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Dal 1°aprile cessa lo stato di emergenza Covid, le principali novità

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo primo di aprile. Il decreto contiene anche misure di interesse per i datori di lavoro.

 

Isolamento e autosorveglianza

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Sars-Cov-2 fino all’accertamento della guarigione.

La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 effettuato anche presso centri privati abilitati.

A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Sars-Cov-2 è applicato il regime di autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Sars-Cov-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con Circolare del Ministero della Salute verranno definite le modalità attuative sia dell’isolamento fiduciario che dell’autosorveglianza.

 

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

A decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

1.Per l’accesso e per l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • Aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • Navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • Treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, intercity, intercity notte e alta velocità;
  • Autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, effettuati su un percorso che collega più di due regioni;
  • Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • Mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • Mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

2.Per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie;

3.Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive.

Fino al 30/04/2022 è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare, in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra indicati e con esclusione delle abitazioni private, dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Fino al 30/04/2022 è fatto obbligo di indossare i dispostivi di protezione delle vie respiratorie in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  • I bambini di età inferiore a sei anni;
  • Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con persone con disabilità in modo da non poter far uso del dispositivo;
  • I soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

E comunque l’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Fino al 30/04/2022 sull’intero territorio nazionale per i lavoratori, compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari, le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale.

 

Graduale eliminazione del c.d. Green Pass Base

Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base (certificazione verde Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test) l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • Mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • Servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • Concorsi pubblici;
  • Corsi di formazione pubblici e privati;
  • Colloqui visivi in presenza con detenuti e internati, all’interno di istituti penitenziari per adulti e minori;
  • Partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono all’aperto;
  • Chiunque, ad eccezione degli studenti, accede al sistema scolastico, educativo e formativo.

 

Dal 1° aprile 2022 abrogazione della disposizione che richiedeva il possesso del cd. green pass base per l’accesso ai servizi alla persona, pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, ed attività commerciali.

 

Dal 1° al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di cd. green pass base l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • Aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • Navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
  • Treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, intercity, intercity notte e alta velocità;
  • Autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, effettuati su strada su un percorso che collega più regioni;
  • Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

 

Obbligo Green Pass nei luoghi di lavoro 

Prorogato fino al 30/04/2022 l’obbligo di possesso e di esibizione del cd. green pass base per l’accesso nei luoghi di lavoro pubblici e privati di tutti i lavoratori compresi gli over 50

Viene quindi uniformato il regime applicabile ai lavoratori superando la differenziazione in base all’età, con applicazione del green pass base anche per gli over 50 a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 25/03/2022. Pur permanendo l’obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15/06/2022 e la conseguente sanzione amministrativa in caso di inadempimento, l’adempimento dell’obbligo vaccinale non costituisce più condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

 

Graduale eliminazione del c.d. Green Pass Rafforzato

Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di cd. green pass rafforzato (certificazione verde Covid-19 da vaccinazione o guarigione) l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • Convegni e congressi;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • Feste comunque denominate, conseguenti e non alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • Partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono al chiuso.

 

Obblighi vaccinali

Proroga fino al 31/12/2022 dell’obbligo vaccinale con sospensione dal lavoro in caso di inadempimento per gli esercenti le professionali sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, nonché per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. In caso di intervenuta guarigione, l’ordine professionale territorialmente competente dispone la cessazione temporanea della sospensione fino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita.

Per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali, l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino al 31/12/2022.

 

Mantenimento fino al 15/06/2022 dell’obbligo vaccinale senza sospensione dal lavoro per:

  • personale scolastico del sistema nazionale di istruzione delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
  • personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, e personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
  • personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciali;
  • personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; in tal caso, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati, pertanto, in caso di inadempimento il docente inadempiente deve essere utilizzato in attività di supporto alla istituzione scolastica.

 

Proroga dei termini correlati alla pandemia da Covid-19

Proroga fino al 30 giugno 2022:

  • sorveglianza sanitaria eccezionale per i cd. lavoratori fragili maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità;
  • possibilità di ricorrere alla modalità di lavoro agile utilizzando la procedura ministeriale

 

Modalità di gestione di casi di positività all’infezione da Sars-Cov-2 nel sistema educativo scolastico e formativo

Dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Servizi educativi e scuole per l’infanzia: in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza e tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che hanno superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare anche in centri privati abilitati o un test antigenico autosomministrato attestandone il risultato negativo mediante autocertificazione.

Scuole primarie e scuole secondarie di primo e di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale: in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare anche in centri privati abilitati o un test antigenico autosomministrato attestandone il risultato negativo mediante autocertificazione.

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento a seguito di infezione da Sars-Cov-2 possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe di tali alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati abilitati.

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 nelle istituzioni e nelle scuole di cui sopra nonché negli istituti tecnici superiori continuano a trovare applicazione le seguenti misure di sicurezza:

  • obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva, ad eccezione dei bambini fino a sei anni di età, dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di tali dispositivi e in caso di svolgimento di attività sportive;
  • il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
  • il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da Sars-Cov-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.