
Il DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, contiene una serie di disposizioni in materia di sospensione dei versamenti tributari / contributivi e degli adempimenti, alcune spettanti “erga omnes”, altre dìfferenziate a seconda del settore di attività, della localizzazione della stessa, nonché della dimensione dell’impresa / lavoratore autonomo (Informativa SEAC 19.3.2020, n. 85).
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la Risoluzione 18.3.2020, n. 12/E, in merito alla proroga dei versamenti disposta a favore:
- della generalità dei soggetti (art. 60, DL n. 18/2020);
- per specifici settori di attività (art. 8, DL n. 9/2020 e art. 61, DL n. 18/2020).
A FAVORE DI TUTTI I SOGGETTI
ADEMPIMENTI
Per tutti i soggetti con domicilio fiscale / sede legale in Italia, la sospensione degli adempimenti tributari che scadono nel periodo 8.3 – 31.5.2020 . Tutti gli adempimenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30.6.2020, senza sanzioni.
A titolo esemplificativo rientrano in tale sospensione:
- il mod. IVA 2020 in scadenza il 30.4.2020;
- i mod. INTRA relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25.3, 4 e 25.5.2020;
- le comunicazione dati della liquidazione IVA del primo trimestre 2020 in scadenza l’1.6.2020;
- lo “spesometro estero” relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.4.2020;
VERSAMENTI
Soggetti con ricavi/compensi 2019 fino a € 2 milioni
A favore dei soggetti:
- esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con ricavi / compensi non superiori a € 2 milioni nel periodo d’imposta 2019;
Sono sospesi i versamenti “da autoliquidazione” che scadono nel periodo 8.3 – 31.3.2020 che riguardano ritenute alla fonte, IVA, contributi previdenziali, premi INAIL.
Soggetti con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000
Per soggetti con domicilio fiscale / sede legale in Italia e con ricavi / compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d’imposta 2019 il sostituto d’imposta non deve operare la ritenuta d’acconto (per redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 – 31.3.2020.
A FAVORE DI SPECIFICI SOGGETTI
A favore di attività elencate nella tabella allegata all’art.61, tra cui sono presenti:
- imprese turistico-ricettive;
- agenzie di viaggio e turismo;
- ristoranti, bar;
- gelaterie , pasticcerie;
- taxi, trasporto passeggeri;
- trasporto merci su strada.
Prevista la sospensione dei termini che scadono nel periodo 2.3 – 30.4.2020 relativi al versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ed ai versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.
Per i predetti soggetti è stata inoltre disposta la sospensione del termine di versamento dell’IVA in scadenza nel mese di marzo, ossia l’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.
I versamenti oggetto della suddetta sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica) ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo.
CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI
Il Decreto in esame all’art. 68 dispone la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 – 31.5.2020 delle somme derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010.
La sospensione opera anche per: gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali. I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.6.2020.
E’ stata inoltre disposta la proroga di due anni (al 31.12.2022) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici, nonché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Agente della riscossione.
ROTTAMAZIONE RUOLI / STRALCIO E SALDO
Sempre l’ art. 68 prevede altresì il differimento all’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica) dei termini di
versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli”, nonchè del “stralcio e
saldo” rispettivamente in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.
SOSPENSIONE ATTIVITA’ DEGLI ENTI IMPOSITORI
Il Decreto sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Si ritiene che nella sospensione in oggetto non rientrino i versamenti dovuti nel citato periodo in relazione agli avvisi bonari in quanto trattasi di versamenti eseguiti “spontaneamente” per regolarizzare la propria posizione.