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Con il 730 puoi … detrarre il canone di locazione

Compilando il modello 730/2023 è possibile portare in detrazione il canone di locazione per l’abitazione principale.

L’agevolazione interessa i titolari di redditi fino a € 30.987,41, ma riguarda tutti i contratti stipulati per l’abitazione principale, ed è riconosciuta per tutte le tipologie e le durate del contratto, compresi i contratti di durata transitoria stipulati con la formula del ‘canone concordato’.

 

Detrazioni per canoni di locazione

Con la dichiarazione dei redditi i locatari di immobili adibiti ad abitazione principale, possono usufruire di una detrazione che varia in base al reddito complessivo dell’affittuario.

Le detrazioni previste sono:

  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
  • Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale;
  • Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti per l’abitazione principale;
  • Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente può scegliere quella più favorevole e può usufruire di più detrazioni se nel corso dell’anno si trova in situazioni diverse.

 

Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Per i contratti di locazione di alloggi adibiti ad abitazione principale la detrazione Irpef ammonta a:

  • € 300,00 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
  • € 150,00 se il reddito complessivo è superiore a € 15.493,71, ma non superiore a € 30.987,41.

 

Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati in regime convenzionale

Nei contratti a canone concordato (legge n. 431, 9 dicembre 1998), la detrazione d’imposta ammonta a:

  • € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
  • € 247,90 se il reddito complessivo è superiore a € 15.493,71, ma non superiore a € 30.987,41.

Nessuna detrazione se il reddito è superiore a € 30.987,41.

Per usufruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a ‘canone concordato’ “non assistiti”, è necessario verificare la necessità dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo. 

 

Inquilini di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti

Per i contratti stipulati con giovani di età compresa tra i 20 anni e i 31 anni non compiuti, è prevista una detrazione pari al 20% del canone di locazione, se il reddito complessivo non è superiore a € 15.493,71, fino ad un massimo di € 2.000,00. Non può essere inferiore a € 991,60.

La detrazione spetta solo fino all’anno d’imposta in cui si sono compiuti i 31 anni. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione.

La detrazione spetta per i primi 4 anni dalla stipula del contratto e l’immobile locato deve essere diverso dall’abitazione principale dei genitori (o di coloro cui è affidato) del giovane intestatario del contratto.

 

Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Nelle dichiarazioni dei redditi sono previste detrazioni a favore dei lavoratori dipendenti, che per motivi di lavoro:

  • trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo;
  • il nuovo comune di trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque fuori dalla propria regione;
  • la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di 3 anni dalla richiesta della detrazione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza.

La detrazione ammonta a:

  • € 991,60 se il reddito complessivo non supera i € 15.493,71;
  • € 495,80 se il reddito complessivo supera € 15.493,71, ma non superiore a € 30.987,41.

 

Studenti fuori sede

In sede di dichiarazione dei redditi, possono usufruire di detrazioni anche gli studenti frequentanti un corso di laurea presso una università che stipulano o rinnovano un contratto di locazione. Sono previste detrazioni anche per canoni relativi ai contratti di ospitalità, assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

In questo caso si usufruisce di una detrazione del 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede. La detrazione si calcola su un importo massimo di € 2.633,00 e può beneficiarne sia lo studente che il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico.

Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata:

  • in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente;
  • in una Provincia diversa;
  • nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea;
  • in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

La detrazione ammonta a:

  • per intero ai titolari di reddito complessivo fino a € 120.000,00;
  • il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

 

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