EMERGENZA CORONAVIRUSLAVORO
Congedo parentale Covid-19: compatibilità con altri permessi/congedi

D.L. n. 18/2020 art. 23 – Inps messaggio n. 1621/2020

Congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 05/03/2020 al 17/05/2020, con una indennità pari al 50% della retribuzione. 

E’ riconosciuta altresì la possibilità di fruizione del congedo anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. In tal caso è fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il diritto alla conservazione del posto.

Il congedo è fruibile da:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori iscritti alla gestione separata Inps;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps;
  • lavoratori dipendenti del settore pubblico.

 

MODALITA’ DI UTILIZZO E REQUISITI DI ACCESSO

Il congedo può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale ordinario, alternandolo con attività lavorativa o con altre tipologie di permesso o congedo.

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo, sia individuale che di coppa, di 15 giorni per nucleo familiare (e non per figlio). Pertanto, in caso di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni verrà accolta quella presentata cronologicamente prima e verranno respinte quelle presentate successivamente.

Il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo covid-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica nel periodo di fruizione, vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia.

I genitori separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, anche se risultanti in stati di famiglia diversi. Nel caso in cui invece i genitori separati o divorziati costituiscano nuclei familiari distinti con diverse residenze oppure qualora sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori, il congedo può essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo.

Il congedo COVID-19 non è fruibile se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o percettore di strumenti di sostegno al reddito.

Si considera disoccupato il lavoratore privo di impiego che dichiara, in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Si considera altresì in stato di disoccupazione anche il lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 tuir pari rispettivamente a € 8145,00 e a € 4800,00.

Conseguentemente, sono in stato di disoccupazione i soggetti che rilasciano la dichiarazione di immediata disponibilità e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

  • non svolgono attività lavorativa subordinata o autonoma;
  • hanno un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti art. 13 tuir.

Si considera soggetto non lavoratore un soggetto non in stato di disoccupazione e che non ha in essere alcun rapporto di lavoro né subordinato né autonomo.

 

INCOMPATIBILITA’ TRA CONGEDO PARENTALE COVID-19 E ALTRI CONGEDI/ASSENZE

ASSENZA/CONGEDO

INCOMPATIBILITA’

BONUS SERVIZI BABY SITTING

Possibilità alternativa al congedo parentale covid-19.

L’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting, presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente ad un nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale covid-19, verrà respinta.

CONGEDO PARENTALE ORDINARIO

Incompatibile con la contemporanea fruizione negli stessi giorni del congedo parentale ordinario per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

Possibilità di fruire del congedo parentale ordinario per lo stesso figlio in giorni diversi da quelli di fruizione del congedo parentale covid-19.

RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO

Incompatibile con la contemporanea fruizione negli stessi giorni da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare per lo stesso figlio di riposi per allattamento.

CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO O ATTIVITA’ LAVORATIVA

In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante la fruizione del congedo covid-19, la fruizione si interrompe con la cessazione stessa del rapporto e le eventuali giornate successive non saranno né computate né indennizzate.

L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro.

STRUMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO PER SOSPENSIONE/CESSAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA

Incompatibile con la contemporanea percezione negli stessi giorni da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito, quali cigo, cigs, cig in deroga, assegno ordinario, naspi, dis-coll.

L’incompatibilità opera limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Nel caso in cui un genitore sia beneficiario del trattamento di integrazione salariale per riduzione orario di lavoro, per cui l’attività lavorativa continua ad essere svolta ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del congedo covid-19.

Il genitore lavoratore dipendente destinatario di un trattamento di integrazione salariale, nel periodo di riduzione/sospensione attività, può comunque avvalersi della fruizione del congedo covid-19, in luogo dell’ammortizzatore sociale.

 

 

COMPATIBILITA’ TRA CONGEDO PARENTALE COVID-19 E ALTRI CONGEDI/ASSENZE

ASSENZA/CONGEDO

COMPATIBILITA’

MALATTIA

In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del congedo covid-19.

MATERNITA’/PATERNITA’

In caso di maternità/paternità di uno dei genitori lavoratore dipendente, l’altro genitore non può fruire del congedo covid-19 per lo stesso figlio.

In caso di più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo maternità/paternità, la fruizione del congedo covid-19 da parte del’altro genitore è possibile per la cura degli altri figli.

In caso di maternità/paternità di uno dei genitori iscritto alla gestione separata o lavoratore autonomo, l’altro genitore può fruire del congedo covid-19 se chi fruisce dell’indennità di  maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.

In caso di più figli nel nucleo familiare, la fruizione del congedo covid-19 da parte dell’altro genitore è compatibile se relativa a figli diversi rispetto a quello per il quale viene percepita dall’altro genitore l’indennità di maternità/paternità gestione separata o per lavoro autonomo.

SMART WORKING

La fruizione del congedo covid-19 è compatibile con la prestazione lavorativa in modalità smart working dell’altro genitore, in quanto lo svolgimento dell’attività lavorativa da casa non consente la cura dei figli.

FERIE

La fruizione del congedo covid-19 è compatibile con la contemporanea fruizione negli stessi giorni di ferie da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

La fruizione del congedo covid-19 è compatibile con la contemporanea fruizione negli stessi giorni di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

PART-TIME E LAVORO INTERMITTENTE

La fruizione del congedo covid-19 da parte di uno dei genitori è compatibile con un rapporto di lavoro part-time o intermittente dell’altro genitore anche durante le giornate di pausa contrattuale.

INDENNITA’COVID-19 € 600 PER AUTONOMI/STAGIONALI/COLLABORATORI/

PROFESSIONISTI/AGRICOLI

La fruizione del congedo covid-19 è compatibile con la percezione dell’indennità di € 600 sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente nel nucleo familiare.

CHIUSURA DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID-19

La fruizione del congedo covid-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività di lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza, trattandosi di una sospensione e non di una cessazione di attività.

PERMESSI ASSISTENZA LEGGE N. 104/92

La fruizione del congedo covid-19 da parte di un genitore è compatibile con i permessi legge n. 104/92 fruiti dall’altro genitore anche per lo stesso figlio.

Per informazioni Area Lavoro Confartigianato