Decreto “Cura Italia”: indennità e primi chiarimenti INPS

Il 17.03.2020 è stato pubblicato sulla G.U. il così detto decreto “CURA ITALIA” che prevede nuovi termini degli adempimenti e versamenti tributari, oltre ad una serie di misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

INDENNITA’ PROFESSIONISTI CO.CO.CO

E’ stata prevista un’indennità per il mese di marzo di Euro 600,00 per i lavoratori autonomi titolari di p. IVA al 23.02.2020 ed ai titolari di rapporti di co.co.co iscritti alla gestione separata: tutti i richiedenti devono non essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.  Tale indennità non concorre al reddito ed è erogata dall’INPS previa apposita domanda.

 

INDENNITA’ ARTIGIANI/COMMERCIANTI

E’ stata prevista un’indennità per il mese di marzo di Euro 600,00 per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria. Rientrano in tale forme previdenziali gli artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS. Ci sono dubbi sulla possibilità di usufruire di tale indennità per gli agenti di commercio iscritti anche all’ENASARCO .

Tale indennità non concorre al reddito ed è erogata dall’INPS previa apposita domanda.

 

CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

L’articolo 64, riconosce, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo del credito di 20.000 euro. Poiché è previsto che la misura agevolativa è riconosciuta nei limiti di uno stanziamento annuale (50 milioni di euro), un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.

 

CREDITO D’IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE

Il Decreto riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).

Il credito d’imposta non spetta alle attività non soggette alla chiusura disposta dal citato DPCM, quali farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, etc …

Il credito è utilizzabile unicamente in compensazione .

 

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO DEL COVID-19

È previsto il riconoscimento di una detrazione IRPEF pari al 30% per le persone fisiche , enti non commerciali che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento dell’epidemia COVID-19, a favore di: Stato, Regioni, Enti locali , istituzioni pubbliche, fondazioni.

È altresì prevista la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da parte di imprese .

Con riferimento alle erogazioni liberali in natura sono applicabili gli artt. 3 e 4, DM 28.11.2019 e pertanto si evidenzia che l’ammontare della deduzione spettante è quantificato sulla base del valore normale del bene . La donazione dovrà essere documentata con da atto scritto contenente una dichiarazione: del donatore, relativamente al valore del bene donato e del destinatario, in merito all’utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell’attività statutaria volta al perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.