CORONAVIRUSLAVORO
Decreto Agosto: esonero contributivo assunzioni

Il cd. Decreto Agosto D.L. n. 104/2020, nell’ambito delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto due incentivi all’assunzione:

Art. 6: esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per una durata massima di 6 mesi per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo dal 15/08/2020 al 31/12/2020;

Art. 7: esonero totale dal versamento dei contributivi previdenziali a carico del datore di lavoro per una durata massima di 3 mesi per assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali effettuate nel periodo dal 15/08/2020 al 31/12/2020.

 

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

Datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

 

TIPOLOGIA DI RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI
  • Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 15/08/2020 al 31/12/2020.

Compresi:

  • rapporti a part-time;
  • rapporti di lavoro subordinato stipulati con socio lavoratore di cooperativa;
  • rapporti di somministrazione a tempo indeterminato.

con esclusione dei contratti di lavoro:

  • Domestico;
  • Apprendistato di qualsiasi tipologia;
  • Intermittente;
  • Assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali effettuate dal 15/08/2020 al 31/12/2020.

Compresi:

  • Rapporti a part-time;
  • rapporti di lavoro subordinato stipulati con socio lavoratore di cooperativa.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine già agevolati stipulati nei settori del turismo e stabilimenti termali avvenuta nel periodo dal 15/08/2020 al 31/12/2020, trova applicazione l’esonero contributivo di cui all’art. 6, pertanto il datore di lavoro avrà diritto ad ulteriori sei mesi di agevolazione decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.

I datori di lavoro interessati all’incentivo sono quelli appartenenti ai settori turismo e stabilimenti termali come definiti dalla circolare Inps n. 94/2020 ovvero rispondenti ai seguenti codici Ateco:

 

Turismo

CSC ATECO Descrizione attività
70501 55.10.00 Alberghi: fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna: inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence:

fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze

cottage senza servizi di pulizia

50102 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
70501 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte: fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi
55.90.10 Gestione di vagoni letto
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero:

case dello studente

pensionati per studenti e lavoratori

altre infrastrutture n.c.a.

70502

70709

56.10.11 Ristorazione con somministrazione:

attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere

attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina

50102 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
70502 56.10.42 Ristorazione ambulante:

furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo

preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato

56.10.50 Ristorazione su treni e navi: ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate
70502

70709

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina: bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche
41601

70503

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali: attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera
70504

40405

40407

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
70504 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
70401 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio:

attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali

attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura

79.12.00 Attività dei tour operator: attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
93.19.92 Attività delle guide alpine
40404

70705

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto:

preparazione di pasti da portar via “take-away”

attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere

70708 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.:

altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi

servizi di gestione degli scambi di multiproprietà

servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori; attività di promozione turistica

Stabilimenti termali

CSC ATECO Descrizione attività
11807

70708

96.04.20 Stabilimenti termali

 

 

LAVORATORI INTERESSATI

In caso di esonero per assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, i lavoratori non devono aver avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione/trasformazione presso la medesima impresa.

 

MISURA E DURATA DELL’INCENTIVO

Incentivo assunzione/trasformazione a tempo indeterminato: pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi Inail, per un importo massimo di € 8.060,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato;

Incentivo assunzione a tempo determinato o stagionale nei settori turismo/stabilimenti termali: pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi Inail, per un importo massimo di € 8.060,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per un massimo di 3 mensilità a partire dalla data di assunzione a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; in caso di trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, l’esonero spetta per ulteriori sei mesi a partire dalla data di trasformazione.

In caso di lavoro a part-time, il contributo è proporzionalmente ridotto.

 

REQUISITI PER L’ACCESSO ALL’INCENTIVO

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:

  1. Princìpi generali previsti dall’art. 31 D.Lgs. n. 150/2015; in particolare l’incentivo non spetta qualora l’assunzione:
  • è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
  • è effettuata in violazione del diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; al riguardo si ricorda che in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione a tempo indeterminato di altri lavoratori o alla trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori in forza;
  • riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, alla data di licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
  • è effettuata da un datore di lavoro/utilizzatore interessato da sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; tuttavia, nell’attuale situazione occupazionale, la sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 si considera riconducibile ad una condizione assimilabile ad eventi oggettivamente non evitabili, con la conseguenza che, laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per causali collegate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, può comunque accedere, laddove ne ricorrano i presupposti, all’incentivo;
  • L’inoltro tardivo della comunicazione telematica obbligatoria relativa al rapporto incentivato produce la perdita dell’incentivo per il periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione;

 

  1. Rispetto dell’art. 1 comma 1175 Legge n. 296/2006:
  • Regolarità contributiva ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc);
  • Assenza di violazioni delle norme fondamenti a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

COMPATIBILITA’ CON ALTRI INCENTIVI

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquota nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

 

PROCEDURA DI ACCESSO ALL’INCENTIVO

I datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza di ammissione all’Inps esclusivamente tramite l’apposito modulo di istanza on line “DL104-ES”, disponibile nel sito internet www.inps.it Servizi per aziende e consulenti, Portale delle Agevolazioni (ex DiResco), fornendo le seguenti indicazioni:

  • Il lavoratore nei cui confronti è stata effettuata l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • Il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
  • L’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • La misura dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro che può essere oggetto di sgravio.

 

L’Inps effettua i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro e sulla disponibilità delle risorse, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata ed autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.

In seguito all’autorizzazione da parte dell’istituto, il datore di lavoro potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive.

Successivamente all’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Inps potrà effettuare i necessari controlli per accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’esonero.