L’Ordinanza del Ministero della Salute del 12/08/2020, prorogata e integrata dal DPCM 07/09/2020, ha disposto i seguenti obblighi, alternativi tra loro, per l’ingresso in Italia delle persone che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna:
Le suddette persone sono altresì obbligate a comunicare immediatamente, anche se asintomatiche, il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a segnalare in modo tempestivo, in presenza di sintomi COVID-19, la situazione all’Autorità sanitaria e, nell’attesa, restare in isolamento.
Con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21/09/2020, i suddetti obblighi sono estesi anche a tutte le persone che intendono fare ingresso in Italia e che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o transitato nelle seguenti Regioni della Francia:
Inoltre, l’Ordinanza prevede che le persone che fanno ingresso in Italia dopo aver soggiornato o transitato in Bulgaria e Serbia nei 14 giorni antecedenti sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal DPCM 07/08/2020:
In particolare alle persone provenienti dalla Bulgaria si applica la disciplina prevista per i Paesi di cui all’elenco B dell’allegato 20 del DPCM 07/08/2020, ovvero obbligo di autocertificazione contenente l’indicazione di:
Alle persone provenienti dalla Serbia si applica la disciplina prevista per i Paesi di cui all’elenco E del medesimo allegato 20, consistente nel divieto degli spostamenti da e per Stati e territori di cui a tale elenco E, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che abbiano transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco E nei 14 giorni precedenti, salvo che ricorrano uno o più motivi tra quelli elencati (quali esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza, ingresso di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, ecc.).