Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa italiana di autotrasporto di merci per conto di terzi aggiornati a ottobre 2023.
I valori sono stati ottenuti a partire da quelli relativi al mese di gennaio 2023, applicando l’incremento derivante dall’inflazione indicata mensilmente dall’ISTAT e tenendo conto della variazione del costo del carburante nel periodo.
I valori indicativi di riferimento non hanno natura cogente ma, la loro difformità in difetto rispetto ai parametri indicati dal MIT, potrebbe essere elemento per sostenere che non sono idonei per garantire idonei livelli di sicurezza stradale e sociale come invece previsto dei commi 248 e 250 della Legge n° 190 23 Dicembre 2014.
Si ricorda che la classificazione dei veicoli di cui alle lettere A-B-C-D è quella relativa alla leggenda con l’impostazione metodologica.
L’impostazione metodologica delle tabelle dei costi di riferimento nel dettaglio distingue quattro classi di veicoli con riferimento alla massa complessiva massima di ciascun veicolo:
- A – fino a 3,5 tonnellate
- B – oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate
- C – oltre 12 e fino a 26 tonnellate
- D – oltre 26 tonnellate
Vengono inoltre individuate quattro voci di costo da associare alle forcelle di valori minimo-massimo, distribuite su 3 sezioni:
a) Sezione 1 – Veicolo (includendo veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi): relativamente alle voci di acquisto, manutenzione, revisione, pneumatici, bollo, assicurazione e ammortamento;
b) Sezione 2 – Altri Costi: a. Lavoro: relativamente alle voci di stipendio, trasferte e straordinario; b. Energia: relativamente alle fonti di alimentazione disponibili (gasolio, LNG, CNG, elettrico e ibrido);
c) Sezione 3 – Pedaggiamento: relativamente ai costi sostenuti al netto dei rimborsi previsti da normativa.
Viene anche determinato il costo chilometrico unitario come somma della sezione 1 e 2 da determinare sull’ipotesi di una percorrenza media d 100.000 Km/anno, precisando, altresì che, nell’ambito dell’autonomia negoziale delle parti, si potrà tener conto delle differenti percorrenze di Km/anno.