ENERGIA E GAS
Credito d’imposta Caro Energia, affidati a Confartigianato

Se rientri tra le imprese che hanno subito i forti rincari del costo dell’energia rispetto al 2019, puoi usufruire del credito di imposta previsto dei vari decreti “Aiuti” emanati dal governo fino ad oggi.

Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, mette a disposizione delle imprese associate, il servizio di CALCOLO delle somme spettanti.

 

CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA SPETTANTE ALLE IMPRESE NON ENERGIVORE

La norma riconosce alle imprese, diverse da quelle energivore, dotate di contatori di potenza pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta del 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata ed acquistata nel quarto trimestre 2022 (Art. 1 DL 144 del 23/09/2022 e Art 1 DL 176 del 18/11/2022).

L’Art. 1 comma 6 del del D.L. 176 /2022 (Decreto Aiuti Quater) ha stabilito che i beneficiari dei crediti d’imposta per l’utilizzo di energia e gas maturati nel corso del 2022 dovranno inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 16 marzo 2023.

La comunicazione dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario alla data del 16 marzo 2023 abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

 

RICHIEDI IL CALCOLO

 

CREDITO DI IMPOSTA GAS SPETTANTE ALLE IMPRESE NON GASIVORE

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è previsto, invece, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel quarto trimestre del 2022 (Art. 1 DL 144 del 23/09/2022 e Art 1 DL 176 del 18/11/2022).

L’Art. 1 comma 6 del del D.L. 176 /2022 (Decreto Aiuti Quater) ha stabilito che i beneficiari dei crediti d’imposta per l’utilizzo di energia e gas maturati nel corso del 2022 dovranno inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 16 marzo 2023.

La comunicazione dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario alla data del 16 marzo 2023 abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

 

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MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI CREDITI E TASSAZIONE

I crediti del III trimestre possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 per il pagamento di altre imposte entro il 30.06.2023, ovvero, ceduti entro 30.06.2023 a terzi previa apposizione del visto di conformità.

I crediti del IV trimestre possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 per il pagamento di altre imposte entro il 30.06.2023, ovvero, ceduti entro 30.06.2023 a terzi previa apposizione del visto di conformità.

Il corrispondente contributo non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte dirette, ma vige l’obbligo di riporto nel Quadro RU del modello Redditi.

Si ricorda che l’accesso è automatico non essendo prevista alcuna comunicazione preventiva.

 


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