Con la risposta all’interpello n. 105 del 15 aprile us. l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di cessione del credito relativo all’ecobonus tra società appartenenti allo stesso consorzio o rete d’imprese.
Nel testo si ricorda che per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, in luogo della detrazione, i beneficiari possano optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito (articolo 14 comma 2 sexies del Dl. n. 63 del 2013). Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Tale possibilità, originariamente circoscritta ai soli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali è stata estesa, a partire dal 1° gennaio 2018 a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli realizzati sulle singole unità immobiliari.
L’Agenzia, in merito all’ambito applicativo della cessione del credito, nella risposta all’interpello, richiama le circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018, con le quali è stato chiarito che per “soggetti privati” cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va quindi individuato nel “rapporto che ha dato origine alla detrazione”, ciò allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti in argomento si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili. Pertanto, l’Agenzia ribadisce che nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a un Consorzio oppure a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete.