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Crediti d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro, sanificazione e acquisto dpi

Nell’ambito del DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” e del DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il Legislatore ha introdotto specifiche agevolazioni per imprese / lavoratori autonomi / fondazioni ed enti privati finalizzate:

  • alla sanificazione di ambienti / strumenti di lavoro;
  • all’acquisto di dispositivi di protezione (DPI).

Con il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il Legislatore ha:

  • rivisto i benefici in esame (artt. 120 e 125);
  • esteso le predette agevolazioni anche alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro alle nuove prescrizioni sanitarie in merito alla protezione / prevenzione e distanziamento sociale;
  • previsto la possibilità di cessione a terzi dei crediti d’imposta in luogo dell’utilizzo diretto.

Sul S.O. n. 25 alla G.U. 18.7.2020, n. 180 è stata pubblicata la Legge n. 77/2020 di conversione del citato DL n. 34. In sede di conversione, il citato art. 120 (credito d’imposta “adeguamento ambienti di lavoro”) non ha subito modifiche, mentre il citato art. 125 (credito d’imposta “sanificazione e acquisto DPI”) presenta alcune novità di seguito esaminate.

 

Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro

Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, è confermato il riconoscimento ad opera dell’art. 120, DL n. 34/2020 di un credito d’imposta pari all’60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

Tale agevolazione è riconosciuta a favore di:

  • fondazioni e enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS);
  • esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico di cui all’Allegato 2, DL n. 34/2020.

In particolare tra gli interventi agevolabili rientrano:

  • quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • l’acquisto di arredi di sicurezza;
  • gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo / acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti / utenti.

Il credito d’imposta in esame:

  • è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese, nel limite dei costi sostenuti;
  • è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

In merito all’agevolazione in esame l’Agenzia delle Entrate:

  • con la Circolare 10.7.2020, n. 20/E, ha fornito una serie di interessanti chiarimenti relativamente ai soggetti interessati, alle spese agevolabili, alle modalità e termini di utilizzo del credito;
  • con il Provvedimento 10.7.2020, ha approvato l’apposito modello (con le relative istruzioni) utilizzabile per comunicare le spese agevolabili sostenute / che il contribuente prevede di sostenere.

Si rammenta che, come evidenziato dalla stessa Agenzia nella citata Circolare n. 20/E, in mancanza di una disposizione espressa, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro risulta tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Il MEF di concerto con il MISE può individuare ulteriori spese / soggetti aventi diritto.

 

Credito d’imposta sanificazione e acquisto dpi

L’art. 125, DL n. 34/2020, dopo aver abrogato gli artt. 64, DL n. 18/2020 e 30, DL n. 23/2020 ha rivisto il bonus in esame, prevedendo a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:

  • la sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi atti per garantire la salute di lavoratori / utenti.

In particolare, la “nuova” agevolazione è riconosciuta per le spese di:

  • sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • acquisto di:
    • DPI (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
    • prodotti detergenti / disinfettanti;
    • DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
    • dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.

In sede di conversione, l’agevolazione in esame è stata estesa alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, a condizione che rientrino nell’apposita banca dati delle strutture ricettive / immobili destinati alle locazioni brevi (ex art. 4, DL n. 50/2017) e, pertanto, in possesso del codice identificativo alfanumerico (ex art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2019) da utilizzare in ogni comunicazione relativa all’offerta / promozione dei servizi all’utenza.

Il bonus sopra esaminato:

  • va indicato nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020 (anno di sostenimento delle spese);
  • è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24;
  • non è tassato fini IRPEF / IRES / IRAP.

In sede di conversione è stata inoltre introdotta la non rilevanza dell’agevolazione anche ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR (tale aspetto è stato “riconosciuto” dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 20/E).

 

Cessione credito d’imposta a terzi

Come previsto dall’art. 122, DL n. 34/2020, i soggetti beneficiari degli specifici crediti d’imposta per fronteggiare l’emergenza COVID-19 possono optare, nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).

In sede di conversione è stata riconosciuta la possibilità di cedere i predetti crediti d’imposta anche favore del locatore / concedente (a fronte di uno sconto di pari importo sul canone da pagare da parte del locatario / concessionario).

In particolare, tra i crediti cedibili a terzi sono ricompresi i bonus sopra esaminati.

Va evidenziato che:

  • il cessionario utilizza il credito ceduto:
    • anche in compensazione nel mod. F24;
    • con le medesime modalità previste per il cedente;
  • la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere:
    • utilizzata negli anni successivi;
    • richiesta a rimborso.

Si rammenta infine che, con il citato Provvedimento 10.7.2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato anche le modalità per la comunicazione, in luogo dell’utilizzo diretto, della cessione a terzi dei predetti crediti.