
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 5/2023, entrato in vigore il 15 gennaio 2023, che tra le misure previste, prevede anche per il 2023 la possibilità per il datore di lavoro privato di erogare buoni benzina o titoli equivalenti ai lavoratori, esenti dal reddito imponibile contributivo e fiscale fino ad un importo massimo di € 200, come misura di contenimento dei prezzi dei carburanti. Si tratta formalmente della proroga di una misura già introdotta per l’anno 2022 dal D.L. n. 21/2022 (decreto Ucraina) convertito in legge n. 51/2022
Per quanto riguarda l’anno 2023, il D.L. n. 5/2023 prevede all’art. 1 che “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.”
In continuità con la misura sperimentale introdotta nel 2022, anche per l’anno 2023 viene prevista la possibilità per i datori di lavoro privati di riconoscere buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti che non rappresentano reddito imponibile (e contributivo) nel limite di 200 euro per ciascun lavoratore.
Il bonus carburanti può essere riconosciuto ai lavoratori sotto forma di buoni e altri titoli analoghi per l’acquisto di carburanti ed è previsto come misura “one shot” per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023; per espressa previsione di legge, il valore fino a 200 euro non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 annuo per i beni e servizi prestati ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR.
Con riferimento a tale limite, si ricorda che i benefici relativi all’innalzamento a 3.000 euro sono venuti meno lo scorso 31 dicembre 2022, con la conseguenza che dal 1° gennaio 2023 il limite ritorna secondo i limiti della norma ordinaria.
L’importo è esente anche da un punto di vista previdenziale per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili stabilita dal D.Lgs. n. 314/1997
In continuità con la disposizione in vigore per l’anno 2022 e salvo diversa opinione dell’Agenzia delle Entrate, il bonus è da considerarsi aggiuntivo al riconoscimento di un ulteriore buono benzina erogato ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR nei limiti di 258,23 euro ai sensi e non vada ad “intaccare” tale limite.
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