LAVORO
Decreto Lavoro e Imprese, misure di interesse per datori di lavoro

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Si riportano di seguito le novità in materia di lavoro introdotte dal cd. Decreto Lavoro D.L. n. 99/2021 recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”, che hanno riguardato principalmente la materia degli ammortizzatori sociali e del divieto di licenziamento.
Per completezza si riporta di seguito il quadro normativo vigente integrato con le novità introdotte dal presente decreto.

 

Proroga sospensione pignoramenti su stipendi e pensioni

Proroga fino al 31/08/2021 della sospensione obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi per oggetto le somme dovute a titolo di stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

 

Ammortizzatori sociali

a) datori di lavoro soggetti alla CIGO (aziende industriali e aziende settore edilizia)
dal 01/07/2021 trattamento di cassa integrazione ordinaria con causali tradizionali e procedure di cui al D. Lgs. n. 148/2015;
b) datori di lavoro soggetti al trattamento di assegno ordinario (es. FIS, FSBA) e cassa integrazione in deroga
dal 01/04/2021 al 31/12/2021 trattamento con causale Covid di durata massima 28 settimane di cui al D.L. 41/2021 convertito in L. 69/2021.

 

Novità

c) Trattamenti di integrazione salariale per le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili
I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, individuati con i seguenti codici Ateco2007:
13 – Industrie tessili,
14 – Confezioni di articoli di abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e pelliccia, nonché
15 – Fabbricazione di articoli in pelle e simili,
che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare domanda di CIGO con causale COVID-19 (art. 19 D.L. n. 18/2020) e CIGO in sostituzione di CIGS con causale COVID-19 (art. 20 D.L. n. 18/2020), per una durata massima di 17 settimane nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.
L’integrazione salariale è destinata ai lavoratori in forza al 30 giugno 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto).
Per i trattamenti di integrazione salariale concessi non è previsto il pagamento di alcun contributo addizionale.

Risultano confermati i termini di invio delle domande di trattamento e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento.

d) Ulteriori trattamenti di Cigs (Cassa integrazione straordinaria)
Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate presso il Dicastero dello Sviluppo Economico, i datori di lavoro, che, a decorrere dal 1° luglio 2021, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, possono presentare domanda di integrazione salariale CIGO e CIGS con causali tradizionali (D. Lgs. n. 148/2015) e che non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale, possono accedere ad un trattamento straordinario di integrazione salariale, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale è erogato in deroga alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 148/2015 in materia di durata massima complessiva, contribuzione addizionale, durata degli interventi di cassa integrazione ordinaria e di quella straordinaria.
Le domande di accesso al trattamento in esame sono accettate dall’INPS fino al raggiungimento delle risorse stanziate.

 

Blocco licenziamenti

Il 30 giugno 2021 è terminato il blocco generalizzato dei licenziamenti collettivi e dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
Nell’attuale quadro normativo permane un divieto di licenziamento articolato in base alla tipologia di datore di lavoro e alla possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali.

Resta infatti precluso:
l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991;
la facoltà del datore di lavoro di recedere (licenziamento individuale) per giustificato motivo oggettivo ai sensi della legge n. 604/1966;
e restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto, nonché le procedure in corso di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966;
nei seguenti casi:

a) Divieto di licenziamento per datori di lavoro soggetti ai trattamenti di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e che possono presentare, per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD con causale Covid per un massimo di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

b) Divieto di licenziamento per datori di lavoro soggetti alla CIGO e CIGS
dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 ai datori di lavoro che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di CIGO ai sensi del D. Lgs. 148/2015 con causali tradizionali o CIGS (Cassa integrazione straordinaria) con causali tradizionali, per la durata di fruizione del trattamento di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Si deduce che a partire dal 1° luglio 2021, le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO e della CIGS che non hanno più necessità di ricorrere ai relativi trattamenti di integrazione non saranno, più soggette al divieto di licenziamento.

 

Novità

c) Divieto di licenziamento per datori di lavoro del settore del tessile, abbigliamento e pelletterie
dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro del settore del tessile, abbigliamento e pelletterie che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che possono presentare, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021, domanda per i trattamenti di integrazione CIGO e CIGO in sostituzione della CIGS con causale COVID-19) per una durata massima di 17 settimane nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.

d) Divieto di licenziamento per datori di lavoro che non possono richiedere CIGO e CIGS ai sensi del D.Lgs n. 148/2015
A decorrere dal 1° luglio 2021 ai datori di lavoro che, anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate presso il Dicastero dello Sviluppo Economico, non potendo ricorrere ai trattamenti di CIGO e CIGS con causali tradizionali previsti dal D.Lgs n. 148/2015, presentano domanda dell’ulteriore trattamento CIGS per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.

 

Eccezioni

Le eccezioni al divieto di licenziamento rimangono immutate rispetto a quanto previsto dai precedenti decreti:
o licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del codice civile;
o accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
o licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

Fattispecie di licenziamento consentite

Restano, comunque, escluse dal divieto di licenziamento le seguenti fattispecie di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro:
• licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
• licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
• licenziamento entro il termine del periodo di prova;
• licenziamento per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia;
• licenziamento ad nutum del dirigente;
• licenziamento dei lavoratori domestici;
• interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo;
• interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, in caso di precedente risoluzione del rapporto associativo (in base alle disposizioni statutarie o regolamentari in vigore).