(CIGO – FSBA – FIS)
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale unica speciale “emergenza COVID-19” per periodi decorrenti dal 23/02/2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Semplificazione procedura di accesso:
L’assegno ordinario viene esteso nell’anno 2020 per il periodo dal 23/02/2020 al 31/08/2020 ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro dei settori terziario/turismo iscritti al Fondo Integrazione Salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Per tale fondo non si applica limitatamente all’anno 2020 il tetto aziendale massimo fruibile.
I lavoratori destinatari delle misure sopra indicate devono risultare in forza presso i datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23/02/2020 senza necessità di alcuna anzianità di servizio alla data di presentazione della domanda.
Le Regione e Province autonome possono riconoscere per eventi riconducibili all’emergenza coronavirus ai datori di lavoro privati (esclusi i datori di lavoro domestico) per i quali non trovano applicazione le tutele vigenti in materia di sospensione/riduzione attività per i lavoratori dipendenti, trattamenti di cassa integrazione in deroga per la durata massima di 9 settimane, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali. L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23/02/2020 e limitatamente ai dipendenti in forza a tale data.
Per l’anno 2020 a decorrere dal 05/03/2020, a seguito della chiusura di asili e scuole ai sensi del DPCM 04/03/2020, i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con figli di età non superiore a 12 anni (limite di età non applicabile in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/92 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale) hanno diritto di fruire di uno specifico congedo per un periodo massimo, continuativo o frazionato, di 15 giorni per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione; la fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che l’altro genitore non stia usufruendo di strumenti di sostegno al reddito né sia non lavoratore.
Gli eventuali periodi di congedo parentale ai sensi del testo unico sulla maternità fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo sopra indicato con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Il suddetto periodo per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con figli di età compresa tra 12 e 16 anni spetta senza corresponsione dell’indennità con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.
In alternativa al congedo di cui sopra e per la medesima durata, possibile richiedere un bonus baby-sitting di 600 euro per i nuclei familiari con figli minori fino a 12 anni di età, da corrispondere tramite il libretto di famiglia.
Le modalità operative per accedere a congedo o bonus saranno stabilite dall’Inps.
Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per assistenza familiare disabile ai sensi della legge 104/92 viene incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Il periodo di assenza dal lavoro trascorso dal lavoratore dipendente in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria sarà trattato ai fini del trattamento economico come malattia con oneri a carico dello Stato; tale periodo non sarà considerato ai fini del computo del periodo di comporto, cioè dal calcolo del numero massimo di giorni di malattia oltre il quale il datore di lavoro può procedere al licenziamento. Il periodo di quarantena deve essere giustificato con certificato di malattia redatto dal medico curante con gli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena.
In caso di assenza del lavoratore per malattia accertata da COVID-19, il certificato deve essere redatto dal medico curante con le ordinarie modalità telematiche.
Fino al 30/04/2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della legge n. 10492 nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.
Sono sospesi i termini di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23/02/2020 al 31/05/2020, e devono essere effettuati entro il 10/06/2020 senza applicazione ed interessi.
Fino alla data del 30/04/2020 i lavoratori dipendenti disabili ai sensi della legge n. 104/92 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità di cui alla legge n. 104/92 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sospensione per 60 giorni dei termini per l’avvio di procedure di impugnazione licenziamenti e per lo stesso termine sospensione di quelle avviate dopo il 23/02/2020.
Indipendentemente dal numero dei dipendenti, fino alla scadenza del suddetto termine il datore di lavoro non può effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza il 16/03/2020 sono prorogati al 20/03/2020.
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti di imposta, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria in scadenza entro il 30/04/2020 dei seguenti soggetti:
e devono essere effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti di imposta, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria in scadenza entro il 31/05/2020 dei seguenti soggetti:
devono essere effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 30/06/2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono tra l’08/03/2020 e il 31/05/2020.
Gli adempimenti sopra indicati devono essere effettuati entro il 30/06/2020 senza applicazione di sanzioni.
Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’08/0/2020 ed il 31/03/2020 relativi a:
Tali versamenti sospesi come sopra indicato devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese, che verrà riconosciuto in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.