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Decreto Agosto: proroghe e rateizzazioni fiscali

Il decreto “agosto” n. 104 del 14 agosto 2020 , entrato in vigore il 15 agosto 2020, introduce importanti novità sulle scadenze fiscali ed altre misure agevolative di minore impatto.

 

Art. 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

In alternativa a quanto già previsto dal DL Rilancio (art. 126 e 127), si prevede la possibilità di limitare il versamento in scadenza il 16 settembre p.v. alla metà di quanto dovuto per tributi e contributi previdenziali ed assistenziali già sospesi, con rinvio del pagamento del residuo 50% al 16 gennaio 2021, anche fruendo di una più ampia rateizzazione in 24 rate mensili.

Si ricorda che la sospensione ha riguardato, in generale, i tributi (IVA, ritenute dei lavoratori dipendenti e assimilati, comprese le addizionali regionali e comunali), contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL scadenti nel periodo marzo-maggio 2020, con requisiti diversificati che hanno tenuto conto dapprima della sede legale o operativa nella “zona rossa”, poi il dimensionamento (volume di ricavi/compensi) e la riduzione del fatturato.

La sospensione, fissata al 31 maggio 2020 o al 30 giugno 2020 anche in forma rateizzata, era stata da ultimo stabilita (D.L. n. 34/2020) al 16 settembre 2020 in unica soluzione o al massimo in 4 rate, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Per effetto della disposizione in commento, i contribuenti possono versare alla data del 16 settembre 2020 soltanto il 50% dei tributi/contributi sospesi, in unica soluzione o in forma rateizzata (mantenendo la rateizzazione in un massimo di 4 rate, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020).

Il restante 50% dei tributi sospesi può essere versato entro il 16 gennaio 2021 in unica soluzione o in forma rateizzata (al massimo 24 rate, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021).

In nessun caso, devono essere applicati sanzioni ed interessi. Ovviamente, le somme già versate non possono essere rimborsate.

 

Art. 98 – Proroga secondo o unico acconto per i soggetti ISA

È prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte dirette ed IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (si tratta del 2020, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno “solare”).

La possibilità di avvalersi dello slittamento è subordinata al verificarsi di entrambi i requisiti: uno soggettivo e l’altro oggettivo, legato alla diminuzione del fatturato.

 

Art. 99 – Proroga riscossione coattiva

La disposizione proroga dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie (articolo 29, D.L. 78/2010) e non tributarie (articolo 30, D.L. 78/2020).

Di conseguenza, i relativi versamenti sono effettuati, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020 (cioè, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020 (e non più entro il 31 agosto 2020), la decadenza dai benefici della rateazione (articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive. Inoltre, è posticipato al 15 ottobre 2020 il termine del periodo di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti di cui all‘articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

 

Art. 109 – Proroga esonero TOSAP e COSAP

E’ prevista la proroga dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 dell’esonero dal pagamento della TOSAP e COSAP a favore delle imprese di pubblico esercizio, di cui all‘articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.

Sempre al 31 dicembre 2020, è prorogato il termine di presentazione in via telematica delle domande per la concessione di suolo pubblico, e la possibilità di posa in opera di strutture amovibili in strade quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività, senza chiedere la preventiva autorizzazione.