Un focus redatto dagli esperti Confartigianato sul congedo covid per genitori e bonus baby sitting, introdotti dal D.L. n. 30/2021 in caso di quarantena, contagio o sospensione attività didattica dei figli, integrato con le indicazioni fornite dall’Inps con circolare n. 63/2021, e aggiornato con le modifiche apportate in sede di conversione.
LAVORO AGILE
Il genitore lavoratore dipendente di figlio minore di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte:
– alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
– alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;
– alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Tale possibilità è riconosciuta altresì ad entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi della Legge n. 104/92, con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali, in tutti i casi sopra indicati ovvero in tutti i casi in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
E’ riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività di lavoro in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
CONGEDO PARENTALE COVID-19 PER FIGLI MINORI DI 14 ANNI
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:
– alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
– alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
– alla durata della quarantena del figlio.
Tale congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti alternativamente tra loro (non negli stessi giorni) per figli conviventi minori di anni 14.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. In tal caso non sono richiesti né il requisito della convivenza né il limite di 14 anni di età.
Il congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria.
REQUISITI CONGEDO PER FIGLI SENZA DISABILITA’ GRAVE:
- Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere; in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione del congedo, viene meno il diritto al congedo stesso e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate; pertanto, il genitore deve informare tempestivamente l’istituto dell’avvenuta modifica del rapporto di lavoro;
- Il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
- Il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14; al compimento del 14° anno di età il congedo non potrà più essere fruito;
- Il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso; la convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente, pertanto, qualora il genitore e il figlio risultino iscritti all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente;
- Deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
- Infezione da Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra o da provvedimento della Asl territorialmente competente, che devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in essi contenute;
- Quarantena da contatto ovunque avvenuto, disposta con provvedimento del dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente;
- Sospensione attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.
REQUISITI CONGEDO PER FIGLI CON DISABILITA’ GRAVE:
- Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- Il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
- Il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 4 comma 1 Legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
- Non sono richiesti i requisiti della convivenza e del limite di età di anni 14;
- Deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
- Infezione da Covid-19;
- Quarantena da contatto ovunque avvenuto disposta con provvedimento del dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente;
- Sospensione attività didattica o educativa in presenza;
- Chiusura del centro assistenziale diurno, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.
DURATA DELL’INDENNIZZO
Il congedo per genitori spetta per gli eventi (quarantena, contagio, sospensione attività didattica del figlio) collocati nel periodo dal 13/03/2021 al 30/06/2021.
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32-33 D.Lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino alla data 28/04/2021 di rilascio della procedura telematica di presentazione della domanda, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da Covid-19, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti, a domanda dell’interessato, nel congedo Covid 2021 con diritto all’indennità prevista e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Per richiedere la conversione, il genitore deve presentare la domanda di congedo Covid 2021 mediante l’apposita procedura telematica avente per oggetto gli stessi periodi già richiesti come congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento delle precedenti domande.
In tal caso, il genitore lavoratore dipendente con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro deve dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’Inps di nuove domande per congedo 2021 in luogo delle precedenti domande di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità pari al 50% in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30%, per permettere al datore di lavoro la rettifica dei flussi Uniemens.
Qualora non sussistano i requisiti di legge per la fruizione del congedo 2021, l’Istituto provvede alla definizione delle domande di congedo parentale originariamente richieste.
Il congedo 2021 può essere richiesto per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata del periodo riportato nella documentazione attestante l’evento che dà diritto al congedo. In caso di certificazioni/attestazioni/provvedimenti di proroga del periodo inizialmente fissato, o in caso di nuova documentazione emessa per lo stesso figlio o per altro figlio convivente, o non convivente se figlio con disabilità grave, il congedo è fruibile, anche alternativamente dai genitori, durante tutti i periodi previsti dalla documentazione.
Nel caso di più certificazioni/attestazioni/provvedimenti relativi a periodi di infezione da Covid-19, quarantena da contatto, sospensione attività scolastica o chiusura centri assistenziali, parzialmente o totalmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, per ogni giorni di sovrapposizione viene corrisposta un’unica indennità.
E’ possibile annullare le domande di congedo Covid 2021 relativamente alle giornate di congedo non fruite, mentre non è possibile annullare le domande di congedo relative a periodi già fruiti.
MISURA DELL’INDENNIZZO
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, ed i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Sono indennizzabili solo le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.
Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali.
COMPATIBILITÀ DEL CONGEDO
Il congedo 2021 per genitori risulta compatibile con le seguenti tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo stesso:
- malattia
In caso di evento morboso da parte di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo, in quanto lo stato di malattia potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.
- congedo di maternità/paternità
In caso di congedo di maternità/paternità da parte di un genitore, l’altro può fruire del congedo solo per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.
In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo per lo stesso figlio, solo se il genitore percettore dell’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.
- ferie
La fruizione del congedo è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.
- soggetti “fragili”
La fruizione del congedo è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.
- permessi e congedi ai sensi della Legge n. 104/1992
È possibile fruire del congedo nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, Legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del D.Lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5 del medesimo decreto legislativo.
- inabilità e pensione di invalidità
La fruizione del congedo è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.
- genitore di altri figli avuti da altri soggetti
La fruizione del congedo è compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo o di lavoro agile da parte dell’altro genitore per altri figli conviventi minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano contestualmente fruendo delle medesime misure. La fruizione del congedo in esame da parte di un genitore per un figlio con disabilità grave è compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo, delle altre misure previste dal medesimo decreto, del lavoro agile da parte dell’altro genitore per altro figlio, anche se avuto dallo stesso soggetto.
- congedo per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle zone rosse (di cui all’ 22-bis, DL n. 137/2020)
La fruizione del congedo è compatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore del congedo per figli iscritti alla scuola secondaria di primo grado situata in zona rossa per altro figlio non convivente (avuto dallo stesso genitore).
La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori per figli diversi è altresì possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.
Le tipologie di assenza sopra riportate da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo da parte del genitore richiedente.
INCOMPATIBILITÀ DEL CONGEDO
Il congedo risulta incompatibile con le seguenti tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento:
- congedo 2021 per genitori
Il congedo non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi. Viene accolta la domanda presentata cronologicamente prima.
- congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 ed i 16 anni
Il congedo è incompatibile con la contemporanea fruizione negli stessi giorni da parte dell’altro genitore del congedo per altro figlio convivente avuto dallo stesso genitore di età compresa tra i 14 ed i 16 anni.
La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori per figli diversi è, invece, possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.
- congedo parentale
Il congedo è incompatibile con la contemporanea fruizione negli stessi giorni del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che, nei giorni in cui non si fruisce del congedo Covid 2021, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.
- riposi giornalieri della madre o del padre
La fruizione del congedo in oggetto non è compatibile con la contemporanea fruizione negli stessi giorni da parte dell’altro genitore convivente con il minore dei cd. riposi giornalieri per allattamento fruiti per lo stesso figlio.
- cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa
Il congedo non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede la misura sia disoccupato o sospeso dal lavoro o, comunque, non svolga alcuna attività lavorativa.
E’ inoltre incompatibile con il congedo l’eventuale aspettativa non retribuita fruita da parte dell’altro genitore convivente.
L’incompatibilità con il congedo sussiste altresì nel caso in cui uno dei due genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL, con sospensione dell’attività lavorativa. Nel caso in cui il genitore convivente con il figlio, benefici di trattamenti di integrazione salariale in relazione ad una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a prestare attività lavorativa ad orario ridotto, l’altro genitore può fruire del congedo covid 2021 per genitori.
- lavoro agile
Il congedo è incompatibile con la prestazione negli stessi giorni di attività lavorativa in modalità agile dell’altro genitore convivente sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore anche nel caso in cui il lavoro agile sia svolto ad altro titolo rispetto a quello previsto per infezione da SARS Covid-19, per quarantena da contatto, ovvero per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio. La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori è, invece, possibile nel caso in cui il congedo e il lavoro in modalità agile siano fruiti per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
- part-time e lavoro intermittente
La fruizione del congedo da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il figlio.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
A decorrere dal 29/04/2021 è attiva la procedura per la presentazione telematica delle domande di congedo, a cui si può accedere attraverso uno dei seguenti canali:
- Portale web dell’istituto;
- Contact center integrato al numero verde 803.164 o 06.164.164;
- Istituti di
La procedura consente l’allegazione della documentazione utile al reperimento delle informazioni identificative richieste.
CONGEDO NON RETRIBUITO PER FIGLI TRA 14 E 16 ANNI
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, nei casi in cui non sia possibile ricorrere alla modalità di lavoro agile, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, per la cui fruizione deve essere presentata domanda al datore di lavoro e non all’Inps (codice giustificativo assenza Zucchetti: A9).
BONUS BABY SITTING
I genitori di figli conviventi minori di 14 anni rientranti in una delle seguenti categorie:
– I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
– i lavoratori autonomi;
– il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale degli operatori socio-sanitari;
possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus, erogabili tramite il libretto di famiglia, per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per periodi corrispondenti in tutto o in parte:
– alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
– alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
– alla durata della quarantena del figlio.
Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo parentale e comunque in alternativa ad esso.