Con il Decreto Legge n° 5/2022 sono state adottate misure urgenti in relazione alle certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo scolastico e formativo.
Durata delle certificazioni verdi Covid-19
Viene modificata la durata delle certificazioni verdi Covid-19 nei seguenti casi:
- La certificazione verde rilasciata a seguito di somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.
- A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata la certificazione verde COVID-19 con validità di sei mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione, mentre a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata una certificazione verde Covid-19 con validità a decorrere dall’avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.
Quarantena per contatto stretto
La misura della quarantena precauzionale, prevista per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, non si applica a coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:
– 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario;
– 120 giorni dalla guarigione;
– successivamente alla somministrazione della dose di richiamo;
– guariti successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.
Per tali soggetti viene quindi previsto un regime di “autosorveglianza”, ed è soltanto fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Come precisato dalla Circolare Ministero della Salute n. 9498/2022, negli altri casi di contratto stretto avvenuto da parte dei seguenti soggetti:
- asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;
- asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da Sars-Cov-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo;
si applica la misura della quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, con test antigenico o molecolare negativo al termine di tale periodo. Qualora durante il periodo di quarantena si manifestino sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.
Inoltre è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.
Vaccinazioni anti-SARS-COV-2 effettuate presso stati esteri e certificazioni verdi Covid-19
Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti Sars-Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti-Sars-Cov-2 o dall’avvenuta guarigione da Covid-19, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o da guarigione (cd. green pass rafforzato), previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov-2 avente validità rispettivamente di 48 o 72 ore. L’effettuazione del test non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.
Nel caso di vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l’accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o da guarigione, è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico o molecolare con esito negativo al virus Sars-Cov-2 con validità rispettivamente di 48 o 72 ore.
Efficacia della certificazione verde Covid-19 nella zona rossa
Oltre che nelle zone gialla e arancione, anche in zona rossa, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o da guarigione, nel rispetto della disciplina prevista per la zona bianca.
Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2022 l’accesso e l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore a 12 anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, comprovante l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo, avente validità rispettivamente di 48 o 72 ore.
Per il medesimo periodo agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo senza alcuna certificazione verde Covid-19, fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
Gestione casi di positività all’infezione da SARS-COV-2 nel sistema sistema educativo scolastico e formativo
SCUOLA DELL’INFANZIA
- Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
- Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni. La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.
SCUOLA PRIMARIA
- fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
- Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
SCUOLA SECONDARIA
- con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
- con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte di docenti e alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza ed ai quali si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, il rientro è consentito con esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche in centri privati a ciò abilitati al termine del periodo di quarantena.
La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere verificata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19.