Conversione decreto legge cd. agosto n. 104/2020 in legge n. 126/2020 in vigore dal 14/10/2020: principali misure in materia fiscale.
L’art. 125, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto a favore di imprese/lavoratori autonomi/enti non commerciali (compresi ETS/Enti religiosi riconosciuti) un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:
Con il Provvedimento 10.7.2020 l’Agenzia ha approvato l’apposito modello utilizzabile per la comunicazione delle spese agevolabili sostenute / che il contribuente prevede di sostenere da presentare entro il 7.9.2020.
La stessa Agenzia con il Provvedimento 11.9.2020 ha reso noto la percentuale (15,6423%) da utilizzare per la quantificazione del bonus in esame.
In sede di conversione, al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, sono incrementate le risorse destinate al credito d’imposta sopra accennato, di € 403 milioni (lo stanziamento risulta così pari a € 603 milioni).
Tali risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati, ossia tra coloro che hanno già presentato la predetta comunicazione (entro il 7.9.2020).
L’incremento della dotazione finanziaria comporta un aumento della percentuale fruibile, che risulta pari a 47,1617% (anziché 15,6423%), risultante dal rapporto € 603.000.000€ 1.278.578.142, ossia limite complessivo di spesa/ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti).
Alla luce della nuova quantificazione della predetta percentuale l’ammontare massimo spettante del credito in esame è aumentato da € 9.385 (60.000 x 15,6423%) a € 28.297 (60.000 x 47,1617%).
Al fine di “recepire” il suddetto incremento dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile si ritiene necessario attendere l’emanazione dello specifico Provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Con l’aggiunta del nuovo comma 4-quater all’art. 31 del Decreto in esame sono state altresì abrogate le misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma da 1 a 6, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, riguardanti la promozione da parte dell’INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese (anche individuali), comprese le imprese artigiane/ agricole/agrituristiche, nonché le imprese sociali attraverso l’acquisto di:
Come previsto dall’art. 24, DL n. 34/2020, a favore dei soggetti:
non è dovuto il versamento:
Il predetto esonero si applica nel rispetto dei limiti/condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Pertanto, gli aiuti non devono superare € 800.000 per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali/di pagamenti (i valori utilizzati sono al lordo di imposte/altro onere).
In sede di conversione è stato previsto che in caso di errata applicazione dell’esonero di cui al citato art. 24, in relazione alla determinazione del predetto limite (€ 800.000), l’importo dell’imposta non versata è dovuto senza sanzioni/interessi entro il 30.11.2020.
Di conseguenza, i soggetti che hanno “splafonato” il limite di € 800.000 a seguito del mancato versamento del saldo IRAP 2019/prima rata acconto IRAP 2020, possono regolarizzare i versamenti entro il 30.11.2020 senza sanzioni/interessi.
È confermata, al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare sprechi alimentari, l’istituzione di un fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle imprese in attività alla data del 15.8.2020.
In sede di conversione il contributo in esame è stato esteso a favore delle imprese con uno dei seguenti codici attività prevalente.
È confermata la spettanza del contributo in esame a favore degli esercenti attività di ristorazione con somministrazione (56.10.11)/mense (56.29.10)/catering continuativo su base contrattuale (56.29.20).
È confermato che il contributo, da richiedere presentando un’apposita istanza secondo le modalità che saranno fissate da uno specifico Decreto:
Tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.1.2019, che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi;
È confermato inoltre che:
Il contributo in esame:
Salvo che il caso costituisca reato, l’indebita percezione del contributo comporta il recupero dello stesso e la sanzione pari al doppio del contributo non spettante.
È confermata l’istituzione del contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:
Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei Comuni in esame;
È confermato che l’ammontare del contributo è commisurato alla predetta differenza di fatturato/corrispettivi con applicazione delle seguenti percentuali.
Ricavi 2019
Non superiori a € 400.000 Percentuale applicabile 15%
Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 Percentuale applicabile 10%
Superiori a € 1.000.000 Percentuale applicabile 5%
In ogni caso il contributo è riconosciuto per un ammontare:
Detti importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.7.2019, ai quali il contributo è riconosciuto a prescindere dal fatturato / corrispettivi;
Analogamente a quanto previsto per il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25, DL n. 34/2020, il contributo in esame:
Come sopra evidenziato, il contributo in esame non è cumulabile con il contributo previsto a favore delle imprese della ristorazione di cui all’art. 58. I soggetti che ricadono in entrambe le fattispecie devono pertanto scegliere di quale beneficio fruire, presentando richiesta per uno solo dei due contributi.
Dopo aver disposto, con l’art. 177, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” l’esenzione della prima rata IMU 2020 per una serie di immobili, è confermato che non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili:
In sede di conversione l’esenzione per le pertinenze degli immobili accatastati D/2 è stata estesa anche alla prima rata IMU 2020 di cui al citato art. 177;
I commi 3 e 4 dell’art. 78 in esame prevedono che, previa autorizzazione della Commissione UE, per tali immobili l’IMU non è dovuta anche per il 2021 e il 2022;
Il differimento del termine per il versamento della seconda rata degli acconti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap, dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021, prevista dall’articolo 98 del DL 104/2020, riguarda unicamente i contribuenti il cui fatturato del primo semestre dell’anno 2020 è diminuito di almeno il 33 per cento rispetto al fatturato del corrispondente periodo dell’anno precedente.
La disposizione si applica a tutti i soggetti esercenti le attività di impresa e di lavoro autonomo il cui ISA sia stato approvato. Il differimento del termine di versamento al 30 aprile 2021 è relativo alla seconda rata degli acconti dell’anno 2020.
Sarà sufficiente verificare se l’ISA sia stato approvato anche se dovessero trovare applicazione le cause di esclusione previste dalla legge. Pertanto, potranno beneficiare del rinvio dei termini anche i contribuenti che determinano il reddito applicando il regime forfetario di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014 e i contribuenti che applicano il regime di vantaggio.
Invece, la norma non riguarda i contribuenti che non applicano gli ISA, anche se approvati, in quanto compensi percepiti o i ricavi conseguiti sono di ammontare complessivamente superiore a 5.164.569,00 euro.
Il differimento del termine riguarda esclusivamente i contribuenti che hanno subito un calo del fatturato del primo semestre dell’anno 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, di almeno il 33 per cento.
Tuttavia, il differimento del termine riguarda tutte le imposte risultanti dal modello Redditi.
Ora trova conferma la proroga dei versamenti derivanti dal mod. REDDITI 2020 a favore dei soggetti ISA. In particolare viene disposto che: “i soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020 … che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all’articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute”.
È pertanto confermato che:
possono effettuare entro il 30.10.2020 con la maggiorazione dello 0,8% i versamenti risultanti dal mod. REDDITI/ IVA/IRAP 2020 scaduti il 20.7.2020 (20.8 con la maggiorazione dello 0,40%).
In particolare, con il DPCM 27.6.2020 è stata riconosciuta, nei confronti dei soggetti ISA, compresi i contribuenti forfetari/minimi nonché i soci/associati e collaboratori di soggetti “interessati” dagli ISA tenuti ai versamenti entro il 30.6.2020, la possibilità di versare il saldo 2019 e primo acconto 2020 delle imposte sui redditi, il saldo IVA 2019 nonché il saldo IRAP 2019:
Tale situazione, che aveva portato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili ad indire uno sciopero nazionale (poi revocato), è stata “risolta” con il Comunicato stampa 10.9.2020, n. 208 con il quale il MEF ha reso noto che: “il Governo si è impegnato a sostenere … un emendamento al DL 104 del 2020 che preveda, per i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33 per cento, la possibilità di effettuare il pagamento entro venerdì 30 ottobre con la sola maggiorazione dello 0,8%”.
È confermato l’ulteriore differimento al 15.10.2020, della sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento/avvisi di accertamento esecutivi, con la conseguenza che i versamenti sospesi nel periodo 8.3.2020 – 15.10.2020 devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020.
Il c.d. “Decreto Riscossione” 129/2020 pubblicazione sulla G.U. n. 260 del 20.10.2020 prevede il differimento dal 15.10.2020 al 31.12.2020 della sospensione in esame con la conseguenza che i versamenti sospesi nel periodo 8.3.2020 – 31.12.2020 dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.1.2021.
Per promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall’emergenza CODIV-19, è confermata la proroga dell’esonero ex art. 181, DL n. 34/2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63, DL n. 446/97 a favore dei pubblici esercizi di cui all’art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico nel periodo 1.5.2020 – 31.12.2020 (anziché 1.5.2020 – 31.10.2020).
In sede di conversione l’esonero è stato esteso anche ai titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per il periodo 1.3 – 15.10.2020 (anziché 1.3 – 30.4.2020).
La disposizione prevede la possibilità di rivalutare, a soli fini contabili, i beni materiali e immateriali (salvo quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa), nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La facoltà è concessa nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio:
Per effetto del richiamo operato dal comma 7 all’articolo 15 legge n. 342/2000, la rivalutazione può essere effettuata, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche dalle imprese individuali, dalle società di persone commerciali, dagli enti non commerciali residenti e dai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.
La rivalutazione è eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi, anno 2020 per i soggetti “solari”).
Diversamente da quanto previsto in altre occasioni, la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza che necessariamente riguardi tutti i beni ricadenti nella medesima categoria omogenea.
Il saldo attivo può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.
È prevista la facoltà di riconoscere il maggior valore anche ai fini fiscali, previa il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette ed IRAP nella misura del 3%. Il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali opera dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (cioè, anno 2021).
Entrambe le imposte sostitutive (10% e 3%) sono versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle II.DD. relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle II.DD. relative ai periodi d’imposta successivi.