
Con la conversione in L. 91/2022, pubblicata in G.U. serie generale n. 164 del 15.07.2022, del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), sono state introdotte alcune novità in materia di crediti d’imposta a sostegno delle imprese operanti in diversi settori, con particolare focus sui contributi straordinari a parziale compensazione dell’incremento dei costi energetici e dei carburanti.
Nell’ambito del capo I “Misure in materia di energia” il testo del Decreto Aiuti convertito in legge con modifiche interviene a favore delle imprese in relazione ai seguenti crediti d’imposta:
- crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (articoli 2 e 4);
- credito d’imposta autotrasportatori (articolo 3, commi 1-6);
- credito d‘imposta acquisto carburanti per esercenti attività di pesca (articolo 3-bis).
Per i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, ripetutamente oggetto di potenziamenti, risultano confermate le seguenti aliquote maggiorate ed estensioni già previste nel testo degli articoli 2 e 4 del Decreto Aiuti ante conversione in Legge:
- nuovo credito d’imposta imprese gasivore su consumi del primo trimestre 2022 (articolo 15.1 D.L. 4/2022), aliquota del 10%;
- credito d’imposta imprese gasivore su consumi del secondo trimestre 2022 (articolo 5 D.L. 17/2022 e ss.mm.ii.), aliquota incrementata dal 20% al 25%;
- credito d’imposta imprese non gasivore su consumi del secondo trimestre 2022 (articolo 4 D.L. 21/2022), aliquota incrementata dal 20% al 25%;
- credito d’imposta imprese non energivore su consumi del secondo trimestre 2022 (articolo 3 D.L. 21/2022), aliquota incrementata dal 12% al 15%.
Novità
Le novità apportate in sede di conversione in legge, con l’aggiunta dei commi 3-bis e 3-ter, riguardano rispettivamente le modalità di fruizione dei sopraccitati crediti d’imposta per imprese non energivore e non gasivore sul secondo trimestre 2022, con un inedito onere di comunicazione in capo al venditore di energia elettrica o gas naturale, nonché l’applicazione della disciplina in materia di Aiuti di Stato in regime de minimis.
In particolare, ai fini dei crediti d’imposta, l’impresa non energivora e non gasivora (art. 3 e 4 D.L. 21/2022), nei casi in cui si rifornisca attualmente dallo stesso venditore che utilizzava anche nel primo trimestre 2019 (periodo assunto a base di calcolo dell’incremento significativo del costo), quest’ultimo su richiesta ed entro 60 giorni dalla scadenza del secondo trimestre 2022, è tenuto a comunicarle gli incrementi del costo della componente energetica e l’agevolazione spettante.
Per informazioni: Area Fiscale Confartigianato
Simone Zitti – Resp. Area Fiscale Ancona
Tel. 071 2293203
simone.zitti@cafsic.it
Daniele Gaspari – Resp. Area Fiscale Pesaro
Tel. 0721 1712492
daniele.gaspari@sitsrl.net