È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo primo di aprile. Il decreto contiene anche misure di interesse per i datori di lavoro.
A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Sars-Cov-2 fino all’accertamento della guarigione.
La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 effettuato anche presso centri privati abilitati.
A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Sars-Cov-2 è applicato il regime di autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Sars-Cov-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Con Circolare del Ministero della Salute verranno definite le modalità attuative sia dell’isolamento fiduciario che dell’autosorveglianza.
A decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
1.Per l’accesso e per l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
2.Per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie;
3.Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive.
Fino al 30/04/2022 è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare, in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra indicati e con esclusione delle abitazioni private, dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Fino al 30/04/2022 è fatto obbligo di indossare i dispostivi di protezione delle vie respiratorie in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
E comunque l’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Fino al 30/04/2022 sull’intero territorio nazionale per i lavoratori, compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari, le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale.
Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base (certificazione verde Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test) l’accesso ai seguenti servizi e attività:
Dal 1° aprile 2022 abrogazione della disposizione che richiedeva il possesso del cd. green pass base per l’accesso ai servizi alla persona, pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, ed attività commerciali.
Dal 1° al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di cd. green pass base l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
Prorogato fino al 30/04/2022 l’obbligo di possesso e di esibizione del cd. green pass base per l’accesso nei luoghi di lavoro pubblici e privati di tutti i lavoratori compresi gli over 50
Viene quindi uniformato il regime applicabile ai lavoratori superando la differenziazione in base all’età, con applicazione del green pass base anche per gli over 50 a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 25/03/2022. Pur permanendo l’obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15/06/2022 e la conseguente sanzione amministrativa in caso di inadempimento, l’adempimento dell’obbligo vaccinale non costituisce più condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di cd. green pass rafforzato (certificazione verde Covid-19 da vaccinazione o guarigione) l’accesso ai seguenti servizi e attività:
Proroga fino al 31/12/2022 dell’obbligo vaccinale con sospensione dal lavoro in caso di inadempimento per gli esercenti le professionali sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, nonché per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. In caso di intervenuta guarigione, l’ordine professionale territorialmente competente dispone la cessazione temporanea della sospensione fino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita.
Per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali, l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino al 31/12/2022.
Mantenimento fino al 15/06/2022 dell’obbligo vaccinale senza sospensione dal lavoro per:
Proroga fino al 30 giugno 2022:
Dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
Servizi educativi e scuole per l’infanzia: in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza e tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che hanno superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare anche in centri privati abilitati o un test antigenico autosomministrato attestandone il risultato negativo mediante autocertificazione.
Scuole primarie e scuole secondarie di primo e di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale: in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare anche in centri privati abilitati o un test antigenico autosomministrato attestandone il risultato negativo mediante autocertificazione.
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento a seguito di infezione da Sars-Cov-2 possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe di tali alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati abilitati.
Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 nelle istituzioni e nelle scuole di cui sopra nonché negli istituti tecnici superiori continuano a trovare applicazione le seguenti misure di sicurezza: