Nell’ambito del DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, il Legislatore ha previsto il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo parametrato alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con specifici mezzi di pagamento tracciabili. In particolare, il credito d’imposta spetta sulle commissioni dovute relativamente alle operazioni effettuate dall’1.7.2020.
Nei confronti degli esercenti, gli operatori che mettono a disposizione i sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti a trasmettere mensilmente, in via telematica, l’elenco / informazioni delle transazioni effettuate nel periodo di riferimento, “al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie”, con le modalità / criteri individuati dalla Banca d’Italia nel Provvedimento 21.4.2020. I medesimi soggetti devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni per la verifica della spettanza del credito d’imposta in esame nei confronti dell’esercente, con le modalità e nel termine individuati dalla stessa Agenzia con il Provvedimento 29.4.2020.
Possono beneficiare del credito d’imposta in esame gli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi relativi all’anno precedente non superiori a € 400.000.
Come evidenziato dalla Banca d’Italia nel citato Provvedimento 21.4.2020, il credito spetta, in particolare, ai predetti soggetti che ai fini dell’esercizio dell’attività si avvalgono di “punti di interazione fisici e/o virtuali, ove tenuti al pagamento delle imposte in Italia”.
Il credito d’imposta in esame è pari al 30% delle commissioni addebitate per le operazioni (cessioni di beni / prestazioni di servizi) rese nei confronti di consumatori finali effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate / altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il beneficio in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo e non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Come sopra accennato, il c.d. “soggetto convenzionatore” deve trasmettere all’esercente, mensilmente, in via telematica, l’elenco / informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento, ossia:
Con il citato Provvedimento 29.4.2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato, tra l’altro, che l’esercente deve conservare, per un periodo pari a 10 anni dall’anno in cui il credito d’imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento. NB Come sopra accennato, per la verifica della spettanza del credito d’imposta in esame nei confronti dell’esercente, il c.d. “soggetto convenzionatore” deve altresì trasmettere all’Agenzia delle Entrate, tramite SDI, una comunicazione riportante il codice fiscale dell’esercente e le informazioni relative alle operazioni effettuate / commissioni addebitate.