L’Ordinanza del Ministero della Salute del 12/08/2020, prorogata e integrata dal DPCM 07/09/2020, ha disposto i seguenti obblighi, alternativi tra loro, per l’ingresso in Italia delle persone che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna:
- presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli l’attestazione di essersi sottoposti al tampone nelle 72 ore precedenti e con risultato negativo;
- effettuare il tampone all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, o entro 48 ore dall’ingresso in Italia, in attesa del quale devono rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
Le suddette persone sono altresì obbligate a comunicare immediatamente, anche se asintomatiche, il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a segnalare in modo tempestivo, in presenza di sintomi COVID-19, la situazione all’Autorità sanitaria e, nell’attesa, restare in isolamento.
Con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21/09/2020, i suddetti obblighi sono estesi anche a tutte le persone che intendono fare ingresso in Italia e che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o transitato nelle seguenti Regioni della Francia:
- Alvernia-Rodano-Alpi;
- Corsica;
- Hauts-de-France;
- Île-de-France;
- Nuova Aquitania;
- Occitania;
- Provenza-Alpi-Costa azzurra.
Inoltre, l’Ordinanza prevede che le persone che fanno ingresso in Italia dopo aver soggiornato o transitato in Bulgaria e Serbia nei 14 giorni antecedenti sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal DPCM 07/08/2020:
In particolare alle persone provenienti dalla Bulgaria si applica la disciplina prevista per i Paesi di cui all’elenco B dell’allegato 20 del DPCM 07/08/2020, ovvero obbligo di autocertificazione contenente l’indicazione di:
- Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia;
- indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
- mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo o, in caso di utilizzo di trasporto aereo di linea, ulteriore aereo di linea di cui si prevede l’utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
- recapito telefonico presso cui ricevere le comunicazioni durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
Alle persone provenienti dalla Serbia si applica la disciplina prevista per i Paesi di cui all’elenco E del medesimo allegato 20, consistente nel divieto degli spostamenti da e per Stati e territori di cui a tale elenco E, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che abbiano transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco E nei 14 giorni precedenti, salvo che ricorrano uno o più motivi tra quelli elencati (quali esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza, ingresso di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, ecc.).