CORONAVIRUSLAVOROPATRONATO
Covid-19: smart working/congedo per genitori con figli minori di 16 anni

Riferimenti normativi:

art. 5 D.L. n. 111/2020 abrogato dall’art. 21-bis della Legge n. 126/2020 di conversione del cd. decreto agosto D.L. n. 104/2020, come modificato dal decreto ristori d.l. n. 137/2020

 

Attuale quadro normativo

Possibilità per il genitore di figli minori di 16 anni di ricorrere al lavoro agile (ovviamente in base alla mansione svolta e all’organizzazione aziendale, ovvero laddove possibile e in accordo con il datore di lavoro) in caso di quarantena, disposta dall’asur competente,  per contatti scolastici, o per contatti avvenuti durante lo svolgimento di attività sportive o lezioni di musica o lingua, o in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente.

Nei casi in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile e comunque in alternativa al lavoro agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte il periodo di quarantena per contatti stretti in ambito scolastico o extrascolastico o didattica a distanza del figlio chiedendo un congedo retribuito nella misura del 50% erogato dall’Inps se si tratta di figli minori di 14 anni o un periodo di congedo non retribuito con diritto alla conservazione del posto se si tratta di figli di età compresa tra 14 e 16 anni.

 

Si specifica che nei giorni in cui un genitore fruisce della modalità di lavoro agile o congedo per quarantena o svolge ad altro titolo il lavoro agile o non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può fruire di alcuna di queste misure per lo stesso figlio, salva la possibilità di fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta usufruendo di alcuna delle misure sopra previste.

 

Le misure alternative del lavoro agile o del congedo per i casi sopra indicati sono previste fino al 31/12/2020.

 

Tabella riepilogativa

Congedo COVID-19 Beneficiari Tutela prevista Periodi Richiesta
Congedo per quarantena scolastica dei figli genitori lavoratori dipendenti che devono astenersi dal lavoro per il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni 14, disposta con provvedimento della ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico congedo indennizzato dall’INPS periodi ricompresi tra il 09.09.2020 e il 31.12.2020 Domanda all’INPS
genitori lavoratori dipendenti che devono astenersi dal lavoro per il periodo di quarantena del figlio convivente di età compresa tra i 14 e i 16 anni disposta con provvedimento della ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico congedo non indennizzato (no contribuzione figurativa)

divieto di licenziamento e diritto a conservazione del posto di lavoro

periodi a partire dal 29.10.2020 Domanda al datore di lavoro
Congedo per quarantena extra-scolastica dei figli genitori lavoratori dipendenti che devono astenersi dal lavoro per il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni 14, disposta con provvedimento della ASL, a seguito di contatto avvenuto nell’ambito dello svolgimento di attività sportive (in palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi) nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche congedo indennizzato dall’INPS periodi a partire dal 14.10.2020 Domanda all’INPS
genitori lavoratori dipendenti che devono astenersi dal lavoro per il periodo di quarantena del figlio convivente di età compresa tra i 14 e i 16 anni disposta con provvedimento della ASL, a seguito di contatto avvenuto nell’ambito dello svolgimento di attività sportive (in palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi) nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche congedo non indennizzato (no contribuzione figurativa)

divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro

periodi a partire dal 29.10.2020 Domanda al datore di lavoro
Congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza (DAD) genitori lavoratori dipendenti che devono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14, con provvedimento adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche congedo indennizzato dall’INPS periodi a partire dal 29.10.2020 Domanda all’INPS (le indicazioni saranno fornite in seguito dall’Istituto)
genitori lavoratori dipendenti che devono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente di età compresa tra 14 e 16 anni, con provvedimento adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche congedo non indennizzato (no contribuzione figurativa)

divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro

periodi a partire dal 29.10.2020 Domanda al datore di lavoro

 

Art. 13 cd. Decreto Ristori bis D.L. n. 149/2020 (in vigore dal 09/11/2020)

Limitatamente alle Regioni dichiarate in zona rossa, nelle quali è disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e nelle sole ipotesi in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile, è prevista la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di alunni frequentanti le suddette scuole, alternativamente, ad astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza con diritto ad un’indennità a carico INPS.

Tale beneficio spetta anche ai genitori di figli con grave disabilità, accertata ai sensi dell’art. 4 comma 1 legge n. 104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia disposta la chiusura ai sensi dei dpcm 24/10/2020 e 03/11/2020.

L’istituto fornirà successive indicazioni relativamente a tale tipologia di congedo.