
Le principali modifiche apportate in sede di conversione di interesse dei datori di lavoro in vigore dal 29/04/2020.
Art. 19
Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
(CIGO – FSBA – FIS)
Viene precisato che le domande di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19 sono consentite per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
Ai fini della procedura di richiesta dei trattamenti di cassa integrazione ed assegno ordinario, è stata soppressa la specifica previsione concernente l’obbligo del datore di lavoro di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali.
Art. 19-bis
Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine
Ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali per emergenza coronavirus, previsti agli artt. 19-22 del decreto Cura Italia, è consentita la possibilità di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, derogando alle seguenti disposizioni:
art. 20 comma 1 lett. c) d. lgs. n. 81/2015: divieto di apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
art. 21 comma 2 d. lgs. n. 81/2015: quando il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato; quindi, non necessario il rispetto dell’intervallo minimo cd. stop and go tra un contratto a termine e quello successivo; restano ferme, invece, le altre condizioni previste dalla normativa vigente in materia di contratto a tempo determinato, quali l’obbligo di indicazione della causale in occasione di ciascun rinnovo o nel caso di proroga di un contratto di durata complessiva superiore a 12 mesi.
art. 32 comma 1 lett. c) d. lgs. n. 81/2015: il contratto di somministrazione di lavoro è vietato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro.
Art. 22
Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga
Ai fini dell’accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga l’esclusione dall’obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, oltre che per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, è stata estesa anche ai datori di lavoro che abbiano chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica.
Art. 39
Diritto di precedenza lavoro agile
Il diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile previsto per i lavoratori dipendenti disabili ai sensi della legge n. 104/92 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità di cui alla legge n. 104/92, inizialmente previsto fino al 30/04/2020, è stato esteso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
Il diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile è estesa ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
Art. 46
Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti
La sospensione per 60 giorni dei termini per l’avvio di procedure di impugnazione licenziamenti e di quelle avviate dopo il 23/02/2020, non si applica alle ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Art. 103
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31/07/2020.
Pertanto, tutti i documenti attestanti la regolarità contributiva DURC, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.
Inoltre, i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020.
Sono prorogati fino al medesimo termine anche:
- i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- le autorizzazioni al soggiorno;
- i documenti di viaggio;
- la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale;
- la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare;
- la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.
Area Lavoro Confartigianato