Il Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti-ter) introduce, agli art. 18-19, quale misura a sostegno dei consumatori, una ulteriore indennità una tantum di 150 euro da riconoscere ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ad altre categorie di soggetti, con le modalità ed i termini di seguito riepilogati:
LAVORATORI DIPENDENTI
Requisiti
I lavoratori dipendenti che dichiarano al datore di lavoro il possesso dei seguenti requisiti:
- non essere titolari dei trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi o sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 01/10/2022;
- di non avere nel nucleo familiare alcun destinatario di reddito di cittadinanza;
- avere un imponibile previdenziale del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di € 1.538,00.
Modalità di erogazione
L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 in via automatica dal datore di lavoro solo ed esclusivamente previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici né di avere nel nucleo familiare beneficiari di reddito di cittadinanza.
Caratteristiche dell’indennità una tantum
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps (e quindi con imponibile previdenziale pari a zero).
L’indennità spetta una sola volta, anche in caso di lavoratori titolari di più rapporti di lavoro.
L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
ALTRE CATEGORIE
L’Inps erogherà, in automatico, l’indennità una tantum pari a 150 euro nel mese di novembre 2022, alle seguenti categorie di soggetti:
- soggetti residenti in Italia, titolari di trattamenti pensionisticia carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, che possiedono un reddito assoggettabile ad IRPEF non superiore, per l’anno 2021, a 20.000 euro. L’indennità una tantum è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui lo stesso svolga attività lavorativa.
- lavoratori domestici, già beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 23 settembre 2022;
- percettori di indennità Naspi e Dis-coll per il mese di novembre 2022;
- percettori indennità di disoccupazione agricola nel corso del 2022 di competenza del 2021;
- nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. L’indennità non sarà corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario della medesima indennità da parte del datore di lavoro nonché da parte dell’Inps.
L’Inps erogherà, su domanda, l’indennità una tantum di 150 euro alle seguenti categorie di soggetti:
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 ed iscritti alla Gestione Separata INPS; tali soggetti non devono essere titolari di trattamenti pensionistici e devono possedere un reddito derivante da tali rapporti non superiore a € 20.000 per l’anno 2021;
- lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’ 10, commi da 1 a 9 del DL 41/2021e dall’art. 42 del DL n. 73/2021 (si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 erogate a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo);
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittentiche, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno, siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacoloche, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno, siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’ 2222 del codice civile; tali soggetti devono essere iscritti alla gestione separata Inps alla data del 18/05/2022 ed avere l’accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell’anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18/05/2022 alla gestione separata Inps.
L’indennità di 150 euro sarà, infine, erogata da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi.
Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato
Maila Cascia – Resp. Area Lavoro Ancona
Tel. 071 2293205
maila.cascia@cafsic.it
Emanuela Pau – Area Lavoro Pesaro
Tel. 0721 1711778
emanuela.pau@sitsrl.net