FISCALE
Cartelle esattoriali, rateizzazione semplificata

La legge di conversione del “decreto Aiuti” ha introdotto una serie di modifiche strutturali alla disciplina delle rateizzazioni delle cartelle e degli avvisi.

Le nuove istanze di dilazione non devono necessariamente riguardare la totalità dei carichi affidati all’agente della riscossione, ma possono avere ad oggetto, separatamente, le singole partite a ruolo. Pertanto, la decadenza da uno dei piani di rientro non pregiudica né la conservazione degli altri, né la possibilità di chiedere una nuova rateazione per carichi diversi da quelli decaduti.

Il limite di debito, sempre riferito a ciascuna istanza, al di sotto del quale non occorre dimostrare lo stato di difficoltà del debitore, è raddoppiato passando da 60.000 a 120.000 euro. La causa di decadenza dal piano, inoltre, passa da 5 a 8 rate non pagate. Nel contempo, chi decade dalla rateazione non può in alcun caso dilazionare nuovamente il debito scaduto.

Queste le novità contenute nell’articolo 15-bis della legge di conversione (legge 91/2022) del decreto Aiuti (Dl 50/2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 164 del 15 luglio, e in vigore da sabato 16 luglio.

La prima modifica riguarda la possibilità di parcellizzare il debito da rateizzare.

Allo stato attuale, quando il debitore presenta domanda di dilazione, l’agente della riscossione verifica il totale del debito a ruolo e predispone il piano di rientro per l’intera somma. Non è ammessa, in linea di principio, la possibilità di dilazionare solo alcuni dei carichi scaduti. Ugualmente, in presenza di una dilazione pregressa decaduta, se il debitore riceve una nuova cartella di pagamento e ne richiede la rateazione, lo stesso si vede rigettare la domanda, a meno che non provveda al saldo di tutto lo scaduto. Con la modifica, si mira invece a consentire la proposizione di istanze autonome, riferite a ciascun carico o partita di ruolo.

Così, ad esempio, il limite di debito al di sotto del quale il debitore è libero di scegliere la durata del piano, senza dover allegare nulla, è previsto che sia raddoppiato a 120.000 euro. Questo nuovo tetto deve essere confrontato con ciascuna istanza, senza dover necessariamente sommare la totalità dei carichi affidati.

Considerazioni analoghe valgono a proposito della nuova condizione di decadenza, che è elevata da 5 a 8 rate non pagate. È infatti precisato che il venir meno del beneficio del termine per uno dei piani di rientro non impedisce di chiedere la rateazione per partite diverse da quelle decadute. Nel contempo si prevede, però, che una volta decaduti da una dilazione, il debito residuo non possa mai più essere rateizzato.

Le nuove regole si applicheranno alle istanze presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Per raccordare il passaggio tra vecchia e nuova disciplina, si prevede che, con riferimento alle istanze già presentate, resti fermo il principio secondo cui, in caso di decadenza dalla rateazione, è sempre possibile dilazionare nuovamente il debito se si pagano integralmente le quote scadute. In tale eventualità, la nuova istanza sarà gestita con le clausole sopra illustrate.

 


Per informazioni: Area Fiscale Confartigianato 

Simone Zitti – Resp. Area Fiscale Ancona
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Daniele Gaspari – Resp. Area Fiscale Pesaro
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