LAVORO E WELFARE
Decreto aiuti bis, misure di interesse dei datori di lavoro

WELFARE AZIENDALE

(art. 12)

Limitatamente al periodo d’imposta 2022 fino ad un importo massimo di € 600 non concorrono a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Quindi per il periodo di imposta 2022 viene aumentato da € 258,23 a € 600,00 il tetto di esenzione contributivo e fiscale dei fringe benefit erogati dal datore di lavoro ai dipendenti, comprendendo anche il rimborso delle utenze domestiche sostenute dai dipendenti per consentire agli stessi di far fronte al “caro bollette”.

 

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

(art. 20)

Per i periodi di paga dal 01/07/2022 al 31/12/2022, compresa la tredicesima o relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, viene incrementato di 1,2 punti percentuali l’esonero sulla quota di contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia, superstiti, a carico del lavoratore dipendente, già previsto dalla legge di bilancio 2022 nella misura dell’0,80% per lavoratori con retribuzioni imponibili fino a € 35.000, con la conseguenza che la misura dell’esonero raggiungerà pertanto il 2%.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

ESTENSIONE DELL’INDENNITA’ UNA TANTUM DI 200 EURO AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI

(art. 22)

L’indennità una tantum di 200 euro viene riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 50/2022 ovvero il 18/05/2022 non hanno beneficiato dell’esonero contributivo dell’0,80% di cui alla legge di bilancio 2022 in quanto interessati da eventi con copertura figurativa integrale dall’Inps.

L’indennità verrà riconosciuta in automatico dai datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022 previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità una tantum e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa dall’Inps fino al 18/05/2022.

Estensione dell’indennità una tantum alle seguenti categorie di lavoratori:

  • Pensionati con decorrenza entro il 01/07/2022 (in precedenza era entro il 30/06/2022);
  • Dottorandi e assegnisti di ricerca, con contratti attivi alla data del 18/05/2022 ed iscritti alla gestione separata Inps;
  • Collaboratori sportivi, che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità covid (di cui all’art. 96 d.l. n. 18/2020, art. 98 d.l. n. 34/2020, art. 12 d.l. n. 104/2020, art. 17 – 17 bis d.l. n. 137/2020, art. 10 d.l. n. 41/2021, art. 44 d.l. n. 73/2021).

 

Decreto Legge n. 115/2022 (in vigore dal 10/08/2022)

 


Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato

Maila Cascia – Resp. Area Lavoro Ancona
Tel. 071 2293205
maila.cascia@cafsic.it

Emanuela Pau – Area Lavoro Pesaro
Tel. 0721 1711778
emanuela.pau@sitsrl.net