CORONAVIRUSLAVORO
Covid-19: proroga misure di interesse per datori di lavoro

A seguito della proroga dello stato di emergenza fino al 31/01/2021, come da delibera del Consiglio dei Ministri 07/10/2020, è prorogata fino al 31/01/2021 la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

Inoltre, viene prorogata fino al 31/12/2020 la validità di specifiche disposizioni di interesse dei datori di lavoro connesse all’emergenza Covid-19 (precedentemente in scadenza fino al 15/10/2020), che si riportano di seguito:

 

NORMA CONTENUTO VALIDITÀ
Art. 15 c. 1

d.l. 18/2020

convertito nella legge n. 27/2020

E’ consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. Fino al 31/12/2020
Art. 16 c. 1-2

d.l. 18/2020

convertito nella legge n. 27/2020

Le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro. Fino al 31/12/2020
Art. 39

d.l. 18/2020

convertito nella legge n. 27/2020

I lavoratori dipendenti disabili ai sensi della legge n. 104/92 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile ai sensi della legge n. 104/92, nonché i lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile se compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Fino al 31/12/2020
Art. 90 c. 1 secondo periodo – 3

d.l. n. 34/2020

convertito nella legge n. 77/2020

I lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Continua a trovare applicazione la procedura telematica semplificata.

Fino al 31/12/2020
Art. 90 c. 4

d.l. n. 34/2020

convertito nella legge n. 77/2020

La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali utilizzando la procedura telematica semplificata. Fino al 31/12/2020
Art. 106 d.l. n. 18/2020 convertito nella legge n. 27/2020 Le societa’ per azioni, le societa’ in accomandita per azioni, le societa’ a responsabilita’ limitata, le societa’ cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere che le assemblee ordinarie o straordinarie si svolgano, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Fino al 31/12/2020
Art. 221 c. 2 d.l. n. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020 Nell’ambito dei processi civili e penali possibilità di deposito telematico degli atti giudiziari e di svolgimento udienze mediante collegamenti audiovisivi a distanza. Fino al 31/12/2020

 

Proroga termini invio istanze e rendicontazioni ammortizzatori sociali Covid-19

I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione degli stessi, in scadenza al 31 agosto 2020, sono prorogati al 31/10/2020.I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione degli stessi, in scadenza il 30 settembre 2020, sono prorogati al 31/10/2020.