Tutela lavoratori fragili e certificazione medica dipendenti del settore privato: le novità in legge di bilancio 2021. A seguire i chiarimenti inps nel messaggio 171/2021.
TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI FRAGILI DEL SETTORE PRIVATO (art. 1 commi 481-483)
Le tutele previste a favore dei lavoratori fragili dall’art. 26 commi 2 – 2 bis D.L. n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020 sono valide anche nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
In particolare anche nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021:
- i lavoratori dipendenti in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita
- nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’ 3, Legge n. 104/1992
hanno diritto ad assentarsi dal servizio e vedersi riconosciuto tale periodo di assenza come ricovero ospedaliero, previa prescrizione delle competenti autorità sanitarie nonché del medico curante.
L’Inps ricorda che per l’anno 2020 rimane confermata la possibilità di riconoscere la tutela sopra indicata per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.
L’Istituto precisa inoltre che tale tutela prevede appunto l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, che per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.
I lavoratori fragili hanno altresì diritto a svolgere la loro prestazione lavorativa in modalità agile, anche qualora questo comporti l’adibizione a diversa mansione, purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi, ovvero lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (art. 1 commi 484)
Per quanto concerne i lavoratori del settore privato, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il certificato medico redatto dal medico curante e attestante il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell’istituto, non dovrà più contenere l’indicazione degli estremi del provvedimento dell’autorità di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, obbligo precedentemente previsto per l’anno 2020.