Il 30 aprile scorso con la pubblicazione in Gazzetta è entrata in vigore la legge di conversione del decreto Cura Italia (legge 24 aprile 2020 n. 27) che ha, tra l’altro, modificato l’art. 103 dello stesso decreto (Dl 18/2020). Rispetto alla versione precedente, la principale novità di interesse per il comparto delle costruzioni è la nuova formulazione dell’articolo 103 che proroga fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, dei termini in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 relativi a:
Verosimilmente, come per la precedente versione dell’articolo, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) si intende incluso tra i documenti citati dall’articolo 103, come chiarito dall’INPS di concerto con il ministero del Lavoro nel messaggio 1374 del 25 maggio.
Considerato che con la delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato lo stato di emergenza per i successivi 6 mesi e, dunque, sino al 31 luglio 2020, e salvo un’eventuale proroga dello stato emergenziale, i suddetti termini scadranno il prossimo 28 ottobre (90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza), DURC incluso. Quindi anche nel caso di inizio o di fine lavori di un permesso di costruire, compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, lo stesso termine andrà a scadenza il 29 ottobre 2020. Stessa cosa per il termine di 3 anni per la fine dei lavori inerenti alle Scia e il termine di efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche.
Inoltre, anche per i contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati fino al 29 ottobre 2020 (comma 2-ter) e il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori, in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale.