CORONAVIRUSLAVORO
Decreto Agosto: indicazioni ispettorato nazionale del lavoro

Art. 3 – Esonero del versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di Cassa Integrazione

La fruizione dell’esonero contributivo è condizionata al rispetto del divieto di licenziamento di cui all’art. 14 del decreto.

In caso di violazione del divieto di licenziamento, è prevista la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda per i trattamenti di integrazione salariale.

 

Art. 8 – Modifiche all’articolo 93 in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

La proroga “acausale” effettuata in applicazione a tale articolo normativo è ulteriore rispetto al numero massimo di 4 proroghe consentito dalla normativa vigente sul tempo determinato, ovvero non viene computata nel numero massimo di proroghe consentito. Ciò significa che , laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe, sarà comunque possibile prorogare, ulteriormente, per una sola volta, la durata per un periodo massimo di 12 mesi nel limite complessivo massimo di 24 mesi.

Il riferimento alla data del 31/12/2020 entro il quale è possibile fruire della possibilità di proroga/rinnovo acausale è da intendersi riferito esclusivamente alla formalizzazione della proroga o del rinnovo. La durata del rapporto di lavoro prorogato o rinnovato potrà protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite di durata massima di 24 mesi.

Tale articolo abroga il comma 1-bis dell’art. 93, introdotto in sede di conversione del D.l. 34, con cui era stata disposta una proroga ex lege, di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, del termine dei contratti di lavoro di apprendistato di I e III tipo (duale) e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione; proroga/rinnovo acausale sono consentiti anche ai rapporti già prorogati ex lege in virtù del previgente art. 93 comma 1-bis D.L. n. 34/2020, sempre nel rispetto della durata massima di 24 mesi.

La proroga “ex lege” fruita nel periodo di applicazione del previgente art. 93 D.L. n. 34/2020 (18/07/2020 – 14/08/2020) è neutrale rispetto alla durata massima di 24 mesi. Non viene precisato se sia neutrale anche rispetto al numero massimo di proroghe, tuttavia, considerata l’apertura interpretativa dell’Ispettorato, in attesa di ulteriori chiarimenti, si ritiene che non vada considerata nel numero massimo di proroghe.

 

Art. 99 – Proroga riscossione coattiva

In riferimento alla proroga fino al 15/10/2020 della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, si precisa che tali versamenti, comprese le rate dei piani di dilazione, in scadenza tra il 08/03/2020 ed il 15/10/2020, debbano essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 30/11/2020.