EMERGENZA CORONAVIRUSLAVORO
Cura Italia: datori di lavoro – principali modifiche in sede di conversione

Le principali modifiche apportate in sede di conversione di interesse dei datori di lavoro in vigore dal 29/04/2020.

Art. 19

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

 (CIGO – FSBA – FIS)

Viene precisato che le domande di trattamento ordinario di  integrazione  salariale  o  di  accesso all’assegno ordinario con causale  «emergenza  COVID-19 sono consentite per una durata massima di nove  settimane  per  periodi  decorrenti  dal  23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.  

Ai fini della procedura di richiesta dei trattamenti di cassa integrazione ed assegno ordinario, è stata soppressa la specifica previsione concernente l’obbligo del datore di lavoro di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali.

 

Art. 19-bis

Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine

Ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali per emergenza coronavirus, previsti agli artt. 19-22 del decreto Cura Italia, è consentita la possibilità di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, derogando alle seguenti disposizioni:

art. 20 comma 1 lett. c) d. lgs. n. 81/2015: divieto di apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;

art. 21 comma 2 d. lgs. n. 81/2015: quando il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato; quindi, non necessario il rispetto dell’intervallo minimo cd. stop and go tra un contratto a termine e quello successivo; restano ferme, invece, le altre condizioni previste dalla normativa vigente in materia di contratto a tempo determinato, quali l’obbligo di indicazione della causale in occasione di ciascun rinnovo o nel caso di proroga di un contratto di durata complessiva superiore a 12 mesi.

art. 32 comma 1 lett. c) d. lgs. n. 81/2015: il contratto di somministrazione di lavoro è vietato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro.

 

Art. 22

Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

Ai fini dell’accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga l’esclusione dall’obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, oltre che per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, è stata estesa anche ai datori di lavoro che abbiano chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica.

 

Art. 39

Diritto di precedenza lavoro agile

Il diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile previsto per i lavoratori dipendenti disabili ai sensi della legge n. 104/92 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità di cui alla legge n. 104/92, inizialmente previsto fino al 30/04/2020, è stato esteso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Il diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile è estesa ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

 

Art. 46

Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti

La sospensione per 60 giorni dei termini per l’avvio di procedure di impugnazione licenziamenti e di quelle avviate dopo il 23/02/2020, non si applica alle ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

 

Art. 103

Sospensione dei termini nei procedimenti  amministrativi  ed  effetti degli atti amministrativi in scadenza  

Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il  31  gennaio  2020  e  il  31 luglio 2020, conservano  la  loro  validità  per  i  novanta  giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31/07/2020.

Pertanto, tutti i documenti attestanti la regolarità contributiva DURC, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Inoltre, i permessi di soggiorno  dei  cittadini  di  Paesi  terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. 

Sono  prorogati fino al medesimo termine anche:

  • i termini per la conversione  dei  permessi  di  soggiorno  da studio  a  lavoro  subordinato  e  da  lavoro  stagionale  a   lavoro subordinato non stagionale;
  • le autorizzazioni al soggiorno;
  • i documenti di viaggio;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro  stagionale;
  • la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare;
  • la validità dei nulla osta rilasciati  per  lavoro  per  casi particolari, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.

 

Area Lavoro Confartigianato