
Il D.L del 17 marzo 2020 n 18 prevede le seguenti misure di sostegno a favore delle PMI che sono state danneggiate dal COVID-19.
Moratoria dei prestiti e delle linee di credito concesse da Banche ed intermediari finanziari
- le aperture di credito “sino a revoca” e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati, neanche in parte, fino al 30 settembre 2020;
- il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento (garanzie, assicurazioni e/o eventuali contratti derivati) sono prorogati coerentemente senza formalità. Eventuali oneri amministrativi sono a carico degli intermediari creditori.
- il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 (la rata del 30 settembre è compresa tra quelle sospesa). Eventuali oneri amministrativi sono a carico degli intermediari creditori. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto delle quote capitale.
Le precisazioni dell’ABI (Associazione bancaria italiana)
- possono accedere a questa misura le PMI definite tali come da raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE del 06/05/2003 (imprese con meno di 250 dipendenti, fatturato inferiore a 50 milioni o bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro);
- possono beneficiare della misura anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (anche professionisti e ditte individuali);
- possono accedere alla misura le imprese definite in BONIS cioè quelle che non hanno posizioni debitorie classificate come deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute o sconfinate, con rate non pagate da otre 90 giorni);
- la misura vale per i finanziamenti contratti prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto:
- le imprese che vogliono accedere alla misura devono presentare un’autocertificazione in cui si dichiara la momentanea carenza di liquidità per diffusione COVID – 19, lo stato di PMI e si indica il finanziamento oggetto di sospensione. Questa autocertificazione va inviata via PEC alla propria banca o intermediario finanziario.
- le banche e gli intermediari finanziari e i soggetti abilitati alla concessione del credito non devono verificare la veridicità delle autocertificazioni e sono tenute ad accettare le richieste di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto legge;
- la misura prevista dal decreto non comporta un automatico cambiamento della classificazione della qualità creditizia per quel finanziamento di cui si richiede la sospensione. Le moratorie previste dal decreto non sono considerate come misure di forbearance (credito attenzionato) e, come tale, possono accedere alla moratoria anche le imprese, comunque in bonis, che abbiano già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
- la moratoria prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori costi per le imprese;
- nel caso di finanziamento assistito da agevolazioni pubbliche, la banca o l’intermediario, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all’ente agevolatore (CONFIDI), può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento secondo il principio di silenzio/assenso.
Fondo solidarietà mutui prima casa – accesso a fondo Gasparrini.
La disciplina relativa al fondo Gasparrini prevede la sospensione fino a 18 mesi del pagamento dell’intera rata dei mutui prima casa a favore dei lavoratori dipendenti al verificarsi dei seguenti eventi che devono riguardare la sola persona del mutuatario, che si siano verificate dopo la stipula del contratto di mutuo e siano accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta del beneficio.
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (per licenziamento e non per giusta causa);
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato, di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- decesso o invalidità superiore all’80%.
Le condizioni per accesso al fondo sono:
- che il mutuo non sia superiore ad € 250.000;
- che il mutuo sia in ammortamento da almeno 1 anno;
- che l’indicatore ISEE non sia superiore ad € 30.000;
E’ ammesso alla misura anche il mutuo che presenti rate in ritardo purché il ritardo non sia superiore i 90 giorni. In caso di mutui cointestati gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.
Il decreto “CURA ITALIA”, per un periodo di 9 mesi, ha esteso l’intervento del fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o di riduzione dell’orario del lavoro per un periodo almeno di trenta giorni anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito. Estesa inoltre la possibilità di accedere al fondo Gasparrini anche ai titolari delle attività commerciali e professionali purché autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21/02/2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Si ricorda infine che, per questa emergenza, non è richiesta la presentazione del modello ISEE per accedere al fondo.