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Cartellonistica Green Pass per le imprese

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Come noto, dal 6 agosto entrerà in vigore l’obbligo di esibire il Green Pass per l’ingresso in alcune tipologie di attività.

Di seguito le indicazioni per la corretta applicazione della norma, le indicazioni relative alle modalità di controllo da parte degli esercenti e le relative sanzioni.

 

Le attività in cui è necessario esibire il Green Pass
  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso (ristoranti, bar, pub, gelaterie, birrerie) – esclusa la consumazione al bancone
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

Il certificato non è richiesto per bambini di età inferiore ai 12 anni e per coloro esenti con certificato medico.

 

Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

 

La verifica del certificato

l processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

 

Aggiornamento del 06-08-2021 > Green Pass, chiarimenti sulle deleghe per i controlli

Aggiornamento 10-08-2021 > Green Pass, il Viminale fa chiarezza sui controlli

 

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