CORONAVIRUSLAVORO
Decreto Agosto: sintesi dei provvedimenti per i datori di lavoro

Le principali misure di interesse per datori di lavoro introdotte con il Decreto Legge n. 104/2020 in vigore dal 15/08/2020.

 

Art. 1 – Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga

I trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario possono essere richiesti a decorrere dal 13/07/2020 e fino al 31/12/2020 per un periodo di 9 settimane incrementate di un ulteriore periodo di 9 settimane, per un periodo complessivo di 18 settimane, che costituisce la misura massima che può essere richiesta con causale Covid-19.

La principale novità consiste nella possibilità per i datori di lavoro di accedere ai nuovi trattamenti, indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del corrente anno. Viene, infatti, rideterminato il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31/12/2020 (fino a 18 settimane complessive), azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020, ai sensi della precedente normativa.

I periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12/07/2020 sono automaticamente imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamento previsto dal presente decreto legge, che pertanto assorbono i precedenti periodi autorizzati.

Le ulteriori nove settimane di trattamenti, concesse solo previa autorizzazione del periodo precedente e decorso il periodo autorizzato, sono assoggettate a contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, nella misura del:

  • 9% per i casi di riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • 18% in caso di fatturato non in calo.

Il contributo addizionale non è dovuto laddove il fatturato sia diminuito in misura pari o superiore al 20%, nonché per coloro che abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

Il calo di fatturato è autocertificato dal richiedente e soggetto a verifiche incrociate tra Inps e Agenzia delle Entrate.

Il termine di presentazione delle domande, a pena di decadenza, è fissato alla fine del mese successivo all’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività (ed in sede di prima applicazione entro il mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto in esame).

 

Art. 3 – Esonero del versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di Cassa Integrazione

I datori di lavoro che nei mesi di maggio e giugno 2020 abbiano fruito dei trattamenti di integrazione ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario, e che non facciano richiesta dei trattamenti di integrazione salariale introdotti ai sensi dell’art. 1, sono esonerati dai versamenti dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, da fruire entro il 31 dicembre 2020, nel limite del doppio delle ore di cassa integrazione fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020. Dall’esonero sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.

Possono accedere all’applicazione dell’esonero le aziende che hanno fruito di periodi di integrazioni salariali ai sensi dell’art. 19, D.L. 18/20 anche se collocati successivamente al 12 luglio 2020. Al datore di lavoro che ha beneficiato dell’esonero contributivo si applica il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, disposto dall’articolo 46 del decreto-legge n. 18/2020 e successivamente prorogato con il decreto-legge n. 34/2020, con la conseguenza, in caso di violazione, della revoca dall’esonero contributivo con efficacia retroattiva e dell’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

 

Art. 5 – Modifiche all’articolo 92 in materia di NASPI e DIS-COLL

Proroga di ulteriori due mesi per la NASPI E DIS- COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

 

Art. 6 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che, successivamente al 15/08/2020, assumono o trasformano a tempo indeterminato lavoratori subordinati, con esclusione dell’apprendistato e del lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dai contributi previdenziali per un periodo massimo di 6 mesi (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite di 8.060 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.

Sono esclusi dall’esonero i lavoratori che abbiano avuto nei sei mesi precedenti l’assunzione un contratto a tempo indeterminato con la stessa impresa.

 

Art. 7 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali

In caso di assunzioni di lavoratori a tempo determinato o stagionali effettuate entro il 31/12/2020 nel settore turistico e degli stabilimenti termali, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti dal momento dell’assunzione nel limite massimo di importo di esonero di 8.060 euro si base annua, riparametrata su base mensile.

In caso di conversione dei contratti a tempo indeterminato si applica l’esonero contributivo di cui all’art. 6.

 

Art. 8 – Modifiche all’articolo 93 in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

La norma modifica l’art. 93 del D.L. n. 34/2020 prevedendo che, in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, ferma restando la durata massima consentita di 24 mesi, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche senza indicazione delle causali purché l’atto di rinnovo o di proroga venga sottoscritto entro il 31 dicembre 2020. La nuova formulazione, quindi, elimina il riferimento ai contratti in corso alla data del 23 febbraio 2020, ampliando il campo di applicazione del regime acausale ed individua la data del 31 dicembre 2020 come limite entro il quale effettuare la proroga o il rinnovo del contratto, consentendo al contratto stesso di proseguire anche nel corso del 2021.

La norma in esame inoltre prevede l’abrogazione del comma 1-bis dell’art. 93, introdotto in sede di conversione del D.l. 34, con cui era stata disposta una proroga ex lege, di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, del termine dei contratti di lavoro di apprendistato di I e III tipo (duale) e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

 

Art. 9 – Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

E’ riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro alle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
  • lavoratori in somministrazione presso imprese utilizzatrici del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;

nonché ai seguenti lavoratori che abbiano cessato, ridotto o  sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che alla data di presentazione della domanda non siano né titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto di lavoro intermittente né di trattamento di pensione:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data entrata in vigore del presente Decreto, a patto che siano già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. Le varie indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità collegata al Fondo di ultima istanza, mentre sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità. Tutte le indennità previste nell’articolo non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS.

 

Art. 14 – Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

Fino al 31/12/2020 ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 4 del presente decreto:

▪ è precluso l’avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola di contratto di appalto;

in merito ai licenziamenti individuali, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 604/1966 e sono sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge (e riguardanti le imprese con più di 15 dipendenti.

Il blocco dei licenziamenti, sia collettivi che individuali, non si applica alle seguenti ipotesi:

▪ cessazione definitiva dell’attività di impresa;

accordo collettivo aziendale volto ad incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo stesso. In tal caso ai lavoratori sarà riconosciuta la NASPI;

fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Si prevede, infine, che il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel corso del 2020, abbia proceduto ad un licenziamento per motivi economici, può, in deroga all’articolo 18, comma 10, della legge n. 300/1970, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta della cassa integrazione, di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

 

Art. 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

In alternativa a quanto già previsto dal DL Rilancio (art. 126 e 127) si prevede la possibilità di beneficiare di un’ulteriore rateizzazione per i versamenti già sospesi di imposte, tributi, contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, i versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto della sospensione in un’unica soluzione entro il 16/09/2020 o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/09/2020, mentre il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/01/2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Art. 112 – Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

La disposizione aumenta per l’anno 2020 il limite massimo dell’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, portandolo da 258,23 euro a 516,46 euro.