Due importanti novità per il settore Autoriparazione sono stati introdotti dagli ultimi provvedimenti normativi.
CERTIFICATO DI MINIVOLTURA
Con Decreto MIT n. 89 del 14 marzo u.s., è stata aggiornata la normativa riguardante il documento unico di circolazione e di proprietà di cui al Decreto legislativo n. 98/17.
In particolare, il Decreto ha stabilito che, a decorrere dal 15.04.24 per i mini-passaggi (minivolture) non verrà più utilizzato il (Documento Unico) DU, ma dovrà essere rilasciato il “certificato di minivoltura”.
Le caratteristiche e le modalità di rilascio del certificato sono indicate nella circolare prot. n.10198 dell’8 aprile u.s., diramata congiuntamente dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e ACI, che prevede quanto segue:
- il certificato va stampato su carta bianca formato A4 e non è valido ai fini della circolazione su strada;
- il certificato attesta gli elementi identificativi essenziali del veicolo e non contiene l’indicazione specifica di tutte le caratteristiche tecniche del veicolo stesso.
REVISIONE DEL VEICOLO
Al fine di consentire la revisione del veicolo presso le officine o i centri di revisione autorizzati, unitamente al ‘certificato di minivoltura’ è rilasciata:
- la fotocopia, su carta libera, della carta di circolazione o del DU annullato ed acquisito al fascicolo digitale della minivoltura;
- in alternativa, il certificato di minivoltura è esibito, in sede di revisione, unitamente alla visura dei dati tecnici del veicolo.
In ogni caso, il tagliando recante l’esito della revisione è applicato sul ‘certificato di minivoltura’.
TARGA PROVA
Il DPR 229 del 21 dicembre 2023 aggiorna il Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. Queste, in sintesi, le 2 principali novità del provvedimento che sono entrate in vigore il 29.02.2024:
1) Viene recepita la modifica introdotta dalla L.156/21: prevedendo che l’autorizzazione alla circolazione di prova sia rilasciata sia per i veicoli non ancora immatricolati che per i veicoli già immatricolati, fermo restando l’obbligo di copertura assicurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. La possibilità di utilizzare la targa prova sui veicoli già immatricolati – ricordiamo – è il risultato degli incisivi, reiterati interventi di Confartigianato, che hanno consentito di sanare in via definitiva la complessa e controversa problematica e di garantire la piena operatività degli autoriparatori.
2) Sono rivisitati i criteri di assegnazione e utilizzazione della targa prova nonché le condizioni per la sua validità, con una regolamentazione più rigorosa:
- Le autorizzazioni rilasciabili ad ogni titolare sono commisurate e contingentate in base al numero di dipendenti occupati e di collaboratori stabili dell’impresa (1 autorizzazione ogni 5 dipendenti e collaboratori, nell’insieme considerati; se il numero dei dipendenti e collaboratori è inferiore a 5 è rilasciata 1 sola autorizzazione).
- L’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dall’Ufficio Motorizzazione Civile; ha validità annuale; non è rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza; è sempre revocata dall’Ufficio Motorizzazione Civile quando vengono meno i presupposti in base ai quali è stata rilasciata; è utilizzabile per la circolazione su strada di un solo veicolo per volta, tenuta a bordo dello stesso, nell’ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati. Non è consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova scaduta di validità o revocata.
- I procedimenti di rilascio, rinnovo e revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica secondo le modalità stabilite dalla Direzione Generale Motorizzazione, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del decreto.
- La titolarità dell’autorizzazione è personale, non è cedibile.
- La targa utilizzata su un veicolo già immatricolato deve essere applicata in modo ben visibile, in modo da rendere leggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso durante la circolazione di prova, non possono essere rimosse.
- Viene riformulata in chiave più rigida anche la regolamentazione concernente smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell’autorizzazione alla circolazione di prova e della targa.