LAVORO
Decreto Fiscale, misure di interesse per datori di lavoro

decreto fiscale misure lavoro

Si riportano di seguito le principali misure di interesse dei datori di lavoro contenute nel decreto legge n. 146/2021, cd. Decreto Fiscale, in vigore dal 22 ottobre 2021.

 

Indennizzabilità assenza per quarantena

Fino al 31/12/2021 i periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico e non sono computabili nel periodo di comporto.
A tal fine sono state infatti stanziate ulteriori risorse, scongiurando il rischio di scopertura per gli eventi avvenuti nel corso dell’anno 2021.

Viene inoltre previsto che dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per i periodi di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva assimilati a malattia e per i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili equiparati a ricovero ospedaliero, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le gestioni Inps, ad esclusione dei datori di lavoro domestico, hanno diritto ad un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativamente ai propri dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’Inps, nella misura massima di € 600,00 annui per ogni lavoratore dipendente e solo a condizione che la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.
Si attendono le indicazioni Inps riguardo alle modalità di presentazione della domanda di rimborso da parte dei datori di lavoro.

 

Congedo per figli in Dad affetti da Covid o in quarantena

Viene reintrodotto fino al 31/12/2021 la possibilità per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, di astenersi dal lavoro usufruendo di un congedo parentale straordinario per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

– della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
– dell’infezione da Sars-Cov-2 del figlio,
– della quarantena del figlio disposta dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il congedo può essere fruito da parte dei genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della Legge n. 104/1992, a prescindere dall’età del figlio, per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
– della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
– della chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio,
– dell’infezione da Sars-Cov-2 del figlio,
– della quarantena del figlio disposta dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria.

Per il periodo di congedo, al genitore richiedente spetta un’indennità pari al 50% della retribuzione e la relativa copertura contributiva figurativa.
Gli eventuali periodi di congedo parentale (astensione facoltativa o prolungamento congedo) di cui agli artt. 32-33 d.lgs. n. 151/2001 fruiti dai genitori dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto 22/10/2021, per gli eventi sopra indicati (sospensione attività didattica, sospensione attività centri di assistenza, infezione da Sars-Cov-2, quarantena) possono essere convertiti su richiesta nel congedo parentale in oggetto con diritto alla relativa indennità.

In caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, uno dei due genitori alternativamente all’altro ha diritto di astenersi dal lavoro, per i periodi di sospensione attività didattica, infezione da Sars-Cov-2, quarantena, senza corresponsione della retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge attività lavorativa oppure è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano usufruendo di alcuna delle stesse misure.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps e autonomi iscritti all’Inps hanno diritto a fruire per i figli conviventi minori di 14 anni, di uno specifico congedo indennizzato per ogni giornata nella misura del 50% di 1/365 del reddito. Si attendono le indicazioni Inps circa le modalità di presentazione delle domande di congedo.

 

Concessione ulteriori trattamenti di integrazione salariale Covid e blocco licenziamenti

Vengono introdotti ulteriori periodi di ammortizzatori sociali Covid-19 per i lavoratori in forza alla data del 22/10/2021 per il periodo 01/10/2021 – 31/12/2021 nelle seguenti misure differenziate in base alla tipologia di ammortizzatore sociale:

– Assegno ordinario FIS e FSBA – Cassa Integrazione in Deroga CIGD
I datori di lavoro potranno presentare domanda di integrazione salariale per ulteriori 13 settimane, a condizione di aver già avuto autorizzato il precedente periodo di 12 settimane (Legge n. 178/2020) + 28 settimane (D.L. 41/2021).

– Cassa integrazione Ordinaria CIGO COVID-19 per Aziende del settore Tessile e similari
I datori di lavoro che svolgono le attività economiche di cui ai codici Ateco 13 Industrie tessili -14 Confezioni di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia -15 fabbricazione di articoli in pelle e simili, potranno presentare domanda di integrazione per ulteriori 9 settimane, indipendentemente dal fatto che abbiano ultimato interamente le 17 settimane CIGO-Covid (D.L. 99/2021, confluito nel D.L. Sostegni).

Per i periodi di integrazione non trova applicazione il contributo addizionale aggiuntivo.
La presentazione delle istanze per la fruizione degli ammortizzatori comporta l’applicazione del divieto generalizzato di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per il periodo di integrazione richiesto.

Per i restanti settori industriali e edilizia, dal 1° luglio 2021 si applica la disciplina dell’integrazione salariale CIG Ordinaria, secondo il dettato D.Lgs. 148/2015 e alle condizioni in esso contenute (anzianità di servizio, termini invio domande, settimane utilizzabili, ecc)

 

Nuove norme in materia di tutela della sicurezza sul lavoro

Viene inasprito il regime sanzionatorio previsto nelle ipotesi di lavoro irregolare e di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare, nel caso in cui l’Ispettorato nazionale del lavoro riscontri che almeno il 10% (precedente soglia del 20%) dei lavoratori presenti risulti occupato senza instaurazione di un rapporto di lavoro ovvero gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, può adottare un provvedimento di sospensione.

In merito alle condizioni per la revoca della sospensione:

– vengono innalzati gli importi delle somme aggiuntive da corrispondere nelle ipotesi di lavoro irregolare, fissandoli a € 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari e a € 5.000 in presenza di più di 5 lavoratori irregolari;
– per le gravi violazioni gli importi delle sanzioni sono definiti in riferimento a ciascuna fattispecie;
– su istanza di parte, è previsto che la revoca possa essere concessa subordinatamente al pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta