FISCALE
Contributo a fondo perduto: nuovi chiarimenti dell’agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha emanato il 21 luglio 2020, la circolare n. 22/E, con gli ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34.

Con la suddetta circolare l’Agenzia fornisce ulteriori indicazioni circa il corretto accesso al contributo a fondo perduto in merito alla verifica della sua spettanza e alle sue modalità di determinazione. Tali ulteriori indicazioni sono fornite nella forma di risposte a quesiti.

 

Società in liquidazione volontaria

In tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020) non è consentito fruire del contributo, in quanto l’attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica COVID-19.

Sono, invece, inclusi i soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2020. Con riguardo al requisito della soglia dei ricavi occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla di entrata in vigore del decreto Rilancio (1° gennaio2019-31dicembre 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Valgono in ogni caso le modalità di determinazione della riduzione del fatturato così come chiarite nella circolare.

 

Inizio attività successivamente al 1° gennaio 2019

Sono ammessi al contributo esclusivamente i soggetti per cui la data di apertura della partita IVA (art. 35 D.P.R. 633/72) coincide o è successiva al 1° gennaio 2019 (restano fermi gli ulteriori requisiti disposti dalla norma), a prescindere dalla data di inizio effettivo dell’attività.

 

Esercenti arti e professioni (iscritti alla gestione  separata INPS) non in possesso dei requisiti per godere del contributo previsto dall’articolo 27 del D.L. n. 18 del 2020

Sono ammesse al contributo a fondo perduto le persone fisiche che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR, non incluse tra:

  • i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del D.L. n. 18/2020;
  • gli esercenti arti e professionisti, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (d. lgs. n. 509/94 e n. 103/96).

I contribuenti che rientrano nell’ambito soggettivo degli articoli 27 e 38 del D.L. n. 18/2020, sono esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno soddisfatti i requisiti di carattere oggettivo previsti dai citati artt. 27 e 38 del D.L. n. 18/2020.

Tale esclusione si applica altresì ai soggetti che fruiscono delle indennità di cui all’articolo 84, comma 2 del D.L. n. 34/2020.

 

Associazione di promozione sociale

Possono fruire del contributo anche gli enti non commerciali di cui alla lettera c), del co. 1, art. 73 del TUIR che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Possono, inoltre accedere al beneficio i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata (art. 18, D.P.R. n. 600/73) che determinano il reddito forfettariamente ai sensi dell’articolo 145 del TUIR, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro (tra le quali le associazioni di promozione sociale) che determinano il reddito ai sensi dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Per gli enti non commerciali devono essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell’articolo 148 TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Ne consegue che per la sola parte relativa all’attività commerciale, le associazioni di promozione sociale devono verificare di non aver conseguito nel 2019 ricavi in misura superiore a 5 milioni di euro e di aver avuto una riduzione di fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

 

Consorzi tra imprese

I consorzi tra imprese – riconducibili ai soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR -, per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo qui in esame in considerazione della peculiare natura di tali soggetti, che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Queste ultime, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere al contributo di cui all’articolo 25 del decreto rilancio evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti.

 

Individuazione delle definizioni di “impresa in difficoltà” ai sensi della normativa dell’Unione  europea sopra richiamata (in particolare le lettere A) e B) del punto 18 del regolamento  UE) n. 651/2014)

Con la comunicazione del 29 giugno 2020 la Commissione europea ha modificato alcune condizioni relative alle misure temporanee di aiuti di Stato che ritiene compatibili a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) alla luce della pandemia di Covid-19.

In particolare, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alle definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).

 

Società artigiane con soci professionisti

Nell’ipotesi in cui i soci di una società assumano anche il ruolo di professionisti iscritti esclusivamente alla gestione separata, la società avrà la facoltà di fruire del contributo a fondo perduto COVID19, sussistendone gli ulteriori requisiti.

Nel caso in cui un soggetto eserciti attività d’impresa (o sia titolare di reddito agrario) e contestualmente rientri in una delle categorie di esclusione prevista al co. 2 dell’art. 25 del decreto Rilancio, lo stesso può comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 esclusivamente in relazione alle attività ammesse al contributo stesso (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti).

Per determinare la soglia dei ricavi di cui al co. 3 è necessario fare riferimento alla somma di ricavi e compensi di tutte le attività esercitate ammesse al contributo (con l’esclusione pertanto di quelli relativi alle attività ricomprese nel citato comma 2); detta regola vale anche ai fini del calcolo della riduzione del fatturato di cui al comma 4. Tale esclusione si applica altresì ai soggetti a coloro che hanno diritto alle indennità di cui ai commi 5, 6 e 8 dell’articolo 84 del decreto rilancio

 

Verifica dell’ammontare dei ricavi e della riduzione del fatturato per i distributori di carburanti

Ai fini della riduzione del fatturato di cui al co.  4 dell’art. 25, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento (cfr. circolare n. 15/E del 2020, par. 2). Si precisa, in merito, che il rinvio nella circolare n. 15/E citata alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’art. 18, co. 10, d. P.R. n. 600/73, è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima ricavi o compensi per l’accesso al contributo.

Determinazione calo di fatturato settore edilizia

Nel caso di appalti con SAL intermedi, al fine di tener conto di quanto richiesto al co. 4 dell’art.  25 del DL Rilancio occorre far riferimento a quanto precisato negli articoli 3 e 6 del d. P. R. n. 633/72. Andranno quindi incluse le fatture emesse nel mese di aprile anche se relative a SAL di novembre o dicembre dell’anno precedente.

 

Fattura riepilogativa settore autotrasportatori

Con specifico riferimento agli autotrasportatori, in analogia con quanto già stabilito con la circolare n. 9/E del 2020, paragrafo 2.2.7 (al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti da effettuare nei mesi di aprile e maggio 2020, la verifica va eseguita con riferimento alle fatture ed i corrispettivi relativi alle operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020), la verifica richiesta può essere eseguita con riferimento alle sole operazioni eseguite nei mesi di aprile del 2019 e di aprile 2020.

 

Operazioni fuori campo IVA

Per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione, anche in relazione a tali operazioni occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi da individuare e riferire ai mesi di aprile 2020 e 2019, tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito (cfr. circolare n. 8/E del 3 aprile 2020). Ciò significa che, qualora il soggetto abbia certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l’emissione, la stessa va comunque inclusa.

 

Fattura anticipate contratto di fornitura di bevande

Per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). L’operazione in questione, quindi, è da considerarsi esclusa. Si ricorda che l’emissione della fattura anticipa il momento di effettuazione dell’operazione stessa limitatamente all’importo fatturato (art. 6, co. 4, D.P.R. 633/72).

 

Subentro in contratto di affitto d’azienda

Nell’ipotesi di subentro in un contratto di affitto d’azienda occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di fatturato.

 

Operazioni di riorganizzazione

Nell’ipotesi di scissione i requisiti richiesti andranno determinati in relazione all’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili al ramo d’azienda oggetto di assegnazione.

Per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, a seguito di un’operazione di conferimento d’azienda o di cessione di azienda, non trova applicazione quanto disposto nel comma 6 dell’articolo 25, poiché in relazione all’azienda oggetto di riorganizzazione, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita. Tale principio è estensibile anche alle ipotesi in cui l’azienda sia pervenuta a seguito di donazione ovvero sia oggetto di un contratto d’affitto d’azienda. Anche in tale caso, quindi, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di del fatturato, occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento.

Nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita.

Se il soggetto dante causa si è costituito nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, il soggetto avente causa dell’operazione di riorganizzazione aziendale potrà beneficiare del contributo anche in assenza del calo di fatturato in quanto le condizioni soggettive del dante causa si riverbereranno sul soggetto richiedente il contributo rendendosi applicabile, di conseguenza, il comma 4, terzo periodo, dell’articolo 25 del decreto rilancio.

Resta fermo che i soggetti dante causa delle operazioni di riorganizzazione realizzate nel periodo sopra menzionato, qualora possiedano i requisiti per accedere al contributo qui in esame, devono tener conto degli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato. In altri termini, non dovranno considerare ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 3 e 4 gli ammontari relativi all’azienda o al ramo d’azienda oggetto di trasferimento.

 

Elenco comuni interessati da stati di emergenza (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici agosto, ottobre 2016 e gennaio 2017)

Con riguardo alle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, i comuni non espressamente menzionati nella predetta lista che fruiscono della proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 1, co. 4-quater, del D.L. n. 189/2016, sono inclusi nel citato elenco (Comuni di cui all’Allegato 2 – Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 (articolo 1, comma 1, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189) e i Comuni di cui all’Allegato 2.bis – Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 del medesimo articolo 1, comma 1, del D.L. n. 189/2016). I soggetti il cui domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio è stabilito nei citati comuni, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti (lettere sub a e b)), possono, quindi, fruire del contributo qui in esame.

Si precisa che, per fruire del contributo, il predetto domicilio fiscale o la sede operativa deve risultare riferibile ai luoghi di cui all’elenco sopra menzionato, a far data dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso.

Possono pertanto fruire del contributo i soggetti che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla medesima data del 31 gennaio 2020.

Sono inclusi nell’ambito soggettivo del contributo e potranno presentare l’istanza di accesso al contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo del fatturato così come stabilito dal citato comma 4 dell’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, ferme restando le altre condizioni previste dalla norma, i soggetti con  domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria per i quali:

  • con delibera del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2019, è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 12 mesi decorrenti dalla data della deliberazione (stato di emergenza dal 14 novembre 2019 al 14 novembre 2020);
  • con delibera del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato il 14 novembre 2019 ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 secondo la tabella allegata alla delibera stessa;
  • i presidenti delle Regioni, delegati dal Capo della Protezione Civile, hanno emanato apposite ordinanze commissariali che hanno individuato i Comuni interessati dallo stato di emergenza.

 

Modalità di  restituzione del contributo

Al punto 6.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia 10 giugno 2020 è stabilito che:

  • le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
  • il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle percentuali di riduzione, che l’art. 13 del D. Lgs, n. 472/97, lettere dalla a) a b-quater) – cui rinvia il provvedimento del 10 giugno 2020 – dispone in funzione del tempo entro cui l’errore è spontaneamente regolarizzato.

Con la risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020 sono stati istituiti i codici tributo per consentire il versamento spontaneo del contributo non spettante tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE).

Nella circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, è stato precisato che, non si applicano le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 se è presentata una rinuncia prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente bancario o postale.

Parimenti, non saranno dovute le citate sanzioni anche nel caso in cui la rinuncia presentata riporti una data di protocollazione anteriore alla data di accreditamento del contributo come nel caso riportato nel quesito. In tal caso il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 2020.

Non si applicano le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 se è presentata una rinuncia prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente bancario o postale.

Parimenti, non saranno dovute le citate sanzioni anche nel caso in cui il contribuente ha la possibilità di dimostrare che il momento in cui ha rilevato l’errore è antecedente alla ricezione della ricevuta di accoglimento dell’istanza. Tale circostanza può realizzarsi, ad esempio, come nel quesito qui in esame, nell’ipotesi in cui la data della ricevuta che attesta lo scarto della (seconda) istanza finalizzata a correggere l’errore commesso risulti antecedente a quella della seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza originaria (prima). In tal caso il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 2020.

 

Istanza presentata dagli eredi che proseguono  l’attività per conto del soggetto deceduto

In considerazione del principio di prosecuzione dell’attività in capo agli eredi e tenuto conto dell’equiparazione tra la società di fatto e le società di persone, ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, si ritiene che quest’ultima possa fruire del contributo in esame, in luogo dei singoli eredi, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, quindi, per un importo non inferiore a duemila euro per tali soggetti, poiché riconducibili a quelli diversi dalle persone fisiche.

 

Soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza

Nella ipotesi di imprese inattive in Camera di Commercio con partita Iva ancora attiva non essendo “cessata” la P.IVA e ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti, i soggetti in parola possono fruire del contributo qui in esame.

Diversamente, non è incluso nell’ambito di applicazione del contributo di cui all’articolo 25 del decreto rilancio l’imprenditore che concede in affitto la propria azienda, a prescindere dalla sospensione della P.IVA, poiché non è riconducibile ai soggetti di cui al comma 1, non esercitando attività d’impresa.