CORONAVIRUSFISCALE
Decreto Agosto: rivalutazione beni

decreto sostegni

La disposizione prevede la possibilità di rivalutare, a soli fini contabili, i beni materiali e immateriali (salvo quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa), nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La facoltà è concessa nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio:

  • società di capitali, residenti nel territorio dello stato;
  • enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, compresi i trust.

Per effetto del richiamo operato dal comma 7 all’articolo 15 legge n. 342/2000, la rivalutazione può essere effettuata, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche dalle imprese individuali, dalle società di persone commerciali, dagli enti non commerciali residenti e dai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

La rivalutazione è eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi, anno 2020 per i soggetti “solari”).

Diversamente da quanto previsto in altre occasioni, la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza che necessariamente riguardi tutti i beni ricadenti nella medesima categoria omogenea.

Il saldo attivo può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.

È prevista la facoltà di riconoscere il maggior valore anche ai fini fiscali, previa il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette ed IRAP nella misura del 3%. Il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali opera dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (cioè, anno 2021).

Entrambe le imposte sostitutive (10% e 3%) sono versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle II.DD. relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle II.DD. relative ai periodi d’imposta successivi.