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Decreto Agosto: le novità per datori di lavoro dopo la conversione in legge

Conversione decreto legge cd. agosto n. 104/2020 in legge n. 126/2020 in vigore dal 14/10/2020: principali misure di interesse dei datori di lavoro.

ART. 8 c. 1-bisMODIFICHE ALL’ARTICOLO 93 IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE

Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato, l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021.

ART. 14 – PROROGA DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Viene confermato il divieto di licenziamento fino al 31/12/2020, con abrogazione del comma 4 che prevedeva per il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel corso del 2020, avesse proceduto ad un licenziamento per motivi economici, la possibilità, in deroga all’articolo 18, comma 10, della legge n. 300/1970, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente presentasse richiesta della cassa integrazione, di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020, dalla data di efficacia del licenziamento, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Pertanto, torna ad essere applicabile l’art. 18 comma 10 legge n. 30/1970, con la possibilità di  revoca del licenziamento comminato in violazione del divieto di licenziamento purché la revoca sia effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del licenziamento stesso.

Art. 21 bis – LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI DURANTE IL PERIODO DI QUARANTENA OBBLIGATORIA DEL FIGLIO CONVIVENTE PER CONTATTI SCOLASTICI

Estensione della possibilità di ricorrere al lavoro agile (ma non, sembra, al congedo indennizzato), già prevista per genitori in caso di quarantena dei figli per contatti scolastici, anche al caso di contatti avvenuti durante lo svolgimento di attività sportive e di lezioni di musica o lingua.

In particolare:

Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati,  nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità’ agile e comunque in alternativa ad essa, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Per tali periodi di congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa e coperti da contribuzione figurativa. Il congedo per quarantena può essere fruito fino al 31/12/2020. Considerato che la norma fa riferimento per il congedo solo al contatto avvenuto nell’ambito del plesso scolastico, sembra che la possibilità di accedere al congedo indennizzato per quarantena spetti solo nel caso appunto di contatto stretto in ambito scolastico, e non anche agli altri casi di contatto stretto in ambito sportivo e lezioni musicali e linguistiche. Si attendono in proposito chiarimenti, in quanto invece potrebbe trattarsi di un refuso nel testo normativo.

Per i giorni in cui un genitore fruisce della modalità di lavoro agile o congedo per quarantena o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopra previste.

Art. 21 ter – LAVORO AGILE PER GENITORI CON FIGLI CON DISABILITÀ

Fino al 30 giugno 2021 i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi in materia di sicurezza.

Art. 26 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA ATTIVA IN QUARANTENA

La sorveglianza precauzionale per lavoratori fragili (lavoratori in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita), ovvero il periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie o dal medico curante, equiparato al ricovero ospedaliero viene prorogato fino al 15/10/2020.

In caso di sorveglianza precauzionale, il datore di lavoro non può procedere alla monetizzazione delle ferie non fruite a causa delle assenze riconducibili a tale fattispecie.

Successivamente al 15/10/2020 e fino al 31/12/2020, i lavoratori fragili possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, ai sensi del ccnl applicato, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.