Il Ministero della Salute, con circolare n. 36254/2021, ha aggiornato le indicazioni precedentemente fornite in merito all’applicabilità, alla durata e al termine dell’isolamento fiduciario e della quarantena per Covid-19.
Premesso che:
– l’ISOLAMENTO si applica ai casi di documentata infezione da Covid-19 e consiste nella separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, al fine di prevenire la trasmissione dell’infezione;
– la QUARANTENA consiste nella restrizione dei movimenti per la durata del periodo di incubazione del virus nei confronti di soggetti sani, ma che potrebbero essere stati esposti al virus, allo scopo di monitorare la comparsa di eventuali sintomi per una tempestiva identificazione di nuovi casi di contagio;
– per “CONTATTO STRETTO”, in base a quanto previsto dalla circolare Ministero della Salute n. 18584/2020 e dal Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020, si intende:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
– per “CONTATTO A BASSO RISCHIO” si intende:
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio .
Con riferimento alla durata e al termine dell’isolamento e della quarantena vengono distinte le seguenti casistiche, a seconda che i soggetti coinvolti abbiano o meno completato il ciclo vaccinale e in base alla tipologia di variante Sars-cov-2 rilevata.
QUARANTENA
SOGGETTI CHE HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE DA ALMENO 14 GIORNI
Contatti ASINTOMATICI AD ALTO RISCHIO/STRETTI di casi Covid-19 confermati di tutte le varianti
Possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Qualora non sia possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico.
Qualora il contatto ad alto rischio sia un operatore sanitario o altro soggetto che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria attiva dall’ultima esposizione al caso.
Contatti ASINTOMATICI A BASSO RISCHIO di casi Covid-19
Non devono essere sottoposti alla quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria.
SOGGETTI NON VACCINATI O CHE NON HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE
Contatti ASINTOMATICI AD ALTO RISCHIO/STRETTI di casi Covid-19 confermati a variante non Beta
Possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico.
Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria attiva.
Contatti ASINTOMATICI A BASSO RISCHIO di casi Covid-19 confermati a variante non Beta
Non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.
Contatti ASINTOMATICI AD ALTO RISCHIO/STRETTI E A BASSO RISCHIO di casi Covid-19 confermati a variante Beta
Laddove, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante Beta, variante quest’ultima di rarissimo riscontro, vengono mantenute inalterate le indicazioni precedenti che prevedono il rientro in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Qualora i contatti siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria attiva.
Si raccomanda comunque l’esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.
ISOLAMENTO
CASI POSITIVI ASINTOMATICI CONFERMATI DA VARIANTE NON BETA O PER CUI NON E’ POSSIBILE SEQUENZIAMENTO
Possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico* con esito negativo.
CASI POSITIVI SINTOMATICI CONFERMATI DA VARIANTE NON BETA O PER CUI NON E’ POSSIBILE SEQUENZIAMENTO
Possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico* con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo).
In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno).
CASI POSITIVI DI LUNGO TERMINE DA VARIANTE NON BETA O PER CUI NON E’ DISPONIBILE IL SEQUENZIAMENTO
In caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno.
Si raccomanda particolare cautela nell’applicazione di tale criterio nei soggetti immunodepressi, in cui il periodo di contagiosità può risultare prolungato.
Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico molecolare o antigenico per stabilire la fine dell’isolamento di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.
CASI POSITIVI DA VARIANTE BETA, COMPRESI CASI POSITIVI DI LUNGO TERMINE
- Se asintomatici, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con esito negativo.
- Se sintomatici, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con esito negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo).
- Se di lungo termine, potranno interrompere l’isolamento in presenza di un test molecolare con esito negativo.
CASI COVID-19 RICONDUCIBILI ALLO STESSO CLUSTER FAMILIARE
Le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento e che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento possono essere riammessi in comunità senza necessità di un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi. In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare un’adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell’isolamento di tutti i conviventi.
Le indicazioni procedurali relative alla riammissione in servizio dopo assenza per malattia Covid-19 e relativa certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro restano quelle indicate nella circolare Ministero della Salute n. 15127/2021.
In casi selezionati, qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei, che restano la metodica di campionamento di prima scelta, il test molecolare su campione salivare può rappresentare un’opzione alternativa per il rilevamento dell’infezione da SARS-CoV-2, in base alle indicazioni fornite dalla Circolare Ministero della Salute n. 21675/2021.