono destinati a rifornimenti di carburante per l’autotrazione, come benzina, gasolio, gpl e metano.
Vi rientrano anche quelli finalizzati alla ricarica di veicoli elettrici, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.
Limite di esenzione
Ai fini della tassazione, la norma in commento riconduce i buoni benzina nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a euro 258,23; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Il bonus carburante di euro 200 rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale sopra riportata.
Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
Esempi:
Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria. Se invece il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit.
Competenza fiscale
Considerato che i buoni carburante sono previsti esclusivamente per l’anno 2022 e che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato), intendendo come momento di percezione quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore, l’esenzione trova applicazione per i buoni assegnati ai dipendenti nel corso dell’anno 2022 e nei primi 12 giorni dell’anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.
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