Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2024 la legge 22 febbraio 2024, n. 17, di conversione del D.L. 212/2023, il cosiddetto decreto “Agevolazioni fiscali in edilizia” (in vigore dal 30 dicembre 2023) che, oltre a ridefinire le regole del Superbonus e del bonus barriere architettoniche, riduce ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici.
Nel dettaglio, il provvedimento prevede all’articolo 1, comma 1, che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus per le quali, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d’imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, limitatamente all’importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota dell’intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023.
Dunque non opera più la riduzione al 70% dell’aliquota di agevolazione che lo stesso articolo 119, comma 8-bis, prevede a partire dal 1° gennaio 2024, per le spese sostenute relativamente agli interventi sui condomìni e ai correlati interventi sui singoli immobili.
Il comma 2 del medesimo articolo 1 consente ai contribuenti economicamente più deboli (con reddito non superiore a 15 mila euro), di beneficiare di un contributo diretto a limitare l’entità della riduzione del beneficio fiscale nell’anno 2024, nel caso in cui abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023. Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili dall’Agenzia delle entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.
Viene poi esteso, con l’articolo 2, al comma 1, il divieto di cessione del credito o dello sconto in fattura per il Superbonus anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto 212/2023 (ovvero prima del 30 dicembre 2023), il titolo abilitativo o per l’esecuzione dei lavori edilizi.
L’articolo 3, infine, opera una revisione della disciplina della detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del Dl n. 34/2020, restringendo, dal 30 dicembre 2023, l’ambito oggettivo dell’agevolazione, che potrà essere utilizzata per la realizzazione di interventi aventi ad oggetto scale, rampe ed installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Il rispetto dei requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati e pagamenti devono essere effettuati ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, con bonifico bancario o postale “parlante”.
La possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per le spese relative ad interventi di superamento delle barriere architettoniche resta soltanto per interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, ed a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15 mila euro.