CORONAVIRUSFISCALE
Decreto Agosto: le novità in materia fiscale dopo la conversione in legge

Conversione decreto legge cd. agosto n. 104/2020 in legge n. 126/2020 in vigore dal 14/10/2020: principali misure in materia fiscale.

 

Art. 31 – CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE / ACQUISTO DPI 

L’art. 125, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto a favore di imprese/lavoratori autonomi/enti non commerciali (compresi ETS/Enti religiosi riconosciuti) un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:

  • la sanificazione di ambienti lavorativi/strumenti utilizzati;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI)/altri dispositivi atti per garantire la salute di lavoratori/utenti (ad esempio, mascherine/guanti/ visiere/ occhiali protettivi/tute protettive/calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria, prodotti detergenti/disinfettanti.

 

Con il Provvedimento 10.7.2020 l’Agenzia ha approvato l’apposito modello utilizzabile per la comunicazione delle spese agevolabili sostenute / che il contribuente prevede di sostenere da presentare entro il 7.9.2020.

La stessa Agenzia con il Provvedimento 11.9.2020 ha reso noto la percentuale (15,6423%) da utilizzare per la quantificazione del bonus in esame.

In sede di conversione, al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, sono incrementate le risorse destinate al credito d’imposta sopra accennato, di € 403 milioni (lo stanziamento risulta così pari a € 603 milioni).

Tali risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati, ossia tra coloro che hanno già presentato la predetta comunicazione (entro il 7.9.2020).

L’incremento della dotazione finanziaria comporta un aumento della percentuale fruibile, che risulta pari a 47,1617% (anziché 15,6423%), risultante dal rapporto € 603.000.000€ 1.278.578.142, ossia limite complessivo di spesa/ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti).

Alla luce della nuova quantificazione della predetta percentuale l’ammontare massimo spettante del credito in esame è aumentato da € 9.385 (60.000 x 15,6423%) a € 28.297 (60.000 x 47,1617%).

Al fine di “recepire” il suddetto incremento dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile si ritiene necessario attendere l’emanazione dello specifico Provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con l’aggiunta del nuovo comma 4-quater all’art. 31 del Decreto in esame sono state altresì abrogate le misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma da 1 a 6, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, riguardanti la promozione da parte dell’INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese (anche individuali), comprese le imprese artigiane/ agricole/agrituristiche, nonché le imprese sociali attraverso l’acquisto di:

  • apparecchiature/attrezzature per isolamento/distanziamento dei lavoratori (anche rispetto agli utenti esterni/addetti di aziende terze) compresi i relativi costi di installazione;
  • dispositivi elettronici/sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • sistemi/strumenti di controllo dell’accesso nei luoghi di lavoro/DPI.

 

Art. 42-bis – “SPLAFONAMENTO” SALDO 2019 / ACCONTO 2020 

Come previsto dall’art. 24, DL n. 34/2020, a favore dei soggetti:

  • esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo;
  • con ricavi/compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019);

non è dovuto il versamento:

  • del saldo IRAP 2019;
  • della prima rata dell’acconto IRAP 2020. Il relativo importo è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020. Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.

Il predetto esonero si applica nel rispetto dei limiti/condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Pertanto, gli aiuti non devono superare € 800.000 per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali/di pagamenti (i valori utilizzati sono al lordo di imposte/altro onere).

In sede di conversione è stato previsto che in caso di errata applicazione dell’esonero di cui al citato art. 24, in relazione alla determinazione del predetto limite (€ 800.000), l’importo dell’imposta non versata è dovuto senza sanzioni/interessi entro il 30.11.2020.

Di conseguenza, i soggetti che hanno “splafonato” il limite di € 800.000 a seguito del mancato versamento del saldo IRAP 2019/prima rata acconto IRAP 2020, possono regolarizzare i versamenti entro il 30.11.2020 senza sanzioni/interessi.

 

Art. 58 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPRESE DELLA RISTORAZIONE 

È confermata, al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare sprechi alimentari, l’istituzione di un fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle imprese in attività alla data del 15.8.2020.

In sede di conversione il contributo in esame è stato esteso a favore delle imprese con uno dei seguenti codici attività prevalente.

  • 10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 21.00 Catering per eventi, banqueting
  • 10.00 Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo)

 

È confermata la spettanza del contributo in esame a favore degli esercenti attività di ristorazione con somministrazione (56.10.11)/mense (56.29.10)/catering continuativo su base contrattuale (56.29.20).

È confermato che il contributo, da richiedere presentando un’apposita istanza secondo le modalità che saranno fissate da uno specifico Decreto:

  • spetta a condizione che l’ammontare del fatturato/corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.1.2019, che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi;

  • è erogato dal Concessionario con il quale il Ministero stipulerà una convenzione mediante:
    • il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali relativi agli acquisti effettuati, anche non l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011;
    • la corresponsione del saldo a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

 

È confermato inoltre che:

  • per l’accesso al beneficio il richiedente è tenuto a registrarsi alla piattaforma digitale, denominata “Piattaforma della ristorazione”, messa a disposizione dal Concessionario convenzionato;
  • con un apposito Decreto sarà determinato l’importo dell’onere a carico dell’interessato al beneficio e i criteri di attribuzione dello stesso al Concessionario convenzionato.

Il contributo in esame:

  • è erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di “aiuti de minimis”;
  • non è imponibile ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
  • è alternativo/non cumulabile con il contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri di cui all’art. 59.

Salvo che il caso costituisca reato, l’indebita percezione del contributo comporta il recupero dello stesso e la sanzione pari al doppio del contributo non spettante.

 

Art. 59 – CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI CON TURISTI ESTERI 

È confermata l’istituzione del contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:

  • esercenti attività d’impresa di vendita di beni/servizi al pubblico;
  • nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri nelle seguenti misure:
  • per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
  • per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei Comuni in esame;

  • con un fatturato/corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di giugno 2019.

 

È confermato che l’ammontare del contributo è commisurato alla predetta differenza di fatturato/corrispettivi con applicazione delle seguenti percentuali.

Ricavi 2019                           

Non superiori a € 400.000 Percentuale applicabile 15%

Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 Percentuale applicabile  10%

Superiori a € 1.000.000 Percentuale applicabile 5%

In ogni caso il contributo è riconosciuto per un ammontare:

  • non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche / € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;

Detti importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.7.2019, ai quali il contributo è riconosciuto a prescindere dal fatturato / corrispettivi;

  • non superiore a € 150.000.

Analogamente a quanto previsto per il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25, DL n. 34/2020, il contributo in esame:

  • va richiesto presentando un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con le modalità che saranno definite dalla stessa Agenzia;
  • è corrisposto dall’Agenzia mediante accreditamento diretto in c/c bancario o postale intestato al soggetto beneficiario;
  • non concorre alla formazione del reddito;
  • non è compatibile con il reddito di cittadinanza in godimento pari/superiore a quello dell’indennità.

Come sopra evidenziato, il contributo in esame non è cumulabile con il contributo previsto a favore delle imprese della ristorazione di cui all’art. 58. I soggetti che ricadono in entrambe le fattispecie devono pertanto scegliere di quale beneficio fruire, presentando richiesta per uno solo dei due contributi.

 

Art. 78 – ESENZIONE IMU

Dopo aver disposto, con l’art. 177, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” l’esenzione della prima rata IMU 2020 per una serie di immobili, è confermato che non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili:

  • adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
  • rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e degli agriturismo/villaggi turistici/ostelli della gioventù/rifugi di montagna/colonie marine e montane/affittacamere per brevi soggiorni/case e appartamenti per vacanze/Bed & Breakfast/residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

In sede di conversione l’esenzione per le pertinenze degli immobili accatastati D/2 è stata estesa anche alla prima rata IMU 2020 di cui al citato art. 177;

  • rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

I commi 3 e 4 dell’art. 78 in esame prevedono che, previa autorizzazione della Commissione UE, per tali immobili l’IMU non è dovuta anche per il 2021 e il 2022;

  • destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

Art. 98 – PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020

Il differimento del termine per il versamento della seconda rata degli acconti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap, dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021, prevista dall’articolo 98 del DL 104/2020, riguarda unicamente i contribuenti il cui fatturato del primo semestre dell’anno 2020 è diminuito di almeno il 33 per cento rispetto al fatturato del corrispondente periodo dell’anno precedente.

La disposizione si applica a tutti i soggetti esercenti le attività di impresa e di lavoro autonomo il cui ISA sia stato approvato. Il differimento del termine di versamento al 30 aprile 2021 è relativo alla seconda rata degli acconti dell’anno 2020.

Sarà sufficiente verificare se l’ISA sia stato approvato anche se dovessero trovare applicazione le cause di esclusione previste dalla legge. Pertanto, potranno beneficiare del rinvio dei termini anche i contribuenti che determinano il reddito applicando il regime forfetario di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014 e i contribuenti che applicano il regime di vantaggio.

Invece, la norma non riguarda i contribuenti che non applicano gli ISA, anche se approvati, in quanto compensi percepiti o i ricavi conseguiti sono di ammontare complessivamente superiore a 5.164.569,00 euro.

Il differimento del termine riguarda esclusivamente i contribuenti che hanno subito un calo del fatturato del primo semestre dell’anno 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, di almeno il 33 per cento.

Tuttavia, il differimento del termine riguarda tutte le imposte risultanti dal modello Redditi.

Ora trova conferma la proroga dei versamenti derivanti dal mod. REDDITI 2020 a favore dei soggetti ISA. In particolare viene disposto che: “i soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020 … che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all’articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute”.

È pertanto confermato che:

  • esclusivamente i “soggetti ISA”, compresi i contribuenti forfetari/minimi nonché i soci/ associati e collaboratori di soggetti “interessati” dagli ISA;
  • che hanno subito una riduzione del fatturato/corrispettivi del primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019 almeno pari al 33%;

possono effettuare entro il 30.10.2020 con la maggiorazione dello 0,8% i versamenti risultanti dal mod. REDDITI/ IVA/IRAP 2020 scaduti il 20.7.2020 (20.8 con la maggiorazione dello 0,40%).

 

Art. 98-bis – PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA

In particolare, con il DPCM 27.6.2020 è stata riconosciuta, nei confronti dei soggetti ISA, compresi i contribuenti forfetari/minimi nonché i soci/associati e collaboratori di soggetti “interessati” dagli ISA tenuti ai versamenti entro il 30.6.2020, la possibilità di versare il saldo 2019 e primo acconto 2020 delle imposte sui redditi, il saldo IVA 2019 nonché il saldo IRAP 2019:

  • entro il 20.7.2020, senza alcuna maggiorazione;
  • dal 21.7 al 20.8.2020, con la maggiorazione dello 0,40%.

Tale situazione, che aveva portato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili ad indire uno sciopero nazionale (poi revocato), è stata “risolta” con il Comunicato stampa 10.9.2020, n. 208 con il quale il MEF ha reso noto che: “il Governo si è impegnato a sostenere … un emendamento al DL 104 del 2020 che preveda, per i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33 per cento, la possibilità di effettuare il pagamento entro venerdì 30 ottobre con la sola maggiorazione dello 0,8%”.

 

Art. 99 – SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

È confermato l’ulteriore differimento al 15.10.2020, della sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento/avvisi di accertamento esecutivi, con la conseguenza che i versamenti sospesi nel periodo 8.3.2020 – 15.10.2020 devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020.

 

Il c.d. “Decreto Riscossione” 129/2020 pubblicazione sulla G.U. n. 260 del 20.10.2020 prevede il differimento dal 15.10.2020 al 31.12.2020 della sospensione in esame con la conseguenza che i versamenti sospesi nel periodo 8.3.2020 – 31.12.2020 dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.1.2021.

 

Art. 109 – PROROGA ESONERO TOSAP / COSAP

Per promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall’emergenza CODIV-19, è confermata la proroga dell’esonero ex art. 181, DL n. 34/2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63, DL n. 446/97 a favore dei pubblici esercizi di cui all’art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico nel periodo 1.5.2020 – 31.12.2020 (anziché 1.5.2020 – 31.10.2020).

In sede di conversione l’esonero è stato esteso anche ai titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per il periodo 1.3 – 15.10.2020 (anziché 1.3 – 30.4.2020).

 

Art. 110 – RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA / PARTECIPAZIONI

La disposizione prevede la possibilità di rivalutare, a soli fini contabili, i beni materiali e immateriali (salvo quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa), nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La facoltà è concessa nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio:

  • società di capitali, residenti nel territorio dello stato;
  • enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, compresi i trust.

Per effetto del richiamo operato dal comma 7 all’articolo 15 legge n. 342/2000, la rivalutazione può essere effettuata, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche dalle imprese individuali, dalle società di persone commerciali, dagli enti non commerciali residenti e dai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

La rivalutazione è eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi, anno 2020 per i soggetti “solari”).

Diversamente da quanto previsto in altre occasioni, la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza che necessariamente riguardi tutti i beni ricadenti nella medesima categoria omogenea.

Il saldo attivo può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.

È prevista la facoltà di riconoscere il maggior valore anche ai fini fiscali, previa il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette ed IRAP nella misura del 3%. Il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali opera dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (cioè, anno 2021).

Entrambe le imposte sostitutive (10% e 3%) sono versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle II.DD. relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle II.DD. relative ai periodi d’imposta successivi.