IN EVIDENZAENERGIA E GAS
Bonus “caro energia” salvo con la remissione in bonus

Dai chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023 emerge che per quanto il Credito di imposta Luce-Gas relativo al terzo e quarto trimestre 2022, chi non ha comunicato l’importo maturato nell’esercizio 2022, ha ancora tempo per farlo.

Le disposizioni sui crediti d’imposta prevedevano la comunicazione dell’importo all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, ma l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che è applicabile la c.d. “remissione in bonis”, art. 2 comma 1 del DL 16/2012, secondo cui “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione, ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettui la comunicazione, ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97, ovvero 250 euro.

Dal momento che i crediti in esame sono utilizzabili, esclusivamente in compensazione, entro il 30 settembre 2023, la “remissione in bonis”, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.

Per usufruire della “remissione in bonis” dovrà essere corrisposta una sanzione di € 250,00.

Il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento. Al riguardo, lo scarto del modello F24, recante i crediti che avrebbero dovuto formare oggetto di una tempestiva comunicazione, non rientra tra le ipotesi inibitorie.

L’invio della comunicazione omessa potrà avvenire dopo la riapertura del canale telematico, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

 

Per maggiori informazioni

340 3206765
servizioenergia@confartigianatoimprese.net