FISCALE
Contributo a fondo perduto perequativo, definita la percentuale

È stato recentemente firmato il decreto attuativo concernente il contributo a fondo perduto perequativo di cui all’art. 1 commi 16-27 del D.L. 73/2021, con il quale viene individuata la percentuale di peggioramento economico per accedere al beneficio. Il decreto dispone che per accedere al contributo a fondo perduto, il peggioramento (calo) del risultato economico dell’esercizio 2020 deve essere almeno pari al 30% del risultato economico dell’esercizio 2019.

Per accedere a tale contributo, i soggetti interessati dovevano presentare entro lo scorso 30 settembre le dichiarazioni dei redditi (Modello Redditi 2021) relative al periodo d’imposta 2020.

Viene altresì precisato che la base di calcolo del contributo è data dalla differenza tra il risultato economico (il quale corrisponde al risultato fiscale) dell’esercizio 2020 e il risultato economico dell’esercizio 2019, diminuita dei contributi a fondo perduto già ricevuti per effetto dei precedenti decreti:

  • 25 DL 34/2020 “c.d. decreto rilancio”;
  • 59 e 60 DL 104/2020“c.d. decreto agosto”;
  • 1, 1 bis, 1 ter, del DL 137/2020 “c.d. decreto ristori”;
  • 2 del DL 172/2020 “c.d. decreto Natale”;
  • 1 del DL 41/2021 “c.d. decreto sostegni 1”;
  • 1 commi 1-3 del DL 73/2021 “c.d. decreto sostegni bis”.

Le regole di accesso all’incentivo sono contenute in un decreto del Ministero dell’economia dopo che ha ottenuto il via libera della Commissione Ue.

All’importo così determinato si applicano le seguenti percentuali:

  • 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 15% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 5% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Se l’ammontare dei contributi già ricevuti è maggiore o uguale alla differenza tra il risultato economico dell’esercizio 2020 e il risultato economico dell’esercizio 2019, non spetta alcun contributo.

Per accedere al beneficio è necessario inviare un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, a cui è demandata la definizione del contenuto e dei termini con successivo provvedimento. Si attendono altresì chiarimenti sulle modalità di calcolo del contributo.

 

Aggiornamento del 30/11:
Per il contributo a fondo perduto perequativo, finalmente, si apre il canale per la presentazione delle istanze. Infatti, con provvedimento del 29 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate mette l’ultimo tassello per permettere la fruizione del contributo, approvando il modello di istanza e definendo le modalità operative e la tempistica di presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio.
L’istanza può essere inviata dal 29 novembre al 28 dicembre 2021, direttamente o tramite intermediari, sia utilizzando Entratel o Fisconline sia il servizio web del portale Fatture e corrispettivi.
Dopo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2021 che ha definito i campi delle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta 2019 e 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio, dopo il decreto MEF 12 novembre 2021 con cui sono state definite le modalità di determinazione del contributo, arriva l’ultimo tassello: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con cui viene approvato il modello di istanza e, soprattutto, si apre il canale per la trasmissione.