Compilando il modello 730/2023 è possibile portare in detrazione il canone di locazione per l’abitazione principale.
L’agevolazione interessa i titolari di redditi fino a € 30.987,41, ma riguarda tutti i contratti stipulati per l’abitazione principale, ed è riconosciuta per tutte le tipologie e le durate del contratto, compresi i contratti di durata transitoria stipulati con la formula del ‘canone concordato’.
Detrazioni per canoni di locazione
Con la dichiarazione dei redditi i locatari di immobili adibiti ad abitazione principale, possono usufruire di una detrazione che varia in base al reddito complessivo dell’affittuario.
Le detrazioni previste sono:
- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale;
- Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti per l’abitazione principale;
- Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.
Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente può scegliere quella più favorevole e può usufruire di più detrazioni se nel corso dell’anno si trova in situazioni diverse.
Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Per i contratti di locazione di alloggi adibiti ad abitazione principale la detrazione Irpef ammonta a:
- € 300,00 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
- € 150,00 se il reddito complessivo è superiore a € 15.493,71, ma non superiore a € 30.987,41.
Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati in regime convenzionale
Nei contratti a canone concordato (legge n. 431, 9 dicembre 1998), la detrazione d’imposta ammonta a:
- € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
- € 247,90 se il reddito complessivo è superiore a € 15.493,71, ma non superiore a € 30.987,41.
Nessuna detrazione se il reddito è superiore a € 30.987,41.
Per usufruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a ‘canone concordato’ “non assistiti”, è necessario verificare la necessità dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo.
Inquilini di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti
Per i contratti stipulati con giovani di età compresa tra i 20 anni e i 31 anni non compiuti, è prevista una detrazione pari al 20% del canone di locazione, se il reddito complessivo non è superiore a € 15.493,71, fino ad un massimo di € 2.000,00. Non può essere inferiore a € 991,60.
La detrazione spetta solo fino all’anno d’imposta in cui si sono compiuti i 31 anni. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione.
La detrazione spetta per i primi 4 anni dalla stipula del contratto e l’immobile locato deve essere diverso dall’abitazione principale dei genitori (o di coloro cui è affidato) del giovane intestatario del contratto.
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Nelle dichiarazioni dei redditi sono previste detrazioni a favore dei lavoratori dipendenti, che per motivi di lavoro:
- trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo;
- il nuovo comune di trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque fuori dalla propria regione;
- la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di 3 anni dalla richiesta della detrazione.
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza.
La detrazione ammonta a:
- € 991,60 se il reddito complessivo non supera i € 15.493,71;
- € 495,80 se il reddito complessivo supera € 15.493,71, ma non superiore a € 30.987,41.
Studenti fuori sede
In sede di dichiarazione dei redditi, possono usufruire di detrazioni anche gli studenti frequentanti un corso di laurea presso una università che stipulano o rinnovano un contratto di locazione. Sono previste detrazioni anche per canoni relativi ai contratti di ospitalità, assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
In questo caso si usufruisce di una detrazione del 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede. La detrazione si calcola su un importo massimo di € 2.633,00 e può beneficiarne sia lo studente che il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico.
Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata:
- in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente;
- in una Provincia diversa;
- nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea;
- in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.
La detrazione ammonta a:
- per intero ai titolari di reddito complessivo fino a € 120.000,00;
- il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.
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