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Covid, dal 1°maggio le nuove regole

Dopo l’approvazione del decreto “fine stato di emergenza” da parte della commissione competente della Camera dei Deputati, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato, in data 28 aprile, l’ordinanza che recepisce il testo dell’emendamento sull’utilizzo delle mascherine al chiuso, come approvato dalla commissione.

 

Mascherine

L’ordinanza prevede la proroga fino al 15 giugno dell’uso delle mascherine al chiuso per specifici luoghi e ambienti.

In particolare “è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

sui mezzi di trasporto

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

durante spettacoli ed eventi sportivi

  • gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

nelle RSA e negli ospedali

  • lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.”

Nell’ordinanza viene indicato che “è comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”.

 

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

 

Linee guida

Continuano ad essere applicate le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali adottate ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 1 Aprile 2022 (saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022).

Tutte le attività devono continuare a rispettare i principi di carattere generale, in particolare:

  • Informazione – Predisposizione da parte   degli   esercenti   di   un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
  • Igiene delle mani – Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
  • Igiene delle superfici – Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
  • Aerazione – Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.  In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.

 

Continuano ad essere applicate le misure specifiche elencate nell’ordinanza per i seguenti settori:

  • Ristorazione e cerimonie;
  • Attività turistiche e ricettive;
  • Cinema e spettacoli dal vivo;
  • Piscine termali e centri benessere;
  • Servizi alla persona;
  • Commercio;
  • Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre;
  • Parchi tematici e di divertimento;
  • Circoli culturali, centri sociali e ricreativi;
  • Convegni, congressi e grandi eventi fieristici;
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Sagre e fiere locali;
  • Corsi di formazione;
  • Sale da ballo e discoteche.

 

Green Pass

Dal 1° maggio il Green Pass non cessa di esistere, ma non sarà più richiesto nei luoghi di lavoro, negli uffici pubblici, nei negozi, nei bar e ristoranti, sui mezzi di trasporto, in mense e catering, cinema e teatri, a concerti, eventi sportivi, convegni e congressi, in centri benessere, centri culturali, sociali e ricreativi, concorsi, sale gioco, feste e discoteche.

Rimarrà obbligatorio per “gli esercenti le professioni sanitarie dei lavoratori negli ospedali e nelle Rsa”.

 

Luoghi di lavoro

I protocolli anti-contagio Governo – Parti sociali continuano ad essere efficaci, tutelando pienamente dal punto di vista della responsabilità giuridica i datori di lavoro che li applicano, anche ai fini dell’articolo 2087 del Codice Civile. L’obbligo d’uso della mascherina va quindi assolutamente mantenuto in tutti gli ambienti di lavoro, sia per ragioni concrete di tutela dal contagio dei lavoratori sia per le suddette ragioni di responsabilità datoriale.

Il 4 maggio prossimo il Governo ha convocato Confartigianato Imprese e le altre Parti sociali anche Sindacali proprio sul tema dell’aggiornamento dei Protocolli, che rimangono pertanto invariati nei loro contenuti – almeno sino a tale data.