Al fine di proseguire nell’intento di sostenere e rilanciare l’economia, in continuità con quanto già avviato con il decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), il decreto legge 104/2020 introduce misure per specifici settori, particolarmente colpiti dalla crisi conseguente all’emergenza COVID-19: si tratta del settore della ristorazione, delle imprese che più direttamente risentono del calo delle presenze turistiche e del comparto turistico-recettivo.
Art. 58 – Ristorazione: contributo a fondo perduto
La disposizione ha la duplice finalità di sostenere le imprese di ristorazione alla riapertura e alla continuità, e di evitare sprechi alimentari dei prodotti del territorio.
Istituisce, pertanto, un fondo di 600 milioni di euro per il 2020, finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che effettuano la ristorazione, finalizzato all’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari (anche DOP e ICP, inclusi quelli vitivinicoli), valorizzando la materia prima del territorio.
Le imprese che possono richiedere il contributo devono essere in attività alla data del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge) e sono contraddistinte dai seguenti codici Ateco:
- 11 (ristorazione con somministrazione);
- 10 (mense);
- 20 (catering continuativo su base contrattuale).
Le suddette imprese, inoltre se hanno avviato l’attività anteriormente al 1° gennaio 2019, devono aver riportato un calo di fatturato e dei corrispettivi medi nel periodo marzo-giugno 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019. Il dato di periodo del 2020 deve essere inferiore a tre quarti del dato di periodo 2019 invece se hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2019, non devono necessariamente aver riportato un calo di fatturato.
Qualora l’attività dell’impresa cessi successivamente all’erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza con cui l’agevolazione è stata richiesta ha l’obbligo di conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo e ad esibirli a richiesta degli organi competenti. Non è, quindi, prevista la restituzione del contributo se il medesimo è stato legittimamente percepito in presenza dei requisiti richiesti.
Il contributo è finalizzato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e ICP, valorizzando la materia prima di territorio.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare una istanza secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (di concerto con il Ministero dell’Economia e finanze), che dovrà essere emanato entro il 14 settembre 2020.
Dovranno essere presentati i documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanziati ed una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti (codice Ateco, decorrenza attività, calo del fatturato se richiesto) e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 6/9/2011 (codice leggi antimafia).
Il pagamento, se effettuato, deve essere effettuato con modalità tracciabile.
Il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro il 14 settembre 2020, deve stabilire l’ammontare del contributo a fondo perduto, assicurando il rispetto del limite di spesa di 600 milioni di euro.
Il contributo è erogato con un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda; il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IIDD e IRAP, né rileva ai fini del rapporto per la deducibilità interessi passivi e spese.
Il contributo in oggetto è alternativo a quello previsto per attività economiche e commerciali nei centri storici, di cui all’articolo 59, D.L. n. 104/2020 (come previsto espressamente dal comma 5 dell’articolo 58).
L’indebita percezione del contributo comporta, oltre alla restituzione dello stesso, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.
La sanzione è irrogata dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (IC-QRF).
Sia il pagamento della sanzione, che il recupero del contributo, avvengono tramite modello F24 e senza possibilità di compensazione, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto emesso dall’Istituto. In caso di mancato pagamento nei termini, la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo.
Rimangono ferme le eventuali sanzioni penali, qualora la fattispecie costituisca reato.
Art. 59 – Contributo a fondo perduto centri storici
La disposizione introduce un sostegno finanziario alle imprese di vendita di beni e servizi al pubblico nei centri storici, a seguito della massiccia perdita di presenze turistiche straniere quale conseguenza delle misure restrittive imposte ai fini del contenimento del contagio da COVID-19.
Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:
- per i Comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.
Il criterio per rientrare nei Comuni agevolati è quindi legato alla presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti nei suddetti Comuni, che dovrà essere verificato “in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici”.
Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente), l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è invece riferito all’intero territorio dei suddetti Comuni.
Ulteriore condizione richiesta è il calo del fatturato. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni (o nell’intero comune per il trasorto pubblico non di linea), sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.
La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d’imposta 2019 (per i soggetti “solari” la norma fa riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL).
In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi.
Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei suddetti Comuni.
Tuttavia, a differenza del contributo ex art. 25 del DL 34/2020, viene previsto un limite massimo all’agevolazione: l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere infatti superiore a 150.000 euro.
Per effetto del richiamo operato dal comma 5 all’articolo 25, commi 8-11, D.L. 34/2020, la richiesta del contributo a fondo perduto avviene tramite la presentazione di una istanza all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, le cui modalità di presentazione saranno definite con apposito provvedimento direttoriale.
L’erogazione del contributo avviene mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Il contributo non concorre alla formazione base imponibile IIDD e IRAP, né rileva ai fini del rapporto per la deducibilità interessi passivi e spese (per effetto del rinvio operato all’articolo 25, c.7, D.L. 34/2020 dall’articolo 59, c.5 in commento).
Per effetto del richiamo operato dal comma 5 all’articolo 25, commi 12-14, D.L. 34/2020, trovano applicazione i medesimi profili sanzionatori.
Il comma 6 dell’articolo 59 espressamente prevede che il contributo in questione non è cumulabile con il contributo previsto dall’art. 58 del DL in esame per le imprese della ristorazione.
In assenza di specifiche indicazioni, si ritiene che il contributo in oggetto non sia incompatibile con il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020).
Art. 74 – Automotive e colonnine di ricarica per le attività di impresa
La disposizione modifica l’articolo 44 del D.L. “Rilancio”, che ha riconosciuto un contributo per l’acquisto di veicoli non inquinanti, introducendo una rimodulazione del contributo ed una semplificazione della procedura.
In particolare, il D.L. 34/2020 ha introdotto un contributo a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, anche in leasing, un veicolo nuovo di fabbrica, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020.
Il contributo, differenziato in presenza o meno di rottamazione, è parametrato al grado di emissione di CO2.
Per effetto della nuova disposizione l’entità del contributo è rimodulata suddividendo la fascia di emissione 61-110 g/Km CO2 in due sottofasce 61-90 e 91-110 e viene semplificata la procedura (c. 1-septies) che, nella formulazione originaria, prevedeva un’opzione in capo al beneficiario che, contestualmente all’acquisto del veicolo, avesse anche rottamato un veicolo di categoria M1. Nella riformulazione, viene eliminata la possibilità di ottenere il contributo aggiuntivo, complicatissimo da attuare con la piattaforma informatica, lasciando in capo al beneficiario soltanto il riconoscimento del credito d’imposta di 750 euro, da utilizzare entro 3 anni per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Inoltre, il comma 4 istituisce un fondo finalizzato all’erogazione di contributi per l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, nonché da soggetti IRES.
Un decreto del MISE, da emanare entro 60 giorni, stabilisce le modalità di fruizione del contributo, che comunque non è cumulabile con altre agevolazioni per la medesima spesa.
Art. 77 – Bonus affitti: ampliamento soggettivo e temporale
La disposizione estende alle strutture termali il riconoscimento del bonus “affitti” previsto nella misura del 60% dall’articolo 28 D.L. “Rilancio”, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi del periodo d’imposta precedente (quindi, superiore o inferiore a 5 milioni di euro).
È inoltre prorogato di un ulteriore mese, per tutte le imprese, il suddetto credito d’imposta. Di conseguenza, il “bonus” spetta in relazione all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, per la generalità delle imprese e professionisti e con riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale.
Vengono inoltre estese alle guide ed accompagnatori turistici le misure di sostegno per il settore turistico previste dall’articolo 182 DL 34/2020.
Le disposizioni del presente articolo sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.
Art. 78 – IMU e strutture turistiche
La disposizione introduce l’esenzione dal pagamento della seconda rata IMU 2020 per alcune categorie di immobili:
- stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;
- immobili degli stabilimenti termali;
- immobili di categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere, bed and breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili di categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell’ambito di fiere e manifestazioni;
- immobili di categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatrali, sale per concerti e spettacoli, semprechè i relativi proprietari siano anche gestori. Per tali immobili, l’esenzione è estesa anche al 2021 e 2022. L’efficacia dell’esenzione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea;
- Discoteche, sale da ballo, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Art. 79 – Riqualificazione delle strutture turistiche
Viene riproposta, con alcune modifiche, la misura finalizzata all’ammodernamento e riqualificazione delle strutture turistiche e termali già operanti sul territorio nazionale, di cui all’articolo 10 D.L. 83/2014, le cui modalità operative erano state stabilite con il D.M. 7 maggio 2015 (tale decreto, entro il 31 agosto 2020, dovrà essere opportunamente adeguato).
L’ambito soggettivo è più ampio rispetto alla previgente agevolazione e ricomprende non solo le strutture ricettive turistico-alberghiere (come definite dal decreto 7 maggio 2015), ma anche le strutture che svolgono attività agrituristica (ex legge n. 96(2006 e relative norme regionali), le strutture termali (ex art. 3 L. 323/2000), anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali e le strutture recettive all’aria aperta.
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta del 65% (in luogo del previgente 30%) per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 (quindi, 2020 e 2021 per i soggetti “solari”) di cui spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del T.U edilizia (DPR n. 380/2001) e per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei princìpi della “progettazione universale” di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell’efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7 del presente articolo, secondo le modalità ivi previste.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale e senza la ripartizione in tre quote annuali prevista dalla norma istitutiva: ciò significa che dovrà essere utilizzato interamente nell’anno.
Essendo richiamato l’articolo 10 D.L. n. 83/12014, il credito in argomento è non rilevante dal punto di vista fiscale.
Art. 81 – Investimenti pubblicitari
A favore di imprese, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di società/associazioni sportive con determinati requisiti, è riconosciuto un credito d’imposta del 50% sugli investimenti effettuati nel periodo 1° luglio 2020-31 dicembre 2020, con importo minimo di 10.000 euro.
Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime forfetario previsto dalla legge n. 398/91. La spesa deve essere effettuata con versamento bancario o postale, o con altri sistemi tracciabili.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale.