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Compensazioni caro materiali, cosa prevede il Sostegni-Bis

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L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva, con la seconda votazione di fiducia, il disegno di legge di conversione del DL 73/2021 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, che diventa legge. Nel testo è stato confermato l’articolo 1-septies, fortemente sostenuto da ANAEPA-Confartigianato Edilizia, che introduce disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici.

L’articolo, inserito nel corso dell’esame in prima lettura, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione avvenuti nel primo semestre dell’anno 2021, prevede:

l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che rilevi entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell’otto per cento, relative al primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (comma 1);

-la disciplina di dettaglio della procedura per la compensazione per i materiali da costruzione indicati dal decreto ministeriale, in aumento o in diminuzione, nei limiti previsti e in deroga al previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e al vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1°gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (commi 2-4);

-l’applicazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l’anno 2021, dei decreti ministeriali che rilevano le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (comma 5);

-l’utilizzazione per le compensazioni delle risorse nei limiti del 50 per cento appositamente accantonate per gli imprevisti per ogni intervento, le ulteriori somme a disposizione, le somme derivanti da ribassi d’asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante, secondo determinate condizioni (comma 6);

-l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di uno specifico Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021, volto a soddisfare, in caso di insufficienza delle risorse previste dalle stazioni appaltanti, gli appaltatori che sono tenuti al rispetto delle norme del previgente e del vigente Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici (commi 7 e 8);

-l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per stabilire le modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse (comma 8).