
Nell’ambito del DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, il Legislatore ha previsto il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo parametrato alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con specifici mezzi di pagamento tracciabili. In particolare, il credito d’imposta spetta sulle commissioni dovute relativamente alle operazioni effettuate dall’1.7.2020.
Nei confronti degli esercenti, gli operatori che mettono a disposizione i sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti a trasmettere mensilmente, in via telematica, l’elenco / informazioni delle transazioni effettuate nel periodo di riferimento, “al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie”, con le modalità / criteri individuati dalla Banca d’Italia nel Provvedimento 21.4.2020. I medesimi soggetti devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni per la verifica della spettanza del credito d’imposta in esame nei confronti dell’esercente, con le modalità e nel termine individuati dalla stessa Agenzia con il Provvedimento 29.4.2020.
Possono beneficiare del credito d’imposta in esame gli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi relativi all’anno precedente non superiori a € 400.000.
Come evidenziato dalla Banca d’Italia nel citato Provvedimento 21.4.2020, il credito spetta, in particolare, ai predetti soggetti che ai fini dell’esercizio dell’attività si avvalgono di “punti di interazione fisici e/o virtuali, ove tenuti al pagamento delle imposte in Italia”.
Il credito d’imposta in esame è pari al 30% delle commissioni addebitate per le operazioni (cessioni di beni / prestazioni di servizi) rese nei confronti di consumatori finali effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate / altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Alcuni chiarimenti
- ai fini in esame assume rilevanza l’accettazione in Italia da parte del c.d. “soggetto convenzionatore” (prestatore di servizi di pagamento che ha stipulato un contratto di convenzionamento per l’accettazione dei pagamenti elettronici con un esercente) e non la nazionalità del soggetto che emette carte di pagamento / offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Sul punto, la stessa Banca d’Italia precisa che, ad esempio “può essere considerata utile ai fini del credito di imposta la commissione relativa a una transazione effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento statunitense e spesa dal consumatore finale presso un esercente italiano”;
- non rientrano tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili i bollettini postali / assegni;
- con particolare riferimento alle carte di pagamento rilevano soltanto le transazioni effettuate mediante “carte consumer” (carte emesse a favore di consumatori finali) e non quelle effettuate mediante “carte business” (carte emesse a favore di aziende / artigiani / professionisti per le spese relative all’esercizio della propria attività).
Il beneficio in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo e non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Come sopra accennato, il c.d. “soggetto convenzionatore” deve trasmettere all’esercente, mensilmente, in via telematica, l’elenco / informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento, ossia:
- elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- numero / valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- numero / valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
- prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito riportante l’ammontare relativo a:
- commissioni totali, ossia l’insieme delle commissioni, applicate dal soggetto che stipula con quest’ultimo un contratto di convenzionamento, pagate dall’esercente in relazione a operazioni di pagamento basate su carta / altro strumento di pagamento elettronico tracciabile effettuate sia da un consumatore finale sia da un non consumatore;
- commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
- costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Con il citato Provvedimento 29.4.2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato, tra l’altro, che l’esercente deve conservare, per un periodo pari a 10 anni dall’anno in cui il credito d’imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento. NB Come sopra accennato, per la verifica della spettanza del credito d’imposta in esame nei confronti dell’esercente, il c.d. “soggetto convenzionatore” deve altresì trasmettere all’Agenzia delle Entrate, tramite SDI, una comunicazione riportante il codice fiscale dell’esercente e le informazioni relative alle operazioni effettuate / commissioni addebitate.