Nell’ambito del DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” e del DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il Legislatore ha introdotto specifiche agevolazioni per imprese / lavoratori autonomi / fondazioni ed enti privati finalizzate:
Con il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il Legislatore ha:
Sul S.O. n. 25 alla G.U. 18.7.2020, n. 180 è stata pubblicata la Legge n. 77/2020 di conversione del citato DL n. 34. In sede di conversione, il citato art. 120 (credito d’imposta “adeguamento ambienti di lavoro”) non ha subito modifiche, mentre il citato art. 125 (credito d’imposta “sanificazione e acquisto DPI”) presenta alcune novità di seguito esaminate.
Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, è confermato il riconoscimento ad opera dell’art. 120, DL n. 34/2020 di un credito d’imposta pari all’60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19.
Tale agevolazione è riconosciuta a favore di:
In particolare tra gli interventi agevolabili rientrano:
Il credito d’imposta in esame:
In merito all’agevolazione in esame l’Agenzia delle Entrate:
Si rammenta che, come evidenziato dalla stessa Agenzia nella citata Circolare n. 20/E, in mancanza di una disposizione espressa, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro risulta tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
Il MEF di concerto con il MISE può individuare ulteriori spese / soggetti aventi diritto.
L’art. 125, DL n. 34/2020, dopo aver abrogato gli artt. 64, DL n. 18/2020 e 30, DL n. 23/2020 ha rivisto il bonus in esame, prevedendo a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:
In particolare, la “nuova” agevolazione è riconosciuta per le spese di:
In sede di conversione, l’agevolazione in esame è stata estesa alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, a condizione che rientrino nell’apposita banca dati delle strutture ricettive / immobili destinati alle locazioni brevi (ex art. 4, DL n. 50/2017) e, pertanto, in possesso del codice identificativo alfanumerico (ex art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2019) da utilizzare in ogni comunicazione relativa all’offerta / promozione dei servizi all’utenza.
Il bonus sopra esaminato:
In sede di conversione è stata inoltre introdotta la non rilevanza dell’agevolazione anche ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR (tale aspetto è stato “riconosciuto” dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 20/E).
Come previsto dall’art. 122, DL n. 34/2020, i soggetti beneficiari degli specifici crediti d’imposta per fronteggiare l’emergenza COVID-19 possono optare, nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).
In sede di conversione è stata riconosciuta la possibilità di cedere i predetti crediti d’imposta anche favore del locatore / concedente (a fronte di uno sconto di pari importo sul canone da pagare da parte del locatario / concessionario).
In particolare, tra i crediti cedibili a terzi sono ricompresi i bonus sopra esaminati.
Va evidenziato che:
Si rammenta infine che, con il citato Provvedimento 10.7.2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato anche le modalità per la comunicazione, in luogo dell’utilizzo diretto, della cessione a terzi dei predetti crediti.