
Il c.d. Decreto ‘Alluvione’ (Decreto Legge n. 61 del 01/06/2023) ha previsto la possibilità di chiedere un’indennità una tantum fino ad un massimo di € 3.000,00 per co.co.co., rappresentanti/agenti di commercio e lavoratori autonomi che:
- al 1° maggio 2023 sono residenti/domiciliati ovvero operano esclusivamente/prevalentemente in uno dei comuni colpiti dall’alluvione (Pesaro, Fano, Urbino, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Sassocorvaro Auditore);
- hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Le due condizioni devono essersi verificate entrambe, quindi è indispensabile, ai fini dell’ottenimento del contributo una tantum, che ci sia stata una sospensione dell’attività lavorativa, anche senza dipendenti.
Per ‘lavoratori autonomi’ il Decreto intende:
- gli iscritti alla gestione previdenziale speciale Artigiani;
- gli iscritti alla gestione previdenziale speciale Commercianti;
- gli iscritti alla gestione previdenziale speciale dei Coltivatori diretti, Coloni, Mezzadri;
- i coadiuvanti familiari, solo se iscritti alle casse previdenziali rispettivamente degli Artigiani, Commerciati, Coltivatori diretti, coloni, mezzadri;
- gli iscritti alla gestione previdenziale speciale ex ENPALS;
- i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS o anche alle specifiche Casse professionali.
L’indennizzo una tantum può poi essere richiesto dai Collaboratori Coordinati e Continuativi (anche dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica) e dai Rappresentanti o Agenti di commercio che soddisfino le suddette condizioni.
L’indennità una tantum:
- è pari a € 500,00 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di € 3.000,00 (corrispondente a 6 periodi di sospensione);
- è riconosciuta/erogata direttamente dall’INPS, previa apposita domanda (adeguatamente documentata), nel limite delle risorse stanziate;
- spetta nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia di aiuti di Stato.
In sede di presentazione della domanda, il lavoratore deve dichiarare il periodo/i periodi nei quali si è verificata la sospensione dell’attività lavorativa per gli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione.
Per informazioni: Area Fiscale Confartigianato
Simone Zitti – Resp. Area Fiscale Ancona
Tel. 071 2293203
simone.zitti@cafsic.it
Daniele Gaspari – Resp. Area Fiscale Pesaro
Tel. 0721 1712492
daniele.gaspari@sitsrl.net